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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32877/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto a Mauro Spasiano l'equa riparazione per ingiusta detenzione nel periodo 2/5/2011-27/1/2015. Il Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione per omessa valutazione dell'an della pretesa: la Corte avrebbe limitato la motivazione a sostenere una diversa valutazione del compendio probatorio senza considerare elementi di novità e di gravità (intercettazioni, possesso di assegni e 350.000 euro in contanti, comportamento processuale del prevenuto come il silenzio all'interrogatorio, fuga alla vista dei carabinieri, contatti telefonici criptici). Si censura altresì l'errata qualificazione della fattispecie come ingiustizia formale ai sensi del comma 2 dell'art. 314 invece che valutare profili di ingiustizia sostanziale e la mancata considerazione, quantomeno, della colpa lieve dell'istante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. La Corte ha ritenuto errata la qualificazione della vicenda come ingiustizia formale senza che risultasse una decisione irrevocabile che avesse accertato l'illegittimità ab origine della misura cautelare. Ha chiarito che, quando non è accertata l'illegittimità iniziale del provvedimento cautelare, il giudice della riparazione deve valutare se la condotta dell'istante abbia avuto un rilievo causale (anche sinergico) nell'emissione o nel mantenimento della misura, valutando la gravità della colpa. Ha inoltre richiamato la modifica normativa intervenuta con il d.lgs. 8/11/2021 n.188 e la giurisprudenza successiva che escludono la rilevanza del silenzio all'interrogatorio ai fini ostativi del diritto alla riparazione, pertanto il nuovo giudizio dovrà prescindere da tale elemento.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    art. 314, comma 1 e comma 2, codice di procedura penale

    Distinzione tra ingiustizia sostanziale (valutazione ex post sulla responsabilità penale) e ingiustizia formale (illegittimità del provvedimento cautelare). Per l'ingiustizia formale è necessario che risulti accertata, con decisione irrevocabile, l'assenza dei presupposti per la misura; il giudice della riparazione non può limitarsi ad una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio senza verificare l'illegittimità ab origine o la sua accertata emersione in sede irrevocabile.

  • artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

    art. 273 e art. 280 c.p.p.

    Norme che individuano le condizioni di applicabilità delle misure cautelari (gravi indizi, esigenze cautelari). La Corte richiama che l'assenza di tali condizioni, se accertata irrevocabilmente, integra l'ingiustizia formale.

  • art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 64, comma 3, lett. b), c.p.p.

    Regolamenta la facoltà difensiva di non rispondere all'interrogatorio di garanzia. Prima della modifica normativa, la Corte osserva che taluni comportamenti difensivi potevano essere valutati nella dinamica causale della misura, ma la giurisprudenza successiva e la modifica normativa ridimensionano tale valutazione.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (art. 4, comma 1, lett. b))

    d.lgs. 8/11/2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b

    Ha modificato l'art. 314 c.p.p. instaurando il principio secondo cui il silenzio dell'indagato su elementi d'indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva, non rileva come comportamento ostativo al diritto all'indennizzo. Il giudice della riparazione dovrà pertanto prescindere da tale elemento.

  • Sez. 4, n. 639 del 11/05/1993

    Sez. 4, n. 639/1993 (Rv. 196185)

    Giurisprudenza che chiarisce come l'ingiustizia formale richieda decisione irrevocabile che accerti l'assenza dei presupposti per la misura, e che tale accertamento non può essere compiuto dal giudice della riparazione salvo che sia già emerso in decisione irrimediabile.

  • Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019 (Cotza)

    Sez. 4, n. 5455/2019 (Rv. 275022)

    Conferma che l'illegittimità della misura può emergere ex post alla luce delle emergenze probatorie confluite in una decisione irrevocabile che accerta l'illegittimità, anche se la misura era stata adottata in precedenza.

  • Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022 (Z)

    Sez. 4, n. 8615/2022 (Rv. 283017)

    Giurisprudenza successiva alla modifica normativa che afferma che il silenzio dell'indagato all'interrogatorio non rileva quale comportamento ostativo al diritto alla riparazione, conformemente alla modifica dell'art. 314.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento dell'ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314, comma 2, è necessario che risulti una decisione irrevocabile che abbia accertato l'illegittimità della misura cautelare; il giudice della riparazione non può sostituirsi a tale accertamento senza che esista tale decisione.
  • Quando non è dimostrata l'illegittimità ab origine del provvedimento cautelare, il giudice della riparazione deve valutare se la condotta dell'interessato abbia concorso, causalmente o sinergicamente, all'adozione o al mantenimento della misura, e valutare la gravità della colpa (anche colpa lieve).
  • Va sempre distinta la valutazione cautelare (basata sui gravi indizi) dalla valutazione di responsabilità penale (basata sulla prova oltre ogni ragionevole dubbio): la mera diversa valutazione dello stesso compendio probatorio non implica automaticamente ingiustizia formale.
  • Dopo la modifica normativa del novembre 2021 e la giurisprudenza successiva, il silenzio dell'indagato all'interrogatorio non può essere usato come elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo; il nuovo giudizio della riparazione deve prescindere da tale comportamento.
  • In sede difensiva, se si contesta l'indennizzo è utile dimostrare che esisteva un provvedimento irrevocabile o impugnato che confermi l'illegittimità, oppure provare il nesso causale fra la condotta dell'indagato e l'adozione/mantenimento della misura (es. comportamenti attivi favoreggianti); in mancanza di accertamento irrevocabile, la mera presenza di indizi non esclude automaticamente il diritto all'indennizzo.
  • Il giudice della riparazione deve motivare specificamente sia sull'an (esistenza/illegittimità della misura e rilevanza della condotta dell'istante) sia sul quantum, tenendo conto delle modifiche normative e della giurisprudenza più recente.

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