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Sentenza

Sentenza n. 167/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera dell'assemblea del comitato d'ambito dell'E.G.A.M. n.32 del 30.10.2025, recante le nuove articolazioni tariffarie del servizio idrico integrato, da applicare per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2026; - di tutti gli altri atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi, inclusi eventuali atti istruttori, decisori e/o consultivi non conosciuti; - di tutti gli atti, ove necessario previa declaratoria della loro inefficacia, di adozione degli aumenti delle tariffe idriche in questione, allo stato non conosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 1°.04.2026: - della già impugnata Delibera dell'Assemblea del Comitato d’Ambito dell’E.G.A.M. n. 32 del 30.10.2025, recante le nuove articolazioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato, da applicare per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2026; - di tutti gli altri atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi, inclusi tutti gli altri atti citati nella predetta delibera n.32/2025, ovvero: - della comunicazione G.R.I.M. prot. n.1364 del 3.07.2025, inviata all’E.G.A.M., con la quale è stato chiesto l’annullamento o la revoca parziale della delibera E.G.A.M. n.10/2025; - ove necessario, della delibera E.G.A.M. n.10/2025, oggi revocata e della delibera EGAM n.20 del 9.07.2025, di sospensione della medesima; - della comunicazione Prot. n. 906/2024 del 24/5/2024, con cui G.R.I.M. presentava integrazioni documentali sulla raccolta dati di qualità tecnica anno RQTI2024 e report informativo relativo alle attività di aggiornamento tariffario 2024 - 2029 (MTI 4) ai sensi della Deliberazione A.R.E.R.A. n. 639/2023/R/IDR del 28.12.2023; - della comunicazione Prot.n. 2095/2024 del 30.11.2024, con cui G.R.I.M. trasmetteva in allegato la prima versione del calcolo tariffario 2024-2029 ex MTI-4 (1401_38196_08.XLMS), IN VERSIONE bozza, includendovi una versione preliminare del Programma degli Interventi (Pdl) e del Piano delle Opere Strategiche (POS) e le evidenze contabili obbligatorie, in coerenza, alle quali è stata effettuata la rendicontazione dei dati 2022 e 2023, ed in particolare Libri cespiti, Bilanci civilistici e Bilanci di Verifica; - della comunicazione prot. n. 358/2025 del 14.02.2025, con cui G.R.I.M. trasmetteva Relazione di sintesi sugli aspetti di attenzione e assunzioni sul piano degli interventi (PDI) e sul piano delle opere strategiche (POS) e Tool con dati aggiornati; - della comunicazione G.R.I.M. prot.n. 631/2025 del 21.03.2025, con cui si trasmetteva documentazione per la predisposizione dell’aggiornamento tariffario; - della comunicazione G.R.I.M. prot.n. 948/2025 del 6.05.2025, con cui si trasmettevano integrazioni alla documentazione per la predisposizione dell’aggiornamento tariffario MTI-4; - della comunicazione G.R.I.M. prot.n.1016/2025 del 16.05.2025, con cui si trasmettevano chiarimenti in merito alle criticità riscontrate sui costi di Energia Elettrica; - della comunicazione G.R.I.M. prot.n. 1125/2025 del 3.06.2025, con cui si trasmetteva l’stanza di deroga per prerequisito 4 ai sensi della Delibera A.R.E.R.A. 917/2017/R/IDR e s.m.i.; - della comunicazione G.R.I.M. prot.n.1406/2025 del 11.07.2025, con cui si presentavano integrazioni all’istanza di autotutela riguardanti: Consistenza del Personale, Costo del Personale, Piano Economico Finanziario, Debiti verso le banche, Conguagli 2022-2023; - della comunicazione G.R.I.M. prot. 1468/2025 del 25.07.2025, con cui di inviava nota con allegato file Excel per i chiarimenti relativi a valore della componente tariffaria dei conguagli Rcvol; - della nota prot. n.1535/2025 del 4.08.2025, con cui si allegava il progetto di bilancio 2024 e Cash Flow fino al 31.8.2026; - della nota prot.n.1549/2025 del 6.08.2025, con cui si trasmetteva l’elenco di tutti i ruoli inerenti le annualità 2022/2023; - della comunicazione G.R.I.M. prot.n.1556/2025 del 6.08.2025, con cui si trasmetteva l’elenco di tutte le fatture da emettere 2022/2023; - sella comunicazione G.R.I.M. prot. n.1671/2025 del 7.09.2025, con cui si integrava la documentazione contabile richiesta con i mastrini dei ricavi per conto e le fatture da emettere al 31.12.2023 e al 31.12.2024; - della comunicazione G.R.I.M. prot.n. 1782/2025 del 3.10.2025, con cui si integrava: fili RDT nel formato A.R.E.R.A. con la valorizzazione dei ricavi di competenza 2022-2023 necessari ai fini del calcolo dei conguagli, partitario dei ricavi fino al 16.09.2025, files dai quali estrarre e consultare tutte le fatture emesse fino al 16.09.2025 e di competenza 2022 e 2023 e nuova Dichiarazione di veridicità dei dati; - della comunicazione E.G.A.M. prot.n. 1461 del 22.07.2025, di richiesta di chiarimenti sui dati RcVol definitivi ed utilizzabili; - della comunicazione E.G.A.M. prot. n.1520 del 1°.8.2025, di richiesta di invio di dati ulteriori necessari per l’esame dell’istanza di autotutela; - della comunicazione E.G.A.M. prot.n. 1563 dell’8.08.2025, di sollecito invio dati richiesti con nota prot.n.1520 del 1°.08.2025; - della comunicazione E.G.A.M. prot. n.1514 del 25.08.2025, di ulteriore sollecito dell’invio dei dati già richiesti con nota prot.n. 1520 del 1°.08.2025; - della comunicazione E.G.A.M. prot. n. 1755 del 26.09.2025, di richiesta chiarimenti e dichiarazione di veridicità dei dati; nonché per l’accertamento dell’illegittimità della tariffa applicata alla ricorrente e per la declaratoria di nullità e/o inefficacia di ogni altro atto adottato sulla base dei predetti criteri, incluse le fatture n. 191532 del 27.02.2026 e le presupposte fatture n. 552217 del 19.11.2025, n. 517370 dell’8.10.2025, n. 213639 del 26.05.2025, n. 36283 del 11.02.2025, n. 195 del 9.01.2025, n. 9957 del 7.02.2024,

