Cassazione Penale, Sentenza n. 12014/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento, divieto di comunicazione e controllo elettronico per il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.), sostenendo che il giudice ha disposto la misura senza aver proceduto all'interrogatorio previsto dall'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. e che tale omissione avrebbe determinato la nullità intermedia dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., con richiamo alla giurisprudenza (Sez. 2, n. 5548/2025, Marangio).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la misura cautelare fosse motivata dalla necessità di prevenire condotte reiterative (esigenza di cui all'art. 274, lett. c, c.p.p.) e ha interpretato che, ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p., l'interrogatorio preventivo può essere derogato quando sussiste l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), in relazione ai reati ricompresi nell'art. 362, comma 1-ter; il delitto di maltrattamenti rientra in tale fattispecie, per cui non era obbligatorio l'interrogatorio anticipato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen. (maltrattamenti)
Fatto concreto contestato; il reato di maltrattamenti è stato la base della misura cautelare imposta per il pericolo di reiterazione.
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
introdotto dalla legge 9 agosto 2024, n. 114
Prevede l'obbligo dell'interrogatorio dell'indagato prima di disporre misure cautelari salvo deroghe previste dal medesimo comma; la Corte ha interpretato che la norma ammette la deroga quando ricorra l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) per reati elencati richiamati (es. art. 362, comma 1-ter).
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Individua fra le esigenze cautelari quella di evitare il pericolo di reiterazione di reati; la misura era motivata su tale esigenza, giustificando la deroga all'interrogatorio preventivo.
art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norma richiamata dall'art. 291, comma 1-quater; la Corte ha ritenuto che il delitto di maltrattamenti rientri nei reati per i quali la deroga all'interrogatorio è consentita quando la misura è volta a prevenire la reiterazione.
art. 178, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la nullità intermedia dell'atto per violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la deroga all'interrogatorio era legittima.
art. 289, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata dal ricorrente (per analogia sulla rilevanza dell'omissione dell'interrogatorio), ma non determinante per la decisione nel caso concreto.
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha introdotto l'art. 291, comma 1-quater, c.p.p.; la Corte ha applicato la nuova disciplina e le deroghe previste.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per quantificare l'ammenda in euro 3.000.
Massime di principio
- Quando una misura cautelare è motivata dalla necessità di prevenire la reiterazione di condotte (art. 274, lett. c, c.p.p.), il giudice può derogare all'obbligo dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, se il reato rientra tra quelli richiamati dall'art. 362, comma 1-ter.
- Il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) può essere considerato, ai fini della deroga all'interrogatorio preventivo, fra le ipotesi per le quali è giustificata la misura cautelare volta a evitare la reiterazione.
- La mera omissione dell'interrogatorio preventivo non determina automaticamente l'annullamento dell'ordinanza se sussiste una deroga normativa adeguatamente motivata dal giudice (esigenze cautelari previste dalla legge).
- Per impugnare efficacemente una misura per omissione dell'interrogatorio occorre dimostrare che la deroga non era applicabile (ad esempio che la misura non era motivata dalla necessità di prevenire la reiterazione o che il reato non rientrava nelle fattispecie richiamate), non limitarsi a invocare in termini generici la violazione del diritto di difesa.
- In caso di inammissibilità del ricorso per motivi procedurali la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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