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Sentenza

Sentenza n. 342/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del Comune di -OMISSIS- (BR) -OMISSIS- del 22 settembre 2020 (notificato in data 7 ottobre 2020), recante l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi, relativo al fabbricato sito in -OMISSIS-, alla contrada Specchia n. 27, in catasto al Fg.14, P.lla 654, sub. 2.

Giustizia amministrativa202100003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e riduzione in pristino di un fabbricato realizzato senza titoli edilizi e urbanistici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e dei principi di partecipazione procedimentale, lamentando che gli accertamenti dell'abuso, eseguiti dalla Polizia municipale nell'aprile 2009, erano risalenti e che non erano seguite comunicazioni prima dell'adozione dell'ordinanza nel settembre 2020. In secondo luogo, hanno dedotto il difetto o la carenza di motivazione e la violazione del principio del legittimo affidamento, valorizzando il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera e dagli accertamenti. Il Comune ha contestato le censure, rilevando l'assenza di qualsiasi titolo edilizio legittimante e il carattere incontestabilmente abusivo dell'intervento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha ritenuto che l'ordinanza di demolizione, quale esercizio doveroso del potere repressivo degli abusi edilizi, non richieda la comunicazione di avvio quando non vi sia alcuno spazio utile per apporti partecipativi idonei a modificare l'esito. I ricorrenti non avevano contestato specificamente la natura abusiva delle opere né dimostrato l'esistenza di elementi che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione. Il giudice ha inoltre escluso la necessità della comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto nel procedimento di diniego del condono, rilevando che, trattandosi di procedimento a iniziativa di parte, il destinatario dispone già di ampie facoltà di interlocuzione e impulso istruttorio. Quanto alla motivazione e all'affidamento, il TAR ha affermato che l'ordinanza reca l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto ed è espressione di attività vincolata e sanzionatoria: è sufficiente la constatazione della natura abusiva del manufatto, senza una specifica ponderazione degli interessi coinvolti. L'abuso edilizio ha natura di illecito permanente; il decorso del tempo, anche se considerevole, non fa sorgere un affidamento tutelabile né impone una motivazione rafforzata o una comparazione degli interessi. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria nell'adozione dell'ordinanza di demolizione quando il potere repressivo è doveroso e non risultano apporti partecipativi utili a una diversa decisione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è necessario nel procedimento di diniego del condono quando il procedimento è a iniziativa di parte e il destinatario ha già ampie possibilità di contraddittorio e impulso istruttorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati unitamente alla disciplina nazionale quale base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio, espressione di un potere repressivo doveroso e vincolato, non richiede di regola la comunicazione di avvio del procedimento quando il destinatario non prospetti elementi concreti idonei a incidere sull'accertamento dell'abuso o sull'esito del procedimento.
  • Nel procedimento di diniego del condono edilizio, la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto non sono necessari quando il procedimento è instaurato a iniziativa del privato e l'interessato dispone già di adeguate facoltà di accesso, impulso istruttorio e interlocuzione procedimentale.
  • Per l'ordinanza di demolizione è sufficiente l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto e, in particolare, la constatazione della natura abusiva del manufatto; non è richiesta una motivazione rafforzata riferita alla ponderazione di interessi contrapposti.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso o dagli accertamenti amministrativi non fa sorgere, di per sé, un legittimo affidamento del responsabile e non impone né una motivazione rafforzata né una comparazione degli interessi, poiché l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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