Cassazione Civile, Ordinanza n. 31949/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di pagamento per accise sull'energia elettrica relativi agli anni 2009-2014, emessi nei confronti di una società consortile operante nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I giudici di merito avevano annullato gli avvisi ritenendo applicabile l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995, in quanto la società sarebbe rientrata nella nozione di autoproduttore anche alla luce dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79/1999. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 52 TUA, sostenendo che l'esenzione spetta solo all'autoproduttore che consuma l'energia per le proprie esigenze e non a chi la rivende o la cede a terzi; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79/1999, affermando che tale definizione di autoproduttore non è trasferibile in ambito tributario; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame della difesa secondo cui la società avrebbe ceduto energia anche a soggetti non consorziati. La resistente ha depositato ricorso incidentale condizionato, poi rinunciato in prossimità dell'udienza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che l'esenzione per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sia di stretta interpretazione e spetti solo quando l'energia sia consumata dall'impresa di autoproduzione in autoconsumo; se l'energia è ceduta, anche a consorziati o soci, il beneficio non spetta. Ha inoltre escluso che la nozione di autoproduttore di cui al d.lgs. n. 79/1999 possa rilevare in materia di accise, perché norma destinata a regolare il mercato interno dell'energia e non la materia fiscale. Ha pure escluso l'applicabilità retroattiva dell'art. 1, comma 911, della l. n. 208/2015, che estende l'esenzione ai soci delle cooperative, poiché la norma è innovativa e vale solo dal 2016. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
"Non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica: [...]; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni"
L'esenzione spetta solo se l'energia prodotta da fonti rinnovabili è consumata dall'impresa di autoproduzione; è esclusa quando l'energia è ceduta a terzi, essendo norma di stretta interpretazione.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999
"Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate..."
La definizione è finalizzata alla disciplina del mercato interno dell'energia elettrica e non è idonea a individuare i soggetti esenti dal pagamento delle accise.
art. 1, comma 911, l. n. 208/2015
"il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all'energia elettrica prodotta ... consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica ..."
La disposizione ha portata innovativa ed estende l'esenzione ai soci delle cooperative solo dal 1° gennaio 2016; non è retroattiva né interpretativa del testo previgente.
art. 1, comma 999, l. n. 208/2015
"La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2016"
Conferma che l'estensione dell'esenzione introdotta dal comma 911 opera solo per i periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della legge.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro di denuncia dei primi due motivi di ricorso principale per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro di denuncia del terzo motivo di ricorso principale per dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
È stato invocato per dedurre omessa pronuncia/omesso esame di difese circa la cessione dell'energia anche a soggetti non consorziati.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili deve essere interpretata restrittivamente e presuppone l'identità tra soggetto che produce e soggetto che consuma l'energia, in regime di autoconsumo.
- La cessione dell'energia elettrica a terzi, anche se appartenenti alla compagine consortile o cooperativa, esclude di regola la qualifica di autoproduzione rilevante ai fini dell'esenzione dalle accise, perché il produttore assume la posizione di fornitore dei cessionari.
- Le definizioni contenute in norme settoriali di regolazione del mercato elettrico non si estendono automaticamente alla disciplina tributaria, se la ratio delle due discipline è diversa.
- Una norma che estende un'esenzione fiscale a una categoria prima esclusa non può essere considerata interpretativa in assenza di chiaro indice testuale e di pregressa obiettiva incertezza, ma ha natura innovativa e non retroattiva salvo espressa previsione.
- Se il ricorso principale è accolto sui motivi decisivi, i motivi ulteriori restano assorbiti; la rinuncia al ricorso incidentale ne determina l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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