Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 417/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto della Provincia di Palermo, con comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 e atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che la misura prefettizia era contestata in relazione al quadro indiziario di possibili infiltrazioni mafiose nell’attività d’impresa. In sede cautelare, il giudice ha considerato la censura secondo cui il provvedimento si sarebbe fondato sul mero rapporto di parentela tra i componenti della società e un soggetto pluripregiudicato, condannato per associazione mafiosa. Il TAR ha tuttavia rilevato, in senso contrario, che l’interdittiva non si fondava esclusivamente sulla parentela, ma sull’elevato coinvolgimento dei familiari negli affari del soggetto e sull’interscambiabilità tra le imprese della famiglia, descritte come caratterizzate da una struttura clanica e indistinta. È stata inoltre prospettata la possibilità di limitare gli effetti dell’informazione mediante la prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis d.lgs. 159/2011.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, a un primo sommario esame, il ricorso non presentasse profili di fondatezza, poiché l’interdittiva risultava basata non sul solo vincolo familiare, bensì sul coinvolgimento concreto dei familiari negli affari del soggetto mafioso e sull’interscambiabilità delle imprese riconducibili alla famiglia, in un contesto strutturalmente incompatibile con la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011. Quanto al periculum in mora, il bilanciamento degli interessi ha dato prevalenza all’interesse dell’amministrazione alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione del rischio di contaminazione dell’attività d’impresa da parte della criminalità organizzata. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione dell’ampia discrezionalità attribuita al Prefetto nella materia.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base normativa dell’informazione antimafia interdittiva.

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    Richiamato nel provvedimento prefettizio quale fondamento dell’informazione interdittiva.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base dell’informazione antimafia e della valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    Richiamato nel provvedimento impugnato quale fondamento dell’informazione interdittiva.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Richiamato per la comunicazione relativa al procedimento antimafia.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    La prevenzione collaborativa non è stata ritenuta integrabile quando il contesto accertato evidenzi una struttura familiare clanica e indistinta, con elevato coinvolgimento negli affari del soggetto mafioso.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare.

Massime di principio

  • In materia di interdittiva antimafia, il rapporto di parentela con un soggetto mafioso non è di per sé decisivo, ma può assumere rilievo quando sia accompagnato da elementi concreti di coinvolgimento dei familiari negli affari del soggetto e da una sostanziale interscambiabilità delle imprese riconducibili al gruppo familiare.
  • La valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa può fondarsi su un quadro complessivo di elementi indiziari e non richiede che l’interdittiva sia basata su un singolo fatto isolato; nella fase cautelare il sindacato giudiziale considera la plausibilità della ricostruzione amministrativa alla luce degli elementi raccolti.
  • La misura della prevenzione collaborativa non è idonea a limitare gli effetti dell’informazione antimafia quando il contesto aziendale e familiare evidenzi una struttura clanica e indistinta, incompatibile con un percorso effettivo di separazione e controllo dell’attività d’impresa.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a un’informazione antimafia interdittiva, l’interesse alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione della contaminazione dell’attività economica da parte della criminalità organizzata può prevalere sull’interesse dell’impresa alla sospensione degli effetti della misura, ferma l’ampia discrezionalità prefettizia riconosciuta in materia.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.