Corte di giustizia, Sentenza C-326/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 luglio 2025. — Grodno Azot AAT e Khimvolokno Plant contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento in tali elenchi del nominativo di imprese bielorusse appartenenti nella loro quasi totalità allo Stato – Criterio di inserimento relativo al “sostegno al regime di Lukashenko” – Obbligo per talune imprese bielorusse appartenenti allo Stato o controllate dallo Stato di versare a quest’ultimo parte dei loro utili in forza di una misura statale obbligatoria. — Causa C-326/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione di Grodno Azot AAT e Khimvolokno Plant contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato le loro iscrizioni negli elenchi UE di congelamento fondi in relazione alla Bielorussia. I giudici di Lussemburgo ritengono che i versamenti obbligatori di utili allo Stato bielorusso integrino un sostegno finanziario al regime di Lukashenko e che il Tribunale non abbia né invertito l’onere della prova né interpretato erroneamente la nozione di sostegno. Viene inoltre escluso che la qualificazione dei versamenti come dividendi o imposte sia decisiva ai fini sanzionatori.
Impugnazione respinta: la Corte conferma che i versamenti obbligatori di utili allo Stato da parte di imprese bielorusse controllate dallo Stato possono integrare un "sostegno al regime di Lukashenko" ai fini delle misure restrittive UE.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel confermare l’inserimento e il mantenimento delle ricorrenti negli elenchi delle misure restrittive UE nei confronti della Bielorussia, in particolare: (i) quanto all’onere della prova e alla possibilità di fondarsi anche su elementi prodotti dalle ricorrenti; (ii) quanto alla qualificazione dei dividendi obbligatori versati allo Stato come sostegno finanziario al regime; (iii) quanto al carattere "importante" di tale sostegno; (iv) quanto all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642/PESC.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642/PESC, può costituire "sostegno al regime di Lukashenko" anche il versamento obbligatorio allo Stato di una parte degli utili da parte di imprese bielorusse appartenenti quasi integralmente allo Stato, quando tali somme rappresentino una fonte di entrate per il regime; non occorre dimostrare che i fondi siano destinati a specifiche spese del presidente o a violazioni dei diritti umani, né è necessario che il criterio del sostegno sia collegato all’appartenenza statale in sé. La Corte conferma inoltre che il Tribunale può tener conto, nel controllo di legittimità, di elementi prodotti dalle ricorrenti che corroborano la motivazione del Consiglio, senza invertire l’onere della prova.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 21 TUE
- Decisione 2012/642/PESC
- Regolamento (CE) n. 765/2006
- Decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124
- Decisione (PESC) 2023/421
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/419
- Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2012/642/PESC
- Articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 765/2006
- Editto del presidente della Repubblica di Bielorussia n. 637/2005
Impugnazione contro il mantenimento di imprese bielorusse negli elenchi UE di congelamento fondi
La causa riguarda un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte, proposta da due imprese bielorusse, Grodno Azot AAT e Khimvolokno Plant, contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la loro iscrizione e il successivo mantenimento negli elenchi delle misure restrittive adottate dall’Unione nei confronti della Bielorussia. La controversia ruota intorno al criterio del "sostegno al regime di Lukashenko" e, in particolare, ai versamenti obbligatori di una parte degli utili allo Stato bielorusso.
Contesto normativo e atti controversi
La vicenda si inserisce nel quadro delle misure restrittive adottate dall’Unione dal 2004 in relazione alla situazione in Bielorussia quanto a democrazia, Stato di diritto e diritti umani. Tra gli atti richiamati figurano il regolamento n. 765/2006 e la decisione 2012/642/PESC, il cui articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), prevede il congelamento di fondi e risorse economiche delle persone, entità e organismi che, tra l’altro, sostengono il regime di Lukashenko.
Il Consiglio ha adottato gli atti iniziali controversi il 2 dicembre 2021 e gli atti di mantenimento il 24 febbraio 2023. Nella motivazione, il Consiglio ha indicato che Grodno Azot è una grande impresa statale strategica, che possiede Khimvolokno Plant, e che entrambe rappresentano una fonte di entrate rilevanti per il regime di Lukashenko. Ha inoltre richiamato episodi di repressione nei confronti di lavoratori che avevano partecipato a proteste e scioperi.
Procedimento dinanzi al Tribunale
Le ricorrenti avevano chiesto l’annullamento parziale degli atti iniziali e di mantenimento, deducendo essenzialmente un errore di valutazione dei fatti e una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2012/642. Il Tribunale ha respinto il ricorso. Nella sua analisi ha ritenuto che il Consiglio non fosse incorso in errore nel qualificare le ricorrenti come fonte di notevoli entrate per il regime, anche tenendo conto dei versamenti di utili allo Stato previsti dall’editto bielorusso n. 637/2005.
