Cassazione Penale, Sentenza n. 6346/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione a decreto penale di condanna dichiarata inammissibile dal GIP per tardività: il decreto era stato notificato il 30/06/2023 e l'opposizione considerata prodotta il 28/08/2023, oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 461 c.p.p. Il ricorrente sostiene invece di aver trasmesso tempestivamente, il 07/07/2023, l'opposizione tramite PEC al corretto indirizzo del Tribunale, e di averla nuovamente inviata dopo la correzione formale del decreto (23/08/2023).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: dai documenti risulta che l'opposizione è stata effettivamente trasmessa via PEC il 07/07/2023, pertanto non ricorre la causa di inammissibilità per tardività. Il provvedimento del GIP è stato annullato. La Corte ha però rilevato l'impossibilità, sul fascicolo, di verificare se la nomina del difensore allegata fosse munita di data certa e firma digitale/autenticata; perciò ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina perché verifichi se l'opposizione sia stata ritualmente proposta (con nomina regolare) o se sussistano altre cause di inammissibilità non indicate dal GIP.
Norme richiamate
art. 461 cod. proc. pen.
Il termine di decadenza per proporre opposizione a decreto penale di condanna è rilevante ai fini dell'ammissibilità; la Corte ha ritenuto che la tempestiva trasmissione via PEC prima della scadenza esclude la causa di inammissibilità per tardività, salvo verifiche sulla regolarità della nomina del difensore.
Massime di principio
- La trasmissione telematica (PEC) dell'opposizione, se effettuata entro il termine di decadenza, è elemento decisivo per provare la tempestività e può far annullare un provvedimento che dichiari l'opposizione tardiva.
- È fondamentale conservare le ricevute/cronologia della PEC e gli allegati trasmessi: la mancata produzione in fascicolo della nomina o della firma digitale può impedire la verifica della regolarità dell'opposizione e determinare il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti.
- Una correzione formale del decreto (es. rettifica della data di nascita) e una successiva ritrasmissione del decreto non eliminano gli effetti di una opposizione già tempestivamente trasmessa originariamente.
- Se il giudice dell'esecuzione dichiara l'opposizione inammissibile per tardività ma non indica altre cause di inammissibilità, il provvedimento può essere annullato se risulta prova di tempestiva opposizione; tuttavia il giudice destinatario può richiedere verifiche sulla regolarità formale (nomina autenticata, firma digitale).
- Per evitare contestazioni, l'avvocato deve allegare all'opposizione una nomina con data certa e firma digitale o autenticata e custodire la ricevuta di trasmissione PEC; la mancanza di questi elementi può portare a ulteriori accertamenti o all'inammissibilità.
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