Giustizia amministrativa202600003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera E.G.A.M. n. 32 del 30 ottobre 2025, recante le nuove articolazioni tariffarie del servizio idrico integrato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, e gli atti presupposti, inclusi gli atti istruttori e le comunicazioni relative all’aggiornamento tariffario

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente d’ambito)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente, deducendo di consumare ingenti volumi d’acqua nell’esercizio dell’attività produttiva, ha impugnato la delibera E.G.A.M. n. 32/2025 e, con motivi aggiunti, gli atti presupposti e connessi, contestando il forte incremento delle tariffe idriche e la relativa applicazione anche a periodi anteriori. Sono stati dedotti: violazione dei principi di trasparenza, partecipazione e giusto procedimento, per omessa comunicazione di avvio e mancata conoscibilità dei criteri tariffari; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; incompetenza di E.G.A.M. e degli enti regionali, in quanto la competenza finale in materia tariffaria sarebbe spettata ad ARERA; violazione degli artt. 154, 161 e 162 d.lgs. 152/2006; violazione della disciplina ARERA relativa al metodo tariffario, allo schema regolatorio di convergenza, al quarto periodo regolatorio MTI-4, ai conguagli, al vincolo ai ricavi del gestore e ai limiti di gradualità degli aumenti; applicazione retroattiva, imprevista e sproporzionata degli incrementi; erronea imputazione di disavanzi relativi alle annualità 2022 e 2023 al nuovo periodo regolatorio; carenza di istruttoria sui costi e sui dati contabili del gestore; illegittima applicazione di coefficienti forfettari e di conguagli non correlati a consumi effettivi; mancata considerazione delle peculiarità delle grandi utenze industriali e dell’attività lattiero-casearia; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, imparzialità e affidamento. La ricorrente ha inoltre chiesto verificazione o consulenza tecnica per accertare l’approvazione ARERA delle tariffe, i criteri applicati e il rispetto dei principi di progressività e irretroattività. E.G.A.M. ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso perché rivolto contro un atto endoprocedimentale non ancora approvato da ARERA; G.R.I.M. ha sollevato anche eccezioni di tardività, incompetenza territoriale, genericità, carenza di interesse e omessa notifica ad ARERA.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso la Regione Molise per difetto di legittimazione passiva, non essendo stati impugnati atti ad essa riferibili. Ha quindi dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, ritenendo decisiva la natura meramente endoprocedimentale della delibera E.G.A.M. n. 32/2025. Il procedimento tariffario del servizio idrico è infatti bifasico: l’ente d’ambito predispone la proposta tariffaria, mentre ARERA esercita il potere finale di approvazione. La proposta dell’ente d’ambito ha efficacia soltanto provvisoria e non costituisce un provvedimento finale immediatamente impugnabile; gli eventuali effetti provvisori non sono irreversibili. Le censure formulate dalla ricorrente riguardano profili tecnici e valutativi propri dell’attività di approvazione riservata ad ARERA. Un sindacato giurisdizionale anticipato sulla proposta E.G.A.M. rischierebbe di interferire con poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Le istanze istruttorie sono state conseguentemente disattese. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 154 d.lgs. 152/2006

