Cassazione Civile, Ordinanza n. 26281/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la controversia era stata definita mediante procedura di definizione agevolata e ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento relativi all'IVA per gli anni d'imposta 2009 e 2010 notificati a una società. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso; la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva poi rigettato gli appelli riuniti dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi di impugnazione. Nel corso del giudizio di legittimità la società resistente presentava istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere; l'Agenzia, con memoria, dava atto che la controversia era stata definita.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Norma richiamata come հիմ basis della definizione agevolata della controversia tributaria e della conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere.
l. 17 dicembre 2018, n. 136
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata quale fonte della definizione agevolata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale in cassazione.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria venga definita mediante una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della lite può comportare la compensazione integrale delle spese, in ragione della chiusura del rapporto processuale senza decisione sul merito delle questioni originariamente devolute.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata da una delle parti e riconosciuta anche dall'altra parte, il giudice di legittimità non esamina i motivi del ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26153/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26154/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26155/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26156/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26157/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26158/2022 del 06/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →