Deliberazione n. 517 del 26/10/2023
Provvedimento del 26 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland, relativo a segnalazioni ex art. 144-bis del Codice privacy per la possibile diffusione su YouTube di materiale a contenuto sessualmente esplicito. L’Autorità conferma l’ordine di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarne l’eventuale versione in chiaro per finalità probatorie per 12 mesi, con misure idonee a limitarne l’identificabilità.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland per impedire la diffusione su YouTube di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimento urgente in materia di revenge porn su YouTube
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland in relazione a segnalazioni ex art. 144-bis del Codice privacy, concernenti il rischio di diffusione su YouTube di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La procedura trae origine da due segnalazioni presentate dalla persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, come modificato, ossia il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni e a decidere entro 48 ore;
- gli artt. 143 e 144 del Codice privacy, quali riferimenti procedimentali per l’intervento dell’Autorità;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento urgente, poi soggetto a ratifica.
Intervento urgente adottato il 23 ottobre 2023
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina sul revenge porn, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 228 del 23 ottobre 2023, con due misure principali:
- ingiunzione a Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione su YouTube del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento.
Prescrizioni operative sulla conservazione
La conservazione del materiale in chiaro è subordinata all’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate. Il provvedimento evidenzia quindi un bilanciamento tra prevenzione della diffusione del contenuto e necessità di preservare elementi utili a fini probatori.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 26 ottobre 2023, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica riguarda espressamente il provvedimento n. 228 adottato il 23 ottobre 2023 nei confronti dei tre soggetti del gruppo Google.
Esito del procedimento
Il contenuto sostanziale del provvedimento consiste dunque nella conferma dell’ordine urgente di impedire la diffusione del materiale segnalato e di conservarne, ove acquisito in chiaro, una versione protetta per finalità probatorie limitate nel tempo. Non risulta una sanzione pecuniaria né ulteriori misure correttive oltre a quelle già disposte in via d’urgenza.
Punti principali
Origine della procedura e base normativa
La vicenda origina da due segnalazioni presentate dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, cioè il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, siano oggetto di invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso tramite piattaforme digitali. Il Garante richiama il proprio potere di decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice e la disciplina interna che consente l’adozione urgente del provvedimento da parte del dirigente competente, salvo ratifica successiva.
Provvedimento urgente adottato dal dirigente
Verificata la compatibilità delle segnalazioni con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 228 del 23 ottobre 2023. Con tale atto ha ingiunto a Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione su YouTube del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash. Ha inoltre prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma a soli fini probatori per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento.
Prescrizioni sulla conservazione e tutela degli interessati
La prescrizione relativa alla conservazione del materiale in chiaro è accompagnata dall’obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità. La finalità indicata è esclusivamente probatoria, in modo da bilanciare l’esigenza di prevenire la diffusione del contenuto con quella di preservare eventuali elementi utili all’accertamento dei fatti.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 26 ottobre 2023 il Garante, preso atto della nota di trasmissione al gestore della piattaforma, delle osservazioni rese ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione agli atti, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica riguarda espressamente il provvedimento d’urgenza adottato il 23 ottobre 2023 nei confronti dei tre soggetti indicati.
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