Sentenza del 11/12/2015 n. 25006 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava l'avviso con cui l'Amministrazione aveva rettificato il valore dichiarato in un atto di permuta del 2005 relativo a terreni e fabbricati, liquidando una maggiore imposta di registro. In Cassazione deduceva, tra l'altro, nullità o insufficienza della motivazione della sentenza, omessa pronuncia su alcune questioni, illegittimo fondamento dell'accertamento sulla sola stima UTE, violazione delle regole sull'onere della prova, mancato esame di una propria perizia estimativa e di un precedente favorevole, nonché erronea condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR, che aveva preferito la stima UTE perché riferita al periodo pertinente e coerente con i valori di mercato di immobili analoghi, mentre la perizia della contribuente era riferita al 1 luglio 2003 e quindi non era temporalmente adeguata. La stima UTE è stata qualificata come prova documentale liberamente apprezzabile, senza alcuna presunzione assoluta di veridicità, ma ritenuta concretamente idonea anche perché la contribuente non aveva contestato la corrispondenza dei valori al mercato. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili. È stata confermata anche la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza; non è stata disposta una nuova liquidazione delle spese di Cassazione per l'assenza di difesa effettiva dell'Amministrazione. La ricorrente deve inoltre versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva, ma non è nulla quando il giudice espone autonomamente le ragioni della decisione, anche in forma sintetica.
Codice di procedura civile, art. 112
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione contiene una valutazione incompatibile con la tesi della parte, anche se la questione non è esaminata con una risposta espressa e separata.
D.P.R. n. 131/1986, artt. 51 e 52
Nella rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione può utilizzare una stima tecnica, purché il giudice ne valuti concretamente attendibilità e pertinenza; la stima UTE non gode però di una presunzione assoluta e insuperabile.
Codice civile, art. 2697
L'Amministrazione deve fornire elementi a sostegno della maggiore pretesa fiscale, mentre il contribuente può contrastarli con prove e contestazioni specifiche. La stima UTE può costituire prova documentale liberamente valutabile.
Codice di procedura civile, art. 115
principio di non contestazione
I fatti non contestati specificamente dalla parte possono essere posti a fondamento della decisione. Nel caso concreto, la mancata contestazione della coerenza dei valori UTE con il mercato ha rafforzato la motivazione della CTR.
Codice di procedura civile, art. 92
gravi ed eccezionali ragioni
La compensazione delle spese costituisce un'eccezione; in assenza di ragioni idonee, trova applicazione il principio della soccombenza. La limitata attività difensiva dell'Ufficio non è stata ritenuta sufficiente.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Una perizia estimativa del contribuente deve riferirsi alla data fiscalmente rilevante dell'atto o dell'accertamento; una stima relativa a un periodo diverso può essere disattesa se non viene dimostrata la sua attualità.
- Una relazione UTE non è automaticamente decisiva né assistita da una presunzione assoluta di correttezza, ma può essere utilizzata come prova documentale e prevalere sulla perizia privata se risulta coerente con il mercato, con le caratteristiche degli immobili e con il periodo di riferimento.
- Per contestare efficacemente una stima tecnica non basta affermare che essa è insufficiente: occorre indicare specificamente errori, comparabili inadeguati, criteri errati e produrre elementi tecnici alternativi puntuali.
- La mancata contestazione specifica di un fatto rilevante, come la coerenza dei valori stimati con quelli di mercato, può essere valorizzata dal giudice secondo il principio di non contestazione.
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non decide una domanda o un'eccezione; se la motivazione contiene una conclusione incompatibile con la tesi della parte, la questione può risultare implicitamente decisa.
- Il mancato esame di una precedente sentenza favorevole non costituisce, di per sé, omesso esame di un fatto decisivo: i precedenti non sono fatti probatori e il giudice non è vincolato da decisioni non aventi efficacia vincolante nel caso concreto.
- La condanna alle spese segue normalmente la soccombenza; la scarsa partecipazione processuale della controparte, da sola, non impone la compensazione.
- Nel giudizio di Cassazione è essenziale trascrivere o indicare con precisione gli elementi decisivi degli atti e dei documenti richiamati, altrimenti le censure possono essere dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza.
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