Primo motivo di impugnazione: onere della prova e uso degli elementi prodotti dalle ricorrenti
Le ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse invertito l’onere della prova, fondandosi su informazioni sui dividendi che non comparivano nel fascicolo probatorio iniziale del Consiglio e che erano state prodotte solo da loro nel corso del giudizio. A loro avviso, il Tribunale avrebbe così giustificato retroattivamente la designazione.
La Corte respinge il motivo. Ricorda che, in materia di misure restrittive, il giudice dell’Unione deve verificare che la decisione sia sorretta da una base fattuale sufficientemente solida e che, in caso di contestazione, spetta all’istituzione dell’Unione dimostrare la fondatezza dei motivi. Tuttavia, nel caso di specie, le ricorrenti avevano esse stesse riconosciuto di aver versato allo Stato bielorusso una parte dei propri utili nel periodo 2018-2020 e avevano prodotto documenti al riguardo. Tale circostanza essenziale, confermativa della loro qualità di fonte di entrate per il regime, poteva quindi essere presa in considerazione dal Tribunale senza che ciò comportasse un’inversione dell’onere della prova.
La Corte aggiunge che la motivazione degli atti era sufficiente, tenuto conto del contesto e delle informazioni già disponibili alle ricorrenti, che avevano potuto contestare utilmente la rilevanza di tali versamenti dinanzi al Tribunale.
Secondo motivo di impugnazione: natura dei dividendi obbligatori e nozione di sostegno
Le ricorrenti sostenevano che i dividendi versati allo Stato in forza dell’editto n. 637/2005 dovessero essere assimilati a imposte e non potessero quindi costituire sostegno al regime. Contestavano anche la lettura del Tribunale sulla natura di tali versamenti e sul ruolo dello Stato azionista.
La Corte respinge il motivo. Precisa che, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, non è determinante stabilire se i versamenti siano qualificati come imposte o come dividendi: in entrambi i casi si tratta di somme dovute allo Stato da un’entità di proprietà quasi totale dello Stato, in applicazione di una normativa statale che impone il versamento. Escludere tali flussi dalla nozione di sostegno consentirebbe di aggirare le misure restrittive attraverso mere scelte di qualificazione interna.
La Corte rileva inoltre che talune censure delle ricorrenti erano comunque inoperanti, perché rivolte contro ragionamenti del Tribunale formulati ad abundantiam.
Terzo motivo di impugnazione: carattere "importante" del sostegno economico
Le ricorrenti affermavano che il Tribunale non avesse adeguatamente verificato se i versamenti contestati costituissero un sostegno economico "importante", richiamando anche la giurisprudenza del Tribunale nella causa Bank of Industry and Mine/Consiglio.
La Corte osserva che la sentenza impugnata, letta nel suo insieme, contiene effettivamente la conclusione secondo cui le somme versate rappresentavano una "notevole fonte di entrate" per il regime di Lukashenko. Quanto all’eventuale confronto con altri importi o con la loro incidenza sul PIL bielorusso, la Corte afferma che si tratta di valutazioni di fatto non sindacabili in impugnazione, salvo snaturamento, che non è stato dimostrato.
In ogni caso, la Corte sottolinea che la nozione di sostegno al regime di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), non contiene una soglia quantitativa minima: la qualificazione come "importante" non costituisce una condizione autonoma prevista dal testo della norma. Per questo, anche le censure che mirano a contestare tale aspetto sono in parte irricevibili e in parte infondate.
Quarto motivo di impugnazione: interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642
Le ricorrenti lamentavano che il Tribunale avesse interpretato in modo eccessivamente ampio il criterio del sostegno al regime, finendo per colpire automaticamente tutte le imprese statali e violando così l’articolo 21 TUE e i principi di proporzionalità, certezza del diritto ed equità.
La Corte respinge anche questo motivo, chiarendo che il Tribunale non si è basato sulla sola appartenenza statale delle ricorrenti, ma su un complesso di elementi, in particolare sui flussi finanziari derivanti dai versamenti di una parte degli utili allo Stato. Il fondamento decisivo della misura è quindi il sostegno finanziario al regime, non la mera qualità di impresa statale.
Dispositivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna le ricorrenti a sopportare, oltre alle proprie, le spese sostenute dal Consiglio.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, nel sistema sanzionatorio UE relativo alla Bielorussia, un’impresa di proprietà quasi totale dello Stato può essere inserita negli elenchi se i versamenti obbligatori di utili allo Stato costituiscono una fonte di entrate per il regime di Lukashenko. La Corte ribadisce inoltre che il giudice dell’Unione può utilizzare, nel controllo di legittimità, elementi fattuali forniti dalle stesse parti ricorrenti, purché ciò non comporti un’inversione dell’onere della prova né una sostituzione retroattiva della motivazione del Consiglio.
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