    il soggetto competente [...] predispone la tariffa di base [...] e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas

    La tariffa è predisposta dall’ente competente ma necessita dell’approvazione dell’autorità di settore; la competenza finale è attribuita ad ARERA.

  • art. 161 d.lgs. 152/2006

    Richiamato quale disposizione sulla ripartizione delle funzioni e delle competenze nella regolazione del servizio idrico.

  • art. 162 d.lgs. 152/2006

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di partecipazione, garanzia, informazione e trasparenza verso gli utenti; il TAR non ne ha esaminato il merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 21, commi 13 e 19, d.l. 201/2011

    Ha trasferito ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici.

  • art. 2, comma 12, lett. e), l. 481/1995

    Attribuisce all’autorità di regolazione il potere di stabilire e aggiornare la tariffa base e di verificare la conformità delle proposte di aggiornamento.

  • art. 3 d.p.c.m. 20 luglio 2012

    Attribuisce ad ARERA, tra l’altro, la definizione delle componenti di costo, la predisposizione del metodo tariffario e l’approvazione delle tariffe proposte dall’ente competente.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    il giudice non può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    Impedisce al giudice di anticipare il sindacato su valutazioni e poteri amministrativi non ancora esercitati dall’autorità competente; la disposizione giustifica l’inammissibilità dell’impugnazione della proposta tariffaria E.G.A.M. prima dell’approvazione ARERA.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione immediata della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 149 d.lgs. 152/2006

    Richiamato per individuare le funzioni dell’ente d’ambito nella predisposizione e nell’aggiornamento del piano d’ambito, posto a base della proposta tariffaria.

  • art. 14 delibera ARERA n. 665/2017/R/IDR

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo ai limiti di gradualità e flessibilità degli incrementi tariffari; il TAR non ha esaminato nel merito la relativa censura.

  • delibera ARERA n. 639/2023/R/IDR

    Richiamata quale disciplina del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio MTI-4; le relative violazioni non sono state esaminate per l’inammissibilità.

  • art. 7 delibera ARERA n. 664/2015/R/IDR

    Disciplina la predisposizione e la trasmissione della proposta tariffaria da parte dell’ente d’ambito e la successiva approvazione ARERA.

  • art. 13 delibera ARERA n. 918/2017/R/IDR

    Disciplina la trasmissione del piano di aggiornamento tariffario da parte dell’ente d’ambito e il procedimento di approvazione dell’aggiornamento da parte di ARERA.

Massime di principio

  • Nel procedimento di determinazione o aggiornamento delle tariffe del servizio idrico integrato, l’ente di governo dell’ambito predispone e trasmette la proposta, mentre ARERA esercita il potere finale di approvazione.
  • La deliberazione dell’ente d’ambito che predispone o aggiorna la tariffa, prima dell’approvazione di ARERA, ha natura endoprocedimentale ed efficacia provvisoria e non è, di regola, immediatamente impugnabile.
  • L’impugnazione anticipata della proposta tariffaria è inammissibile quando le censure riguardano profili tecnici e valutativi che devono ancora essere esaminati da ARERA, perché il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
  • La competenza finale di ARERA nella regolazione tariffaria non esclude i poteri dell’ente d’ambito di predisporre la proposta, validare i dati del gestore, elaborare il piano economico-finanziario e trasmettere l’aggiornamento tariffario all’autorità di settore.
  • L’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva è dovuta nei confronti dell’amministrazione alla quale non siano riferibili gli atti concretamente impugnati.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoRegolazione dell'energia (ARERA)Legittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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