Cassazione Civile, Ordinanza n. 21626/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un accertamento ispettivo dell'ITL che aveva riscontrato irregolarità nei rapporti di lavoro di otto lavoratori e aveva irrogato sanzioni amministrative sia alla cooperativa sia al suo legale rappresentante. I ricorrenti avevano già visto rigettare il ricorso dal Tribunale e poi il gravame dalla Corte d'appello di Firenze. In cassazione hanno dedotto due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale valutato una sentenza del Tribunale di Pistoia n. 10/2020 prodotta in appello come documento nuovo, relativa a un giudizio promosso da uno dei lavoratori; (2) violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte avesse attribuito prevalenza alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva e alla documentazione acquisita, senza considerare le successive testimonianze rese in giudizio, che avrebbero rettificato alcuni dati, in particolare la data di inizio del rapporto. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e fosse inammissibile nel contesto di una doppia conforme; ha inoltre osservato che la sentenza invocata era usata come documento/tesi difensiva e non come giudicato esterno. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare l'apprezzamento di attendibilità dei testimoni, riservato al giudice di merito, senza integrare una vera violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel regime della doppia conforme il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non vengono indicate e dimostrate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; non è sufficiente sollecitare una nuova lettura delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito della controversia.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; nel caso concreto non ricorreva tale ipotesi.
La violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova legale un valore diverso da quello imposto dalla legge o ritenga vincolante una prova liberamente apprezzabile; non basta contestare l'apprezzamento di attendibilità compiuto dal merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il quando e il come sia stato discusso e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Impone l'onere di deposito e specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Cass. S.U. n. 11892/2016
Richiamata per il principio secondo cui la violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo nei casi di attribuzione errata del valore probatorio alle prove legali o di indebita vincolatività attribuita a prove liberamente valutabili.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove: occorre indicare un preciso fatto storico decisivo, realmente omesso, e dimostrare la diversità delle basi fattuali tra primo e secondo grado in presenza di doppia conforme.
- L'omesso esame di un documento non coincide automaticamente con l'omesso esame di un fatto decisivo, specie quando il documento è evocato per contestare la valutazione compiuta dal giudice di merito o per riproporre una tesi difensiva.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e il confronto tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e in giudizio sono apprezzamenti riservati al giudice del merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sussiste per il solo dissenso sulla ricostruzione probatoria, ma solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca alle prove un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21425/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21426/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21428/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21430/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21435/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21439/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →