Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11023/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento (i) Del provvedimento di ANAS spa n. 153337 del 1 ° marzo 2023, conosciuto in data 24 maggio 2023, contenente approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione complanari al G.R.A; tra via Casilina e lo svincolo di Tor Bella Monaca e con testuale dichiarazione di pubblica utilità delle aree; (ii) del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 638 del 3.9 .2020 conosciuto in data 24 maggio 2023, contenente reiterazione del vin colo preordinato all’esproprio relativamente alle opere sub. 2; di ogni ulteriore atto e provvedimento, presupposto, collegato e conseguente; (iii) Occorrendo del l art. 3 D.P.R. 18.4.1994, n. 383, ove interpretato in senso ostativo alle ragioni della ricorrente.

Giustizia amministrativa202310769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del MIT di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e provvedimento ANAS di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di complanari al G.R.A. tra via Casilina e lo svincolo di Tor Bella Monaca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un terreno con fabbricati commerciali legittimati mediante concessioni in sanatoria e successivo permesso di costruire, ha impugnato la reiterazione del vincolo espropriativo e l’approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 9, comma 4, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 3 d.P.R. 383/1994, sostenendo che la reiterazione avrebbe richiesto una nuova Conferenza di servizi, una nuova deliberazione dell’Assemblea Capitolina e l’assenso della Regione; 2) violazione dell’art. 11 d.P.R. 327/2001 per omessa comunicazione personale di avvio del procedimento; 3) difetto di istruttoria e motivazione, violazione degli artt. 41 e 42 Cost. e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per la mancata valutazione dell’elevato sacrificio imposto alla proprietà e all’attività economica, dell’assenza di soluzioni alternative e dell’insufficienza degli stanziamenti destinati agli indennizzi; 4) violazione degli artt. 19 e 26 d.lgs. 152/2006, dell’art. 8-bis della direttiva 2011/92/UE e del principio di precauzione, assumendo che il provvedimento di screening del 2012 fosse ormai inefficace per decorso del termine quinquennale previsto per la VIA e che fosse necessaria una nuova valutazione ambientale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la reiterazione del vincolo espropriativo, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.P.R. 327/2001, può essere disposta mediante rinnovazione del procedimento previsto per l’imposizione del vincolo, purché permanga la conformità urbanistica. Nel caso concreto, la variante urbanistica approvata nel 2015 e derivante dalla convenzione urbanistica del 2010/2012 era ancora efficace, essendo soggetta alla durata decennale delle convenzioni urbanistiche; pertanto non era necessaria una nuova scelta pianificatoria con ulteriore deliberazione comunale e assenso regionale. Il secondo motivo è stato respinto perché il numero degli interessati era superiore a cinquanta: era quindi legittima la comunicazione mediante pubblico avviso, effettuata mediante albo pretorio, pubblicazione su quotidiani nazionali e locali e sito istituzionale. Il terzo motivo è stato respinto applicando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 7/2007 e della giurisprudenza successiva: in caso di prima reiterazione del vincolo, accompagnata da una concreta manifestazione dell’interesse alla realizzazione dell’opera, è sufficiente il richiamo alle originarie valutazioni pianificatorie; non occorre una nuova comparazione puntuale degli interessi privati, l’esame di soluzioni tecniche alternative o una rinnovata giustificazione delle somme da accantonare per gli indennizzi. Il quarto motivo è stato respinto perché VIA e verifica di assoggettabilità a VIA sono procedimenti distinti, cui non si applica necessariamente il medesimo termine di efficacia. Prima dell’intervento normativo del 2024, il d.lgs. 152/2006 non prevedeva un termine quinquennale di efficacia per lo screening. L’art. 8-bis della direttiva 2011/92/UE richiede che la decisione ambientale sia ancora attuale al momento dell’autorizzazione, ma rimette agli Stati membri la facoltà, non l’obbligo, di stabilire un termine predeterminato. Il termine introdotto nel 2024 non è stato ritenuto retroattivo. In ogni caso, l’amministrazione aveva verificato l’ottemperanza alle prescrizioni ambientali e aveva concluso positivamente un’ulteriore verifica nel 2024, confermando l’attualità delle misure mitigative. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.P.R. 327/2001

    Il vincolo preordinato all’esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti dal comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard.

    La reiterazione del vincolo è consentita quando permane la conformità urbanistica; non richiede necessariamente una nuova autonoma scelta di pianificazione se la destinazione urbanistica posta a fondamento del vincolo è ancora efficace.

