Sentenza n. 6693/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nr. 46126, conseguito in Spagna, finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso ADSS- SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC DI II GRADO, inoltrata dal ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 11/07/2025, ai sensi dell'art. 16, co. 6 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 , non concluso entro il termine fissato di 120 giorni e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di esercizio della discrezionalità amministrativa, del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni rilasciate dall’Università “Antonio de Nebrija”, ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Dir. UE n. 36/2005, con specifica richiesta di ordinare al MIM ex art. 117, co. 2, c.p.a., di provvedere, entro il termine massimo di 30 giorni all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle Dir. UE n. 36/2005 anche nominando, ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato telematicamente l'11 luglio 2025 una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola, ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, in combinato disposto con l'art. 2 della l. n. 241/1990. In particolare, ha lamentato la mancata adozione di un provvedimento espresso entro il termine massimo di 120 giorni, comprensivo del termine per verificare la completezza della documentazione e dell'eventuale richiesta di integrazioni, chiedendo l'accertamento del silenzio-inadempimento e l'ordine al Ministero di provvedere, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento del titolo, sostenendo che si trattasse di attività vincolata o priva di margini di discrezionalità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso contro il silenzio-inadempimento. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha precisato che, nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti formati in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente è il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il termine è costituito dai trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e comunicare l'esito all'interessato, cui si aggiungono i tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento; il termine complessivo massimo è quindi pari a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché alla data del ricorso tale termine era decorso senza provvedimento finale, è stato accertato il silenzio-inadempimento. Il TAR non ha disposto direttamente il riconoscimento del titolo, ma ha ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando il carattere massivo dei procedimenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Consente l'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere quando sussiste un silenzio-inadempimento.
art. 117 c.p.a.
Consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere e di disciplinare l'esecuzione dell'ordine, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine iniziale di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e l'eventuale richiesta di integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Impone l'adozione del provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; insieme al termine di cui al comma 2, determina un termine complessivo massimo di quattro mesi quando siano richieste integrazioni.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022
Rileva per la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito quale autorità competente subentrata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare il silenzio-inadempimento dell'amministrazione.
- Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali è pari a trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione, cui si aggiungono tre mesi per l'adozione del provvedimento finale; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo massimo è quindi di quattro mesi.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice ordina all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato, senza sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio del potere quando residui un'attività valutativa sul riconoscimento del titolo.
- In caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine giudiziale, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nell'organo o dirigente competente, anche con facoltà di delega, per assicurare l'esecuzione dell'ordine di provvedere.
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