Sentenza n. 4260/2026 - Milano, Sezione 1
per l'accertamento dell’illegittimità del diniego espresso opposto dalla Questura di Milano con nota della Divisione P.A.S., prot. n. -OMISSIS- del 13.4.2026, notificata in pari data a mezzo PEC, sull’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente il 24.3.2026; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione della documentazione di cui all’istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accesso alla documentazione relativa a un intervento di polizia del 2019, richiesta anche per la difesa nel giudizio sul diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accesso alla documentazione relativa all’intervento della Squadra Volante del 20 ottobre 2019, in particolare all’annotazione di servizio o relazione d’intervento presente sul sistema MipgWeb, nonché agli atti presupposti, connessi o consequenziali. La Questura ha respinto l’istanza del 24 marzo 2026, qualificando gli atti come sottratti all’accesso perché atti di polizia giudiziaria. Il ricorrente ha impugnato il diniego, sostenendo che l’annotazione costituiva il presupposto del diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile e che conoscerla integralmente era indispensabile per tutelare la propria difesa, anche in vista dell’eventuale appello contro la precedente sentenza del TAR che aveva respinto l’impugnazione del diniego della licenza.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso. Ritiene insussistente la necessaria strumentalità richiesta per l’accesso difensivo: il giudizio di inaffidabilità alla base del diniego della licenza era fondato su una valutazione complessiva e plurima della condotta del ricorrente, nella quale aveva assunto rilievo prioritario la condanna per circonvenzione di persona incapace e la condotta di abuso della fiducia altrui; l’episodio familiare del 2019 costituiva un elemento ulteriore. Inoltre, le circostanze relative a tale episodio erano state già chiarite dal ricorrente nel procedimento amministrativo e le sue difese risultavano compiutamente esplicitate e documentate nel procedimento e nel precedente processo. La conoscenza integrale dell’annotazione non è quindi indispensabile alla tutela degli interessi difensivi invocati. Le spese sono compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Da qui il difetto del rapporto di necessaria strumentalità richiesto dalla legge ai fini dell’operatività dell’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7 della l. n. 241/1990, non potendosi ritenere che la conoscenza integrale dell’annotazione di servizio sia indispensabile per tutelare gli interessi del ricorrente, le cui difese risultano già compiutamente esplicitate e documentate nel procedimento amministrativo a monte e nel processo amministrativo a valle.
L’accesso difensivo richiede un rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la tutela dell’interesse difensivo. Tale requisito manca quando le circostanze rilevanti sono già state chiarite e le difese sono compiutamente esplicitate e documentate nel procedimento amministrativo e nel giudizio.
Massime di principio
- L’accesso difensivo è subordinato alla necessaria strumentalità del documento richiesto rispetto alla tutela dell’interesse difensivo: non è sufficiente che il documento riguardi la vicenda controversa, se la sua conoscenza integrale non risulta indispensabile alla difesa.
- La necessaria strumentalità può mancare quando il provvedimento amministrativo contestato e il successivo giudizio si fondano su una pluralità di elementi, e le circostanze cui si riferisce il documento richiesto sono già state chiarite e le difese dell’interessato risultano compiutamente esplicitate e documentate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1267/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1049/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15196/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15211/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1493/2026 - Bologna, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1494/2026 - Bologna, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →