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Sentenza

Sentenza n. 3416/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento delle seguenti graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023 ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206. siccome intese come uniche graduatorie conclusive del concorso recanti solamente il nome dei candidati che rientrano nel limite dei posti messi a bando (vincitori), con conseguente mancata compilazione -accanto alle graduatorie dei vincitori – degli elenchi graduati recanti l’indicazione di tutti gli altri candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi: - AAAA (Infanzia) esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 11/11/2024; - EEEE (Primaria) esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 11/11/2024; - SOSTEGNO INFANZIA esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 17/10/2024; - SOSTEGNO PRIMARIA esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 28/10/2024; - EEEE (Primaria) esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 12/11/2024; - AAAA (Infanzia) esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 25/10/2024; - EEEE (Primaria)esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 30/09/2024; nonché degli atti presupposti quali il Decreto Ministeriale n. 325 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all’art. 11, comma 3, prevede che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori –un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi; - il Decreto Ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, nella parte in cui, all’art. 12(Graduatorie di merito regionali), comma 1,prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare -accanto alle graduatoria dei vincitori –un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2576del 6 dicembre 2023e con il Decreto dipartimentale n. 77 del 17 gennaio 2024; del medesimo Decreto dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023, nella parte in cui, all’allegato allegato 1, limita a soli 9.641 il numero di posti banditi; del Decreto dipartimentale n. 77 del 17 gennaio 2024, nella parte in cui ridetermina in soli 15.340 posti il contingente dei posti banditi. per la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a - delle amministrazioni intimate ad adottare i provvedimenti necessari per la pubblicazione -accanto alle graduatoria dei vincitori –di un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2576 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 77 del 17 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202412850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie definitive di merito regionali del concorso ordinario docenti per infanzia e primaria, limitate ai vincitori, nonché le disposizioni regolamentari e gli atti di indizione nella parte relativa alla mancata pubblicazione di un elenco graduato degli idonei e al numero dei posti banditi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, insegnanti precari che avevano superato le prove concorsuali con almeno 70 punti su 100, hanno impugnato le graduatorie definitive relative a diverse procedure e regioni, lamentando la mancata inclusione, accanto ai vincitori, di tutti i candidati idonei con l’indicazione dei relativi punteggi. Hanno dedotto: violazione della trasparenza e dell’art. 19 d.lgs. 33/2013; violazione dell’art. 400 d.lgs. 297/1994 e della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in relazione alla prevenzione dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine e allo scorrimento delle graduatorie; irragionevolezza dell’esclusione degli idonei dalle future assunzioni, violazione dell’art. 3 Cost., del principio del merito e dei principi sullo scorrimento delle graduatorie; violazione degli artt. 399 e 440 d.lgs. 297/1994 e del principio di buona amministrazione di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. I ricorrenti hanno inoltre contestato l’art. 11, comma 3, d.m. 325/2021, l’art. 12, comma 1, d.m. 206/2023 e i decreti dipartimentali nn. 2576/2023 e 77/2024, chiedendo anche la condanna delle amministrazioni alla pubblicazione dell’elenco degli idonei e alla sua utilizzabilità per le assunzioni conseguenti a rinunce o a futuri incrementi dei posti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha rilevato seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, poiché erano state impugnate graduatorie riferite a candidati e procedure non coincidenti e non risultava l’identità delle posizioni sostanziali e processuali né la deduzione di identici motivi contro il medesimo atto. Nel merito, il Collegio ha richiamato la disciplina speciale del concorso, prevista dall’art. 59, commi 10 e 11, d.l. 73/2021, ritenendola chiara nel limitare la graduatoria ai vincitori e nel non imporre una graduatoria separata degli idonei. La mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei non impedisce l’eventuale integrazione della graduatoria dei vincitori in caso di rinunce, né impedisce ai candidati di conoscere la propria posizione mediante accesso agli atti. La posizione dell’idoneo non vincitore è stata qualificata come mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, poiché l’amministrazione conserva discrezionalità quanto all’eventuale scorrimento. Non è stato dimostrato che la pubblicazione dell’elenco fosse necessaria o idonea a porre rimedio al precariato scolastico, anche perché l’eventuale successiva indizione di un nuovo concorso potrebbe superare la graduatoria degli idonei e perché le pretese di conversione del rapporto a termine restano eventualmente azionabili davanti al giudice ordinario, senza che la pubblicazione dell’elenco produca un vantaggio immediato e diretto. Il TAR ha escluso altresì che fosse stata provata l’esclusione dei ricorrenti da future assunzioni o che la disciplina speciale violasse i principi costituzionali e unionali invocati, valorizzando la natura straordinaria della procedura collegata al PNRR e le esigenze di celerità, buon andamento ed efficienza. Ha inoltre ritenuto che le disposizioni ordinarie richiamate dai ricorrenti fossero derogate dalla lex specialis legislativa del concorso. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 59, commi 10 e 11, d.l. 73/2021

    eventuale integrazione della graduatoria a seguito di rinunce con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali

