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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15169/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP (6/6/2022) per il reato relativo alla partecipazione a un sodalizio dedito al cosiddetto "turismo sanitario" e al traffico/fornitura illecito di farmaci. L'accusa riteneva l'esistenza di un'organizzazione che procurava tessere sanitarie e codici STP per far accedere stranieri a cure e prescrizioni a carico del SSN, corrompendo medici e inviando farmaci in Albania; il ricorrente sarebbe stato incaricato dal vertice (Pulaj) di trasportare ingenti quantitativi di medicinali verso l'Albania e aveva chiesto una quota di farmaci da gestire autonomamente. Il ricorrente censurava la mancanza di un'autonoma e concreta valutazione motivazionale del giudice (eccessivo rinvio alla richiesta del PM) e la mancata individualizzazione del trattamento cautelare rispetto alle singole posizioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sul merito motivazionale la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'"autonoma valutazione" richiesta all'organo giudicante non impone la riscrittura integrale delle circostanze, ma l'emergere di un giudizio critico del giudice sugli elementi; è stato ritenuto che il GIP avesse effettivamente fornito una propria ricostruzione dei rapporti e del ruolo del ricorrente (intercettazioni, sequestro farmaci, frequenti viaggi e rapporti con gli altri indagati), sicché non si è configurato un mero recepimento della richiesta del PM. La censura sulla mancata individualizzazione della misura è stata ritenuta generica e quindi inammissibile. Infine, sono disposti gli adempimenti di rito in caso di permanenza della misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 36 T.U. Immigrazione

    Norma richiamata nella descrizione del presunto illecito relativo all'ingresso e alla permanenza per motivi sanitari; la Corte non approfondisce il merito amministrativo ma riporta la contestazione accusatoria.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la disciplina sulla motivazione delle ordinanze cautelari, precisando che l'obbligo di "autonoma valutazione" riguarda il giudizio critico del giudice sugli elementi e non vieta il rinvio, per relationem o incorporazione, alla richiesta del pubblico ministero, purché emergano ragioni proprie del giudice.

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme ad art. 292 nella giurisprudenza su motivazione e requisiti delle misure cautelari; conferma l'esigenza di motivazione adeguata dell'applicazione della misura.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma citata che ha modificato art. 292 e art. 309; la Corte interpreta la modifica come esplicitazione dell'obbligo di valutazione autonoma, non come introduttiva di un formalismo.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai requisiti del motivo di ricorso in Cassazione; il motivo deve essere conforme ai requisiti formali previsti per impugnare specifiche decisioni.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata per definire la tipologia di vizio deducibile in cassazione; la Corte sottolinea la necessità di specificità nella deduzione del vizio e della sua decisività.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti consequenziali qualora la misura cautelare permanga dopo la pronuncia della Corte.

Massime di principio

  • L'obbligo di "autonoma valutazione" del giudice cautelare non impone la riscrittura integrale degli elementi fattuali; è ammesso il rinvio, per relationem o incorporazione, alla richiesta del PM purché dall'atto emerga un giudizio critico e motivato del giudice sulle ragioni della misura.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, le censure generiche (es. affermazione sommaria di mancata individualizzazione della misura) sono inammissibili: il motivo deve enucleare specificamente il vizio e dimostrarne la rilevanza decisiva.
  • Elementi probatori concreti e collegati (intercettazioni, sequestri, riscontri sulle condotte, rapporti continuativi e viaggi ricorrenti) possono consolidare la gravità indiziaria e giustificare la custodia cautelare, se il giudice spiega il loro ruolo nella ricostruzione.
  • La conferma della misura da parte del giudice del riesame richiede che questi valuti autonomamente gli elementi posti a base del provvedimento; la mera sovrapposizione alla richiesta del PM non è sufficiente senza una rielaborazione critica.
  • Se si impugna una misura cautelare, è utile per la difesa indicare in modo puntuale quali specifiche parti della motivazione manchino di autonomia e come tale difetto avrebbe dovuto influire sulla decisione, evitando censure generiche.

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