Cassazione Penale, Sentenza n. 23322/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., perché il ricorrente, personalmente, ha depositato una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione il 9 aprile 2025. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 a favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame cautelare del GIP di Santa Maria Capua Vetere; il GIP aveva disposto la custodia cautelare in carcere per BUONDINI, agente di polizia penitenziaria, ritenuto responsabile di aver introdotto stupefacenti e telefoni cellulari nella casa di reclusione per destinarli a detenuti. Il ricorso denunciava violazioni degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 291, 292 e 309 cod. proc. pen., contestando in particolare la mancata valutazione della sospensione dal servizio del ricorrente, la carenza di motivazione sulla possibilità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) e l'inesistenza del pericolo di inquinamento probatorio alla luce delle ammissioni e confessioni rese dall'imputato. Il PG aveva chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente al motivo concernente le esigenze cautelari.
Norme richiamate
Usato dal giudice del riesame per escludere l'adeguatezza di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere valutando il ruolo del custode, la facilità di movimento nella struttura e il pericolo di reiterazione e di inquinamento delle prove
Richiamato dalla difesa come norma ingerente la tutela delle garanzie nella decisione cautelare; la violazione è stata prospettata ma non esaminata nel merito a causa della rinuncia
Invocato dalla difesa in relazione a vizi formali o procedurali dell'ordinanza impugnata; dalle risultanze testuali non emerge valutazione sul punto per effetto della dichiarazione di rinuncia
Richiamato dalla difesa nei motivi di cassazione; dalla sentenza si evince che la pretesa violazione non è stata decisa nel merito per la inammissibilità del ricorso
Invocato dalla difesa come parametro di corretta motivazione delle misure cautelari; la Corte non ha statuito sul merito per via della rinuncia
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in cassazione a seguito della dichiarazione di rinuncia personale del ricorrente
Massime di principio
- La rinuncia personale all'impugnazione resa durante il procedimento di Cassazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.1 lett. d) e comporta la condanna alle spese e, se prevista, alla sanzione pecuniaria; va valutata con attenzione prima di essere formalizzata.
- Nel sindacato sulle misure cautelari il giudice deve motivare specificamente perché misure meno afflittive sarebbero inadeguate, valutando ruolo soggettivo, possibilità di reiterazione e rischio di inquinamento probatorio; la mera qualifica professionale e la possibilità di movimento nella struttura possono giustificare la custodia se adeguatamente argomentati.
- La sospensione dal servizio del pubblico ufficiale non determina automaticamente l'irrilevanza del pericolo di recidiva o di inquinamento delle prove; il giudice deve spiegare perché, nonostante la sospensione, sussistano le esigenze cautelari.
- Le confessioni o ammissioni del indagato possono attenuare l'ipotesi di inquinamento probatorio legato a contatti con terzi, ma non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione se sussistono elementi concreti che lo giustificano.
- La difesa deve produrre e sottolineare elementi concreti e tempestivi (es. misure di prevenzione alternative concrete, restrizioni dei contatti, prova della mancata continuità di accesso alla struttura) per convincere il giudice dell'adeguatezza di misure meno afflittive.
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