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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06603/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, ha disposto il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per diffamazione aggravata. Con l'unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 419, commi 1 e 7, c.p.p., sostenendo la nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare perché privo dell'avvertimento che, in caso di mancata comparizione, si sarebbero applicate le disposizioni degli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies c.p.p. La Corte ha rilevato che il vizio era stato già dedotto solo con l'atto di appello e dunque tardivamente, trattandosi di nullità di natura relativa.

Norme richiamate

  • art. 419 c.p.p.

    L'omesso avvertimento nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare circa le conseguenze della mancata comparizione integra una nullità di natura relativa.

  • artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies c.p.p.

    Sono richiamati come disposizioni che sarebbero state applicabili in caso di mancata comparizione dell'imputato, da indicare nell'avvertimento ex art. 419 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per fondare la possibilità di una sanzione pecuniaria in caso di colpa nella proposizione di un'impugnazione inammissibile.

  • Sez. 3, n. 39481 del 02/07/2024

    Richiamata per affermare che la nullità prevista dall'art. 419, comma 7, c.p.p. ha natura relativa.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità evidente, può essere irrogata una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione, nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, dell'avvertimento sulle conseguenze della mancata comparizione integra una nullità relativa e non può essere dedotta utilmente oltre i termini di legge.
  • Le nullità relative devono essere eccepite tempestivamente; se il vizio è dedotto solo con l'atto di appello, il motivo di ricorso è tardivo e quindi inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l'impugnazione appaia manifestamente infondata o colpevolmente proposta, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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