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Sentenza

Sentenza n. 1345/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate finalizzate alla demolizione delle opere oggetto di un'ordinanza di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 13 maggio 2026, con cui il Comune ha disposto il diniego definitivo delle CILA depositate per dare esecuzione all'ordinanza di demolizione n. 18/2024, nonché la precedente comunicazione dei motivi ostativi del 31 dicembre 2025, il verbale di sopralluogo e gli atti connessi. La vicenda traeva origine dal rigetto di un'istanza di condono edilizio e di compatibilità paesaggistica e dalla conseguente ordinanza di demolizione. In precedenza, l'archiviazione delle CILA era stata annullata dal TAR per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Dopo la nuova comunicazione dei motivi ostativi, la ricorrente aveva presentato una memoria il 12 gennaio 2026. Il provvedimento finale, tuttavia, affermava che entro il termine assegnato non erano pervenute osservazioni o memorie, senza considerare la memoria depositata. La ricorrente ha quindi dedotto la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio procedimentale previste dall'art. 10-bis l. 241/1990, oltre ad altre censure rimaste assorbite.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato e ha annullato il provvedimento del 13 maggio 2026. Il giudice ha rilevato che il preavviso di rigetto introduce una fase ulteriore di contraddittorio, finalizzata a consentire all'interessato di sottoporre all'amministrazione elementi fattuali e giuridici potenzialmente idonei a orientare diversamente la decisione finale. L'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione, ma deve dimostrare di averle effettivamente esaminate e deve rendere percepibili le ragioni del loro mancato accoglimento. Nel caso concreto, la memoria era stata depositata dopo la comunicazione dei motivi ostativi, ma il provvedimento finale aveva erroneamente attestato l'assenza di osservazioni o memorie, omettendo quindi il necessario momento di interlocuzione dialettica. Il vizio partecipativo è stato ritenuto dirimente e ha comportato l'assorbimento delle ulteriori doglianze. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza

    Il preavviso di rigetto assicura una fase effettiva di contraddittorio procedimentale. Le osservazioni presentate dall'interessato devono essere realmente valutate dall'amministrazione, che deve dar conto nel provvedimento finale del loro esame e delle ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    La controversia è stata definita in camera di consiglio mediante sentenza semplificata, ravvisandosi i presupposti per una decisione immediata.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata quale base normativa della precedente SCIA in sanatoria depositata dalla comunione proprietaria; non costituisce la ratio decidendi della sentenza.

  • l. 326/2003

    È richiamata in relazione all'originaria istanza di condono edilizio, il cui rigetto aveva preceduto l'ordinanza di demolizione; la sentenza non decide direttamente sulla legittimità di tale rigetto.

  • l. 308/2004

    compatibilità paesaggistica

    È richiamata in relazione all'originaria istanza di compatibilità paesaggistica; la sentenza non decide direttamente sulla relativa istanza.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 non costituisce una formalità meramente procedurale, ma apre una fase effettiva di contraddittorio nella quale l'interessato deve poter sottoporre all'amministrazione le ragioni fattuali e giuridiche potenzialmente idonee a incidere sulla decisione finale.
  • Il provvedimento finale adottato dopo il preavviso di rigetto è illegittimo quando omette di considerare le osservazioni tempestivamente presentate dall'interessato o nega erroneamente che esse siano state depositate.
  • L'amministrazione non deve necessariamente confutare analiticamente ogni argomento contenuto nelle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, ma deve rendere percepibile che le ha esaminate nel loro complesso e deve indicare le ragioni del loro mancato recepimento.
  • Il termine di dieci giorni previsto per la presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto non è perentorio in assenza di un'espressa previsione legislativa; anche le osservazioni tardive devono pertanto essere valutate dall'amministrazione procedente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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