Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31949/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di pagamento per accise sull'energia elettrica relativi agli anni 2009-2014, emessi nei confronti di una società consortile operante nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I giudici di merito avevano annullato gli avvisi ritenendo applicabile l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995, in quanto la società sarebbe rientrata nella nozione di autoproduttore anche alla luce dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79/1999. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 52 TUA, sostenendo che l'esenzione spetta solo all'autoproduttore che consuma l'energia per le proprie esigenze e non a chi la rivende o la cede a terzi; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79/1999, affermando che tale definizione di autoproduttore non è trasferibile in ambito tributario; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame della difesa secondo cui la società avrebbe ceduto energia anche a soggetti non consorziati. La resistente ha depositato ricorso incidentale condizionato, poi rinunciato in prossimità dell'udienza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che l'esenzione per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sia di stretta interpretazione e spetti solo quando l'energia sia consumata dall'impresa di autoproduzione in autoconsumo; se l'energia è ceduta, anche a consorziati o soci, il beneficio non spetta. Ha inoltre escluso che la nozione di autoproduttore di cui al d.lgs. n. 79/1999 possa rilevare in materia di accise, perché norma destinata a regolare il mercato interno dell'energia e non la materia fiscale. Ha pure escluso l'applicabilità retroattiva dell'art. 1, comma 911, della l. n. 208/2015, che estende l'esenzione ai soci delle cooperative, poiché la norma è innovativa e vale solo dal 2016. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    "Non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica: [...]; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni"

    L'esenzione spetta solo se l'energia prodotta da fonti rinnovabili è consumata dall'impresa di autoproduzione; è esclusa quando l'energia è ceduta a terzi, essendo norma di stretta interpretazione.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999

    "Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate..."

    La definizione è finalizzata alla disciplina del mercato interno dell'energia elettrica e non è idonea a individuare i soggetti esenti dal pagamento delle accise.

  • art. 1, comma 911, l. n. 208/2015

    "il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all'energia elettrica prodotta ... consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica ..."

    La disposizione ha portata innovativa ed estende l'esenzione ai soci delle cooperative solo dal 1° gennaio 2016; non è retroattiva né interpretativa del testo previgente.

  • art. 1, comma 999, l. n. 208/2015

    "La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2016"

    Conferma che l'estensione dell'esenzione introdotta dal comma 911 opera solo per i periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro di denuncia dei primi due motivi di ricorso principale per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro di denuncia del terzo motivo di ricorso principale per dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato per dedurre omessa pronuncia/omesso esame di difese circa la cessione dell'energia anche a soggetti non consorziati.

Massime di principio

  • L'esenzione fiscale per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili deve essere interpretata restrittivamente e presuppone l'identità tra soggetto che produce e soggetto che consuma l'energia, in regime di autoconsumo.
  • La cessione dell'energia elettrica a terzi, anche se appartenenti alla compagine consortile o cooperativa, esclude di regola la qualifica di autoproduzione rilevante ai fini dell'esenzione dalle accise, perché il produttore assume la posizione di fornitore dei cessionari.
  • Le definizioni contenute in norme settoriali di regolazione del mercato elettrico non si estendono automaticamente alla disciplina tributaria, se la ratio delle due discipline è diversa.
  • Una norma che estende un'esenzione fiscale a una categoria prima esclusa non può essere considerata interpretativa in assenza di chiaro indice testuale e di pregressa obiettiva incertezza, ma ha natura innovativa e non retroattiva salvo espressa previsione.
  • Se il ricorso principale è accolto sui motivi decisivi, i motivi ulteriori restano assorbiti; la rinuncia al ricorso incidentale ne determina l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.