Sentenza n. 700/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca delle misure di accoglienza e ingiunzione di pagamento di euro 666,90 per il rimborso dei costi dell’accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2023 e titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, contestava i provvedimenti con cui la Prefettura di Bergamo aveva revocato le misure di accoglienza e gli aveva ingiunto il rimborso di euro 666,90, ritenendo che nel 2024 avesse percepito redditi da lavoro pari a euro 8.643,00, superiori all’importo dell’assegno sociale. Dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente ha prodotto la certificazione unica 2025, dalla quale risultava un reddito 2024 inferiore all’assegno sociale. La Prefettura ha quindi revocato in autotutela entrambi gli atti impugnati. Il testo non riporta l’articolazione dettagliata dei motivi di ricorso, ma dà atto che l’ordinanza cautelare aveva ravvisato ragioni favorevoli al ricorrente e aveva sospeso l’efficacia degli atti, riservando la decisione sulla giurisdizione relativa all’ingiunzione di pagamento.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché entrambi gli atti impugnati erano stati revocati in autotutela e il ricorrente aveva chiesto tale declaratoria. Ha confermato la condanna della Prefettura alla rifusione delle spese della fase cautelare, già liquidate con l’ordinanza del 12 giugno 2025, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario. Non ha pronunciato sulle spese del merito, ritenendo la Prefettura virtualmente soccombente ma rilevando che, dopo la fase cautelare, il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che l’art. 133 d.P.R. 115/2002 non consentiva di porre le spese a carico e contemporaneamente a favore della stessa amministrazione statale. Ha liquidato direttamente al difensore del ricorrente, ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 115/2002, euro 575,00 per il giudizio di merito, oltre CPA e IVA se dovuta e detratta l’eventuale ritenuta d’acconto. L’importo è stato calcolato applicando lo scaglione da euro 5.201 a euro 26.000, riducendo della metà i compensi ai sensi dell’art. 130 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015
Costituiva la base normativa indicata dalla Prefettura per l’ingiunzione di rimborso dei costi delle misure di accoglienza; la sentenza non ne esamina definitivamente l’applicazione perché gli atti sono stati revocati in autotutela.
art. 57 c.p.a.
Consente al giudice, con la sentenza di merito, di modificare la pronuncia sulle spese contenuta nell’ordinanza cautelare; è stato applicato per disporre la distrazione delle spese cautelari in favore del difensore antistatario.
art. 133 d.P.R. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
La norma è stata ritenuta non concretamente applicabile nel caso di una parte soccombente costituita da un’amministrazione statale, che non può essere contemporaneamente obbligata al pagamento e beneficiaria della statuizione.
art. 82 d.P.R. 115/2002
osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa
Impone di liquidare i compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato entro i valori medi tariffari, considerando la natura dell’impegno e l’incidenza degli atti processuali.
d.m. 10 marzo 2014 n. 55
È stato utilizzato come parametro per individuare lo scaglione di valore e liquidare i compensi professionali, tenendo conto della semplicità della controversia.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Determina il dimezzamento dei compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione revoca in autotutela tutti gli atti impugnati e il ricorrente chiede la relativa declaratoria, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza pronunciare nel merito sulla legittimità degli atti revocati.
- La sentenza di merito può modificare la pronuncia sulle spese contenuta nell’ordinanza cautelare, anche disponendo la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
- Quando la parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato è contrapposta a un’amministrazione statale virtualmente soccombente, non è possibile applicare una statuizione che imponga all’amministrazione il pagamento delle spese direttamente a favore dello Stato, poiché l’amministrazione sarebbe al contempo debitrice e beneficiaria; il giudice può liquidare direttamente i compensi al difensore secondo le forme del d.P.R. 115/2002.
- La liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve rispettare i valori medi tariffari, tenere conto della natura e della semplicità della controversia e applicare la riduzione prevista dall’art. 130 d.P.R. 115/2002.
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