    La disciplina speciale del concorso non impone la formazione o pubblicazione di una graduatoria estesa a tutti gli idonei o di un elenco separato degli idonei, pur consentendo l’integrazione della graduatoria dei vincitori in caso di rinunce.

  • art. 11, comma 3, d.m. 325/2021

    Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale

    La disposizione, letta alla luce della disciplina legislativa speciale, non impone la pubblicazione di un elenco graduato degli idonei oltre il numero dei posti disponibili.

  • art. 12, comma 1, d.m. 206/2023

    La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali

    La graduatoria di merito può essere limitata ai posti banditi; l’integrazione per rinuncia è possibile anche senza la previa pubblicazione di un elenco generale degli idonei.

  • art. 19 d.lgs. 33/2013

    L’obbligo di trasparenza non prevale sulla disciplina legislativa speciale che non prevede la pubblicazione di una graduatoria degli idonei; la conoscibilità della posizione dei candidati può essere assicurata anche mediante accesso agli atti.

  • art. 400 d.lgs. 297/1994

    La disciplina generale invocata dai ricorrenti non prevale sulla disciplina speciale del concorso oggetto di causa.

  • clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Non è stato dimostrato che la pubblicazione di una graduatoria degli idonei costituisca misura necessaria per prevenire o superare l’abusiva reiterazione dei contratti a termine nel sistema scolastico.

  • art. 3 Cost.

    La limitazione della graduatoria ai vincitori, nell’ambito della procedura straordinaria collegata al PNRR, non è stata ritenuta irragionevole né lesiva del principio del merito.

  • art. 399 d.lgs. 297/1994

    La disposizione generale è recessiva rispetto alla lex specialis che disciplina il concorso.

  • art. 440 d.lgs. 297/1994

    La disposizione generale non impone, per il concorso in esame, la pubblicazione dell’elenco degli idonei.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La domanda di condanna in forma specifica è stata respinta perché non sussisteva l’illegittimità degli atti né un obbligo dell’amministrazione di pubblicare l’elenco richiesto.

  • art. 74 c.p.a.

    Il Collegio ha utilizzato precedenti conformi del Tribunale per motivare la decisione mediante rinvio alle relative considerazioni.

Massime di principio

  • Quando una procedura concorsuale è disciplinata da una lex specialis legislativa che limita la graduatoria al numero dei posti banditi, i candidati idonei non vincitori non possono pretendere, in assenza di una specifica previsione normativa, la pubblicazione di un elenco separato recante tutti gli idonei e i relativi punteggi.
  • La mancata pubblicazione di un elenco generale degli idonei non impedisce l’eventuale scorrimento o integrazione della graduatoria dei vincitori nei casi previsti dalla disciplina speciale, come le rinunce all’immissione in ruolo; la posizione dei candidati può essere verificata mediante accesso agli atti.
  • Il superamento delle prove concorsuali da parte di un candidato non vincitore determina una mera aspettativa all’assunzione e non attribuisce un diritto all’immissione in ruolo, poiché l’amministrazione conserva discrezionalità circa l’an e il quando dello scorrimento, salvo i casi specificamente previsti dalla legge.
  • La pubblicazione di un elenco degli idonei non può essere imposta come misura generale di contrasto al precariato scolastico se non è dimostrato che essa sia necessaria e idonea a prevenire l’abuso dei contratti a termine o a produrre un vantaggio immediato e diretto per i candidati.
  • Nelle procedure concorsuali straordinarie collegate al PNRR, la limitazione della graduatoria ai vincitori può essere ritenuta ragionevole e compatibile con i principi costituzionali e unionali, in considerazione delle esigenze di celerità, buon andamento ed efficienza e della previsione di eventuali scorrimenti per rinuncia.
  • Il ricorso collettivo e cumulativo contro graduatorie riferite a candidati, procedure o posizioni differenti è ammissibile solo in presenza di identità sostanziale e processuale e di identici motivi rivolti contro il medesimo atto; in mancanza, sussistono dubbi di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolasticoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàPrimato del diritto UE e disapplicazione

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