Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/06/2018 n. 2840 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Costi black list - Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni - Deducibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di dedurre costi relativi a operazioni commerciali con imprese residenti in un Paese black list in presenza di una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni tra lo Stato italiano e lo Stato estero. Il contribuente sosteneva che la convenzione internazionale impedisse l'applicazione della disciplina interna più restrittiva. In base al principio affermato, le convenzioni internazionali, pur essendo subordinate alla Costituzione, hanno una posizione sovraordinata rispetto alla legge ordinaria e prevalgono quindi sulla disciplina interna incompatibile.

La decisione

La deducibilità dei costi è stata riconosciuta in presenza di una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni applicabile tra gli Stati interessati. La disciplina sui costi black list non trova applicazione in tale situazione. Per i periodi d'imposta fino al 2015, invece, in assenza di una convenzione bilaterale, il contribuente doveva dimostrare, ai sensi dell'art. 110 del TUIR, che l'impresa estera svolgeva prevalentemente un'attività commerciale effettiva oppure che le operazioni erano concretamente eseguite e rispondevano a un effettivo interesse economico.

Norme richiamate

  • Art. 110 del TUIR

    Sino al periodo di imposta 2015, in assenza di convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, i costi non potevano essere portati in deduzione in mancanza della prova che le imprese estere svolgessero prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni rispondessero ad un effettivo interesse economico.

    La norma imponeva al contribuente un onere probatorio rafforzato per dedurre costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi black list, richiedendo la dimostrazione dell'effettività commerciale dell'impresa estera o dell'effettivo interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni.

  • Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni

    Le convenzioni internazionali hanno rango normativo subordinato alla Costituzione, ma sovraordinato rispetto alla legge ordinaria.

    Quando una convenzione bilaterale applicabile disciplina i rapporti fiscali tra gli Stati, la normativa interna incompatibile, inclusa la disciplina più restrittiva sui costi black list, non può essere applicata.

  • Corte costituzionale, sentenze n. 348/2007 e n. 349/2007

    Le sentenze sono richiamate a conferma della posizione delle norme internazionali pattizie nel sistema delle fonti, in una posizione intermedia tra Costituzione e legge ordinaria.

Massime di principio

  • Prima di applicare la disciplina interna sui costi black list, occorre verificare se tra l'Italia e lo Stato estero interessato sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni applicabile al caso concreto.
  • In presenza di una convenzione bilaterale incompatibile con la disciplina interna più restrittiva, prevale la convenzione e i costi possono essere dedotti, purché siano comunque inerenti, documentati e riferibili a operazioni reali.
  • Per i periodi d'imposta fino al 2015, quando non esisteva una convenzione applicabile, il contribuente doveva fornire una prova rafforzata dell'effettività dell'attività commerciale estera, della concreta esecuzione delle operazioni e dell'effettivo interesse economico.
  • La sola residenza del fornitore in un Paese black list non è sufficiente, in presenza di una convenzione prevalente, a giustificare automaticamente il disconoscimento della deduzione.
  • La verifica deve essere effettuata con riferimento al periodo d'imposta, alla versione vigente della convenzione e alla concreta natura delle operazioni, conservando contratti, fatture, pagamenti e documentazione commerciale a supporto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.