Cassazione Civile, Ordinanza n. 07122/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il giudizio nasce dalla domanda di un cliente bancario che ha convenuto davanti al Tribunale un istituto di credito chiedendo di accertare l'illegittimità della segnalazione effettuata alla Centrale rischi della Banca d'Italia e di condannare la banca al risarcimento dei danni, da liquidarsi separatamente. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha ritenuto la segnalazione illegittima, ma ha escluso il risarcimento per mancanza di specifica allegazione e prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ritenendo generiche le prove orali richieste e non sufficiente il materiale documentale allegato. Nel ricorso per cassazione il cliente ha dedotto, con quattro motivi, violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c., dell'art. 278 c.p.c. e dell'art. 244 c.p.c., sostenendo che, una volta accertata l'illegittimità della segnalazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto valorizzare la prova documentale e ammettere le prove testimoniali, oltre a riconoscere che il danno non patrimoniale poteva essere provato anche per presunzioni o secondo un criterio probabilistico. L'istituto di credito ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, censurando a sua volta il passaggio della sentenza che aveva ritenuto illegittima la segnalazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili, per difetto di specificità e perché volte in sostanza a una rivalutazione del merito, le censure relative al contenuto dei documenti e al diniego di ammissione della prova testimoniale: il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale il contenuto dei documenti né riportato compiutamente le prove orali non ammesse, impedendo alla Corte di valutarne la decisività. Ha parimenti ritenuto inammissibili i motivi sul danno non patrimoniale, perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto l'assenza di una prova, anche solo indiziaria, del pregiudizio conseguenza e la censura mirava solo a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. La Cassazione ha inoltre ribadito che il danno da illegittima segnalazione alla Centrale rischi non è in re ipsa e richiede specifica deduzione e prova. Il ricorso incidentale della banca, essendo condizionato, è stato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato come norma invocata dal ricorrente per fondare la responsabilità risarcitoria, ma la Corte ribadisce che il danno da illegittima segnalazione alla Centrale rischi non è automatico e deve essere allegato e provato
è richiamato dal ricorrente, ma la decisione non lo applica in senso estensivo; la censura è dichiarata inammissibile perché tende a contestare l'accertamento di fatto compiuto in appello
è invocato dal ricorrente in relazione alla liquidazione del danno, ma la Corte rileva che manca la prova del pregiudizio stesso, sicché non vi è spazio per la liquidazione
è richiamato con riferimento alla prova testimoniale; la Corte afferma che il diniego della prova è sindacabile in cassazione solo se la prova è decisiva e la censura è specifica
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
sono i parametri formali di impugnazione richiamati nei motivi, ma la Corte osserva che le doglianze, pur formalmente così qualificate, si risolvono in richieste di rivalutazione del merito non consentite in sede di legittimità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale rischi, la segnalazione illecita non comporta automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve allegare e provare il concreto pregiudizio subito.
- La prova del danno conseguenza non può essere surrogata da allegazioni generiche o da meri richiami documentali: il ricorrente per cassazione deve indicare puntualmente il contenuto dei documenti e spiegare la loro decisività rispetto alla decisione impugnata.
- Il diniego di ammissione della prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la parte dimostra in modo specifico la decisività della prova e la sua idoneità, in ipotesi di esito favorevole, a sovvertire la decisione di merito.
- Quando la censura investe l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e la valutazione della prova, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti casi oggi consentiti.
- La domanda di risarcimento per illegittima segnalazione alla Centrale rischi richiede una rigorosa allegazione del danno patrimoniale o non patrimoniale, non essendo sufficiente invocare in astratto un peggioramento dell'affidabilità commerciale o del prestigio dell'operatore economico.
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