Cassazione Civile, Ordinanza n. 02088/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria credito)
La controversia
Una banca aveva promosso espropriazione forzata sulla base di un mutuo fondiario garantito da ipoteca su immobili di proprietà della società esecutata. Quest'ultima aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo, tra gli altri profili, vizi di notifica, inesistenza del titolo esecutivo, nullità del precetto, irregolarità della nota di iscrizione a ruolo, invalidità della documentazione e nullità del mutuo per interessi usurari; con successive difese aveva anche eccepito la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 T.U.B. Il tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo nullo il mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità. La corte d'appello aveva confermato, affermando che il limite di finanziabilità integrasse un elemento essenziale del contratto, escludendo la conversione in mutuo ordinario per tardività dell'istanza e valorizzando la consulenza tecnica. La cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: sostanzialmente ha contestato che il superamento del limite di finanziabilità determini nullità del mutuo, ha sostenuto che al più il contratto resterebbe valido come mutuo ipotecario ordinario senza necessità di specifica istanza, ha dedotto la tardività e non rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di nullità, ha censurato la tempestività della richiesta di conversione, la correttezza e la prova tecnica del superamento del limite e, infine, un errore materiale nell'epigrafe della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato, in continuità con le Sezioni Unite, che il limite di finanziabilità dell'art. 38, comma 2, T.U.B. non è elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario e non è posto a presidio della validità del negozio, ma è un parametro di vigilanza prudenziale la cui violazione non comporta nullità del contratto. Ha inoltre ribadito che, se le parti hanno voluto stipulare un mutuo fondiario, il giudice non può riqualificare d'ufficio il contratto in mutuo ordinario o in altro tipo negoziale per neutralizzarne gli effetti legali, anche quando sia contestato il superamento del limite di finanziabilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, comma 2, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
Il limite di finanziabilità del mutuo fondiario non costituisce elemento essenziale del contratto né presidio della sua validità; la sua violazione non determina nullità del negozio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati proposti come censure di violazione di legge.
La disposizione è richiamata come base normativa del limite di finanziabilità nel mutuo fondiario, ma la Corte ne esclude la natura imperativa idonea a comminare la nullità.
Massime di principio
- Nel mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità non determina la nullità del contratto, perché quel limite è un elemento integrativo dell'operazione imposto dalla vigilanza prudenziale e non una regola di validità del negozio.
- Quando le parti abbiano effettivamente concluso un mutuo fondiario, il giudice non può riqualificare d'ufficio il rapporto in mutuo ordinario o in altro tipo contrattuale per elidere gli effetti propri del tipo negoziale prescelto.
- La contestazione del superamento del limite di finanziabilità non implica, di per sé, che il contratto sia invalido; occorre distinguere tra disciplina di vigilanza e validità civilistica del negozio.
- L'eventuale domanda o istanza di conversione del contratto resta logicamente subordinata alla corretta qualificazione del rapporto e non può essere utilizzata per sovvertire ex officio la volontà negoziale espressa dalle parti.
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