Cassazione Civile, Ordinanza n. 11947/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un difensore, già incaricato in un procedimento penale, aveva proposto opposizione contro il provvedimento con cui la Corte d’appello aveva liquidato il proprio compenso professionale. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione, riconoscendo il compenso richiesto, ma aveva poi compensato le spese del procedimento sul rilievo che il Ministero della Giustizia non si era costituito e non si era opposto al ricorso. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che, una volta accolta l’opposizione, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente, non essendo sufficiente a giustificare la compensazione la sola mancata costituzione della controparte. Ha inoltre contestato la motivazione della compensazione, richiamando i soli casi legali di compensazione delle spese, tra cui reciproca soccombenza e altre ipotesi eccezionali previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura. Ha affermato che, in caso di accoglimento dell’opposizione, la Corte d’appello avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa e che non era sufficiente, per disporne la compensazione, il mero richiamo alla mancata costituzione del Ministero o alla scelta dell’Amministrazione di non resistere. Richiamando il regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c. e il recente orientamento in tema di reciproca soccombenza, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, affinché provveda nuovamente sulle spese del giudizio di merito e anche su quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le spese devono seguire la soccombenza della parte che perde la controversia, salvo diversa disciplina nei casi consentiti dalla legge.
la compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitaticasi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese è possibile solo nei casi tassativi previsti dalla norma, non bastando la mera mancata costituzione o non opposizione della controparte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza è stata proposta come violazione di legge per errata applicazione delle regole sulle spese processuali.
Corte cost. n. 132/2014
È richiamata come una delle ipotesi eccezionali che hanno inciso sulla disciplina della compensazione, ma non rilevante nel caso concreto.
Sez. U, sent. n. 32061 del 31 ottobre 2022
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
L’accoglimento solo parziale di una domanda unica non integra reciproca soccombenza; può al più legittimare la compensazione, ma solo ricorrendo gli ulteriori presupposti legali.
Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025
Richiamata a sostegno del recente orientamento sulla nozione di reciproca soccombenza e sui limiti alla compensazione.
Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025
Richiamata a sostegno del medesimo orientamento in tema di spese processuali.
Massime di principio
- La parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese solo perché la controparte non si è costituita o non ha resistito; la compensazione richiede una specifica base normativa e motivazionale.
- La reciproca soccombenza sussiste solo quando vi siano contrapposte domande tra le stesse parti o il parziale accoglimento di una domanda unica articolata in più capi; l’accoglimento ridotto di un’unica domanda in un solo capo non basta.
- La compensazione delle spese è un’eccezione al principio di soccombenza e, come tale, va applicata entro i limiti tassativi previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. e con motivazione coerente con tali presupposti.
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