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Sentenza

Sentenza n. 12711/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’accesso ai seguenti atti e documenti: 1.“-Copia del nominativo del responsabile del procedimento relativo alle classi di concorso A-009, A-014 e A-016, con indicazione dell'ufficio di appartenenza e dei recapiti; 2.Copia di tutti i provvedimenti adottati dall'Amministrazione in relazione all'istanza di riconoscimento del titolo estero presentata dal Sig. Antonio RUSSO per le classi di concorso A-009, A-014 e A-016, anche se non comunicati all'interessato, compresi eventuali decreti, note, comunicazioni interne, determinazioni dirigenziali o provvedimenti di rigetto, differimento o archiviazione; 3.Copia delle relazioni tecniche e dei pareri acquisiti o predisposti in relazione alla valutazione dell'istanza di riconoscimento per le classi di concorso A-009, A-014 e A-016, con indicazione dei nominativi e delle qualifiche dei funzionari che hanno esaminato la domanda; 4.Copia della richiesta di parere al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) eventualmente formulata in relazione alle classi di concorso A-009, A-014 e A-016, con indicazione della data, del protocollo e dell'eventuale risposta pervenuta; 5.Copia di ogni altro atto, documento o comunicazione relativo al procedimento di riconoscimento per le classi di concorso A-009, A-014 e A-016, ivi compresi gli atti interni, le note istruttorie, le comunicazioni con altri uffici o amministrazioni e ogni documento utile a ricostruire l'iter procedimentale.…”

Giustizia amministrativa202603941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito sull’istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di riconoscimento del titolo abilitativo per le classi di concorso A-009, A-014 e A-016

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato al Ministero, il 26 febbraio 2026, un’istanza di accesso per ottenere copia del nominativo del responsabile del procedimento, dei provvedimenti adottati, delle relazioni tecniche e dei pareri, delle eventuali richieste di parere al MUR e di ogni altro documento relativo al procedimento di riconoscimento del titolo abilitativo estero, avviato con istanza del 19 luglio 2021. L’istanza riguardava in particolare le classi di concorso A-009, A-014 e A-016, per le quali il procedimento risultava parzialmente privo di esito. Il Ministero non ha risposto all’istanza e non ha svolto difese nel giudizio. Il ricorrente ha quindi contestato il diniego tacito, deducendone il contrasto con gli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di accesso, ritenendo contrario agli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 il diniego formatosi sull’istanza. La richiesta è stata considerata riferita a informazioni e documenti, ove esistenti, concernenti una pratica amministrativa attivata dallo stesso interessato e rimasta parzialmente senza definizione per le classi di concorso indicate. Il giudice ha ordinato al Ministero di esibire e trasmettere i documenti richiesti entro 45 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    L’accesso documentale è riconosciuto in relazione a informazioni e documenti, ove esistenti, riguardanti il procedimento amministrativo attivato dall’interessato; l’assenza di risposta dell’amministrazione non può impedire l’ostensione quando la richiesta riguarda la pratica personale e la relativa documentazione amministrativa.

Massime di principio

  • L’interessato ha diritto di accedere ai documenti relativi a un procedimento amministrativo da lui attivato, quando la richiesta sia riferita alla propria pratica e alla documentazione utilizzata o formata dall’amministrazione, nei limiti dell’esistenza dei documenti richiesti.
  • Il silenzio dell’amministrazione su un’istanza di accesso documentale, quando la richiesta riguarda una pratica personale rimasta parzialmente senza definizione, integra un diniego illegittimo se contrario agli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990.
  • L’ordine giudiziale di accesso può riguardare le categorie documentali richieste solo nella misura in cui i documenti esistano presso l’amministrazione, senza imporre la formazione di nuovi documenti o l’elaborazione di informazioni non già disponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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