Cassazione Penale, Sentenza n. 33124/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro la sanzione disciplinare dell'ammonizione per condotta del 27/03/2018 consistente nell'alterazione dei bolli usati per affrancare una missiva. Il ricorrente deduce: (1) vizio procedurale per convocazione 'ad horas' dinanzi al Consiglio di disciplina e lesione del diritto di difesa, con contestazione che la nullità sarebbe stata sanata impropriamente; (2) mancata specificità della contestazione dell'addebito; (3) illegittimità del trattenimento della missiva da parte dell'Amministrazione penitenziaria e erronea applicazione dell'art.77, comma 1, n.16 del d.P.R. n.230/2000 (sostenendo che la condotta avrebbe potuto avere al più rilievo penale e non disciplinare)
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: la mancata eccezione sulle nullità in sede di Consiglio di disciplina comporta la decadenza prevista dall'art.182, comma 2, c.p.p., per cui le eccezioni non possono essere sollevate successivamente in sede di reclamo. Sul terzo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'assenza del potere di trattenimento (per non essere stata dedotta davanti al Tribunale, ai sensi dell'art.606, comma 3, c.p.p.) e, quanto al merito, ha ritenuto correttamente inquadrata la condotta nell'art.77, comma 1, n.16, d.P.R. n.230/2000: le prescrizioni violatae possono riferirsi alle modalità di inoltro della corrispondenza. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.182 c.p.p. commi 2 e 3
art.182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Le nullità processuali relative devono essere eccepite prima del compimento dell'attività processuale cui si riferiscono; la mancata eccezione determina la decadenza e impedisce di proporre le stesse eccezioni in sede di reclamo
art.606 c.p.p. comma 3
art.606, comma 3, cod. proc. pen.
In cassazione sono inammissibili i motivi di ricorso che si riferiscono a questioni non dedotte o non appellate nelle fasi procedurali precedenti; qui la censura sul potere di trattenimento non era stata sollevata in sede di reclamo al Tribunale
art.77 comma 1 n.16 d.P.R. n.230/2000
art.77, comma 1, n.16, d.P.R. n.230 del 2000
La fattispecie disciplinare comprende anche violazioni delle prescrizioni che regolano le modalità di inoltro della corrispondenza; l'alterazione dei bolli/irregolarità nell'affrancatura può rientrare nelle violazioni sanzionabili disciplinarmente
Massime di principio
- Le nullità relative nel procedimento disciplinare vanno eccepite immediatamente: se non sollevate dinanzi al Consiglio di disciplina si applica la decadenza prevista dall'art.182 c.p.p. e non possono essere sollevate in fase successiva
- Questioni non dedotte nei precedenti gradi o nel reclamo possono risultare inammissibili in cassazione ai sensi dell'art.606 c.p.p.; è quindi fondamentale sollevare tutte le doglianze procedurali tempestivamente
- L'amministrazione penitenziaria può trattenere corrispondenza irregolare nei casi previsti dalle norme interne e tale trattenimento può giustificare contestazioni disciplinari, quando l'illecito consista in violazioni delle modalità di inoltro previste dalle disposizioni regolamentari
- Una stessa condotta può talvolta avere sia rilievo disciplinare che penale; l'esistenza di un possibile profilo penale non esclude di per sé l'esercizio dell'azione disciplinare, salvo diversa valutazione normativa o di competenza
- Per tutelare il diritto di difesa il detenuto deve richiedere per tempo la produzione di documenti e l'audizione di testimoni e, se ritiene sussistere una nullità, deve eccepirla prima che l'attività processuale pertinente venga compiuta
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