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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44631/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di remissione in termini ex art. 175, co. 4 c.p.p. per proporre impugnazione avverso la sentenza d'appello del 21/09/2021 (conferma della condanna a 3 anni e 6 mesi e multa) che sarebbe stata a lui sconosciuta fino alla notifica dell'ordine di esecuzione del 12/05/2023. Si deduce violazione delle norme sul processo "in absentia" (art. 420-bis c.p.p.), mancata prova dell'effettiva conoscenza del processo e vizi nelle notifiche effettuate mediante servizio postale (art. 8 L. 20/11/1982, n. 890), con conseguente impossibilità di proporre tempestivamente impugnazione senza sua colpa; si chiede la declaratoria di nullità delle notifiche "andate a vuoto" e la restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'orientamento secondo cui, per i processi iniziati e con sentenza di primo grado depositata prima dell'entrata in vigore delle modifiche, si applica la disciplina più garantista introdotta dalla legge n. 67/2014 e successive; tuttavia il ricorrente non ha fornito elementi di fatto idonei a dimostrare la mancata effettiva conoscenza del processo. La Corte ha valorizzato la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso l'abitazione della moglie come indici di conoscenza del procedimento, rilevando inoltre che, in caso di impossibilità di notificare al domicilio eletto, le notifiche possono essere regolarmente eseguite presso il difensore ai sensi dell'art. 161, co. 4 c.p.p. Ha altresì affermato che l'erronea declaratoria di "assenza" in luogo di "contumacia" non determina automaticamente nullità e che le nullità intermedie non eccepite tempestivamente nei gradi di merito non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Rimedio invocato dal ricorrente per la restituzione in termini dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi fattuali che giustifichino la sua applicazione nel caso concreto

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma sul processo in absentia: il ricorrente lamentava violazione; la Corte ha osservato che la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono indici di conoscenza e che la sola declaratoria di "assenza" non comporta automaticamente nullità

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Prevede l'esecuzione della notifica presso il difensore quando la notificazione al domicilio eletto è impossibile; la Corte ha ritenuto correttamente eseguite le notifiche presso il difensore secondo questa disposizione

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8

    art. 8 L. n. 890/1982, comma 4

    Regole sulle notificazioni tramite servizio postale e perfezionamento per compiuta giacenza; il ricorrente contestava la mancanza della seconda raccomandata e dell'avviso di giacenza, ma la Corte ha ritenuto che non siano stati forniti elementi sufficienti per ritenere l'inesistenza della conoscenza del processo

  • art. 15-bis legge 28/04/2014, n. 67

    art. 15-bis L. 28/04/2014, n. 67 (introdotto dalla L. 11/08/2014, n. 118)

    Norme transitorie sull'applicazione delle modifiche al processo in absentia; la Corte richiama la giurisprudenza che delimita la non applicabilità di alcune disposizioni ai processi in corso nel periodo transitorio e conferma l'orientamento sul tempus regit actum

  • art. 178 cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Rinvio su nullità e sanzioni processuali: la Corte osserva che certe irregolarità non producono automaticamente nullità se non previste dalla norma

  • art. 548 cod. proc. pen.

    art. 548, comma terzo c.p.p.

    Disposizione sulla notifica dell'estratto della sentenza in caso di contumacia previgente; la Corte richiama la giurisprudenza che chiarisce l'interesse a contestare l'applicazione di norme più favorevoli

  • art. 180 e art. 182 cod. proc. pen.

    art. 180 e art. 182 c.p.p.

    Termini e limiti per far valere nullità a regime intermedio: la Corte ricorda che tali nullità devono essere eccepite tempestivamente nei gradi di merito e non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicato condannando il ricorrente

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio costituiscono forti indici di conoscenza del processo e, salvo elementi di fatto contrari, legittimano il giudizio in absentia.
  • Le nullità intermedie relative a notifiche o adempimenti procedurali devono essere eccepite tempestivamente nel corso dei gradi di merito (art.180 e 182 c.p.p.) e non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione.
  • L'improcedibilità o l'erronea qualificazione della contumacia/assenza non generano automaticamente la nullità dell'intero procedimento: occorre verificare se la norma prevedeva espressamente la sanzione della nullità.
  • Le notifiche postali "andate a vuoto" richiedono prova specifica del perfezionamento della procedura (es. avviso di giacenza, seconda raccomandata con ricevuta di ritorno) per contestarne la validità; la sola prova di spedizione non è sufficiente.
  • Quando la notificazione al domicilio eletto è impossibile, l'esecuzione presso il difensore ai sensi dell'art. 161, co. 4 c.p.p. è procedura regolare e può supplire alla mancata consegna al domicilio dell'imputato.
  • Le questioni relative all'applicazione delle norme transitorie (es. art. 15-bis L. n. 67/2014) richiedono attenzione al "tempus regit actum": la disciplina applicabile va valutata alla luce delle date di deposito e di svolgimento del procedimento.

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