  • art. 9, comma 1, d.P.R. 327/2001

    Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che preveda la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità.

    Il vincolo espropriativo discende dall’efficacia dell’atto urbanistico che prevede l’opera pubblica o di pubblica utilità.

  • art. 11, d.P.R. 327/2001

    Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’albo pretorio dei Comuni (...) nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma.

    Quando i destinatari sono più di cinquanta, l’avviso pubblico sostituisce la comunicazione personale, purché siano rispettate le forme di pubblicità previste dalla norma.

  • art. 3 d.P.R. 383/1994

    La disposizione è stata invocata in relazione al procedimento di localizzazione e approvazione dell’opera, ma il giudice ha escluso che la reiterazione del vincolo richiedesse una nuova Conferenza di servizi e nuove manifestazioni di assenso degli enti territoriali, in presenza di una variante urbanistica ancora efficace.

  • art. 16 l. 1150/1942

    Il giudice ne ha richiamato il principio sulla durata decennale dell’efficacia delle convenzioni urbanistiche, ritenuto applicabile anche a piani attuativi e accordi similari.

  • artt. 19 e 26 d.lgs. 152/2006

    Le disposizioni distinguono la verifica di assoggettabilità a VIA dalla VIA in senso proprio; il regime temporale previsto per la VIA non è automaticamente estensibile allo screening.

  • art. 8-bis, par. 6, direttiva 2011/92/UE

    Al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell’autorizzazione, l’autorità competente si accerta che la conclusione motivata (...) o qualsiasi decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia ancora attuale. A tale fine gli Stati membri possono fissare un termine per la validità (...)

    La disciplina europea impone l’attualità della decisione ambientale al momento dell’autorizzazione, ma attribuisce agli Stati membri una facoltà, non un obbligo, di fissare un termine predeterminato per la validità dello screening.

  • art. 8-bis direttiva 2011/92/UE

    Il principio di attualità della valutazione ambientale può essere soddisfatto anche mediante verifiche successive di ottemperanza alle condizioni ambientali.

  • artt. 41 e 42 Cost.

    Le garanzie della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata non impongono, in caso di prima reiterazione del vincolo espropriativo, una nuova comparazione puntuale degli interessi privati quando permangano le originarie valutazioni pianificatorie e l’interesse concreto alla realizzazione dell’opera.

  • art. 1 l. 241/1990

    I principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa non sono stati ritenuti violati in assenza di un obbligo di nuova ponderazione analitica in occasione della prima reiterazione del vincolo.

Massime di principio

  • La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio prevista dall’art. 9, comma 4, d.P.R. 327/2001 è legittima quando la destinazione urbanistica che fonda il vincolo è ancora efficace e permane la conformità dell’opera agli strumenti urbanistici e agli standard; in tale ipotesi non è necessariamente richiesta una nuova autonoma variante urbanistica con il rinnovo di tutte le manifestazioni di assenso originarie.
  • Quando il numero dei destinatari dell’imposizione o reiterazione del vincolo espropriativo è superiore a cinquanta, la comunicazione di avvio del procedimento può essere effettuata mediante pubblico avviso nelle forme previste dall’art. 11, comma 2, d.P.R. 327/2001, senza necessità di comunicazione individuale a ciascun proprietario.
  • In caso di prima reiterazione del vincolo espropriativo, accompagnata da una concreta manifestazione dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, l’amministrazione può motivare mediante richiamo alle originarie valutazioni pianificatorie; non è tenuta a rinnovare integralmente la comparazione degli interessi privati, a esaminare puntualmente soluzioni tecniche alternative o a giustificare nuovamente gli accantonamenti destinati agli indennizzi.
  • La VIA e la verifica di assoggettabilità a VIA costituiscono procedimenti distinti. Il termine di efficacia previsto per la VIA non può essere applicato analogicamente allo screening in assenza di una specifica previsione normativa, ferma la necessità che la decisione di screening sia ancora attuale al momento dell’autorizzazione del progetto.
  • Una disciplina sopravvenuta che introduce per la prima volta un termine di efficacia per i provvedimenti di screening non incide retroattivamente sulla validità degli screening adottati sotto la precedente disciplina, soprattutto quando i relativi destinatari abbiano maturato un affidamento sulla stabilità del quadro normativo.
  • Il requisito di attualità della decisione ambientale può essere verificato anche attraverso successive procedure di verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali, qualora esse confermino l’adeguatezza delle misure di mitigazione rispetto allo stato di attuazione del progetto.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàVincoli urbanisticiVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioAmbiente
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.