Ordinanza n. 30/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento dell’atto dirigenziale-OMISSIS-, a firma del Direttore S.C. Risorse Umane dell’ASL 4, nella parte in cui ha escluso la ricorrente dalla procedura selettiva per l’assegnazione dell’incarico di Direttore della S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di cui al bando indetto con deliberazione-OMISSIS- del Direttore Generale dell’ASL 4;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atto dirigenziale di esclusione dalla procedura selettiva per l'assegnazione dell'incarico di Direttore della S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'atto dirigenziale con cui è stata esclusa dalla procedura selettiva indetta dall'A.S.L. 4 per il conferimento dell'incarico di Direttore di una struttura complessa. Il TAR ha rilevato, in via preliminare, la questione di giurisdizione relativa alle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di struttura complessa, ritenendo insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo anche dopo le modifiche apportate all'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 dalla l. n. 118/2022. Poiché, tuttavia, non risultava formatosi un orientamento univoco nella giustizia amministrativa, il TAR aveva già disposto, con ordinanza del 12 febbraio 2025, un rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione; il relativo procedimento era stato trattenuto in decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito la questione di giurisdizione né ha deciso nel merito l'impugnazione. Pur prospettando l'insussistenza della giurisdizione amministrativa sulle procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di struttura complessa, il Collegio ha ritenuto opportuno attendere la decisione della Corte di cassazione investita del rinvio pregiudiziale, così da assumere successivamente la decisione sulla giurisdizione alla luce del principio che sarà eventualmente statuito. La trattazione è stata pertanto rinviata all'udienza pubblica del 2 ottobre 2026. Disposto inoltre l'oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992
Il TAR ritiene che, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 118/2022, la procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di struttura complessa non rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo.
l. n. 118/2022
Ha modificato l'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, senza, secondo il TAR, mutare la conclusione sulla carenza di giurisdizione amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce il fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla giurisdizione dipende da una questione oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e il relativo procedimento è ancora pendente, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione della causa a una successiva udienza, per decidere la giurisdizione alla luce della pronuncia pregiudiziale.
- Secondo l'orientamento espresso dal TAR nel provvedimento, le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di responsabile di struttura complessa non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo neppure dopo le modifiche dell'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992 introdotte dalla l. n. 118/2022.
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