Cassazione Civile, Ordinanza n. 33535/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito da addizionale provinciale/comunale sull'energia elettrica relativo all'anno 2008. La società contribuente aveva ottenuto nei gradi di merito l’accoglimento della domanda di rimborso, sul presupposto che il credito fosse stato correttamente riportato nelle dichiarazioni successive e che l’istanza fosse tempestiva. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 53 e 56 del d.lgs. n. 504 del 1995, sostenendo che il credito maturato in anni precedenti non fosse riportabile e che l’istanza di rimborso fosse tardiva, dovendosi far decorrere il termine biennale dal pagamento e non dall’ultima dichiarazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento in materia di accise sui prodotti energetici secondo cui, nel corso del rapporto, il credito maturato per eccedenza di versamenti non decade se regolarmente riportato nelle dichiarazioni successive, ma non può essere chiesto a rimborso anticipatamente prima della chiusura del rapporto; solo alla definizione del rapporto il credito si trasforma in indebito oggettivo e l’istanza di rimborso o di trasferimento contabile deve essere proposta entro due anni dall’ultima dichiarazione di consumo definitiva. Applicando tale principio, ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva reputato tempestiva l’istanza presentata entro due anni dalla dichiarazione relativa al 2010. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 504/1995
richiamato dall’Agenzia come norma asseritamente violata; la Corte, in linea con il proprio orientamento, esclude che osti al riporto del credito maturato e alla tempestività dell’istanza presentata dopo la chiusura del rapporto
art. 53 d.lgs. n. 504/1995
richiamato dall’Agenzia come parametro normativo della censura; la Corte lo considera nell’ambito della disciplina delle accise sui prodotti energetici e del meccanismo di riporto/rimborso del credito
art. 56 d.lgs. n. 504/1995
richiamato dall’Agenzia come norma violata; la Corte vi collega il principio per cui il credito può essere chiesto a rimborso solo a rapporto definito, entro il termine biennale decorrente dall’ultima dichiarazione definitiva
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come vizio dedotto a fondamento del ricorso per cassazione per violazione di legge
Massime di principio
- Nel settore delle accise sui prodotti energetici, il credito formato da eccedenze di versamento non decade se è correttamente riportato nelle dichiarazioni successive durante la pendenza del rapporto.
- Finché il rapporto non è chiuso, non può essere accolta una domanda di rimborso anticipata del credito; il rimborso diventa esperibile solo dopo la definizione del rapporto.
- A rapporto definito, il credito da eccedenza di versamenti assume natura di indebito oggettivo e la relativa istanza di rimborso o di trasferimento contabile deve essere proposta entro il termine biennale decorrente dall’ultima dichiarazione di consumo definitiva.
- La tempestività dell’istanza va quindi verificata con riferimento all’ultima dichiarazione definitiva e non al singolo pagamento che ha originato l’eccedenza, quando il credito sia stato regolarmente mantenuto in contabilità e nelle dichiarazioni successive.
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