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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4351/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della misura accessoria della sospensione della patente (anni 1 e mesi 6 applicata in sede di patteggiamento per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 1 c.p.). Il ricorso articolava quattro motivi tutti riferiti alla durata della sanzione amministrativa accessoria: (1) erronea e falsa applicazione dell'art. 133 c.p. anziché dell'art. 218 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada); (2) illogicità della motivazione per aver fissato la pena principale al minimo edittale ma una sospensione della patente abnorme; (3) omessa corretta quantificazione della sanzione amministrativa accessoria; (4) illogicità e contraddittorietà esterna nella quantificazione della sospensione della patente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato, ai fini della sanzione accessoria, il "grado consistente della colpa... e le conseguenze del sinistro", criteri compatibili con quelli previsti dall'art. 218 del Codice della Strada che richiede di tener conto "dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, nonché del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare". Non è stata ravvisata illogicità motivazionale per la differenza tra pena principale fissata al minimo edittale e durata della sospensione della patente, trattandosi di parametri diversi e di valori che restano nell'ambito medio (la sospensione originaria vicina a 2 anni e 3 mesi poi ridotta per il rito a 1 anno e 6 mesi). Essendo una sentenza di patteggiamento, la motivazione non doveva necessariamente dettagliarsi sulle "concrete modalità del fatto" oltre quanto richiamato; non sussistono difetti esterni valutabili in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina il rito del patteggiamento, procedimento con cui è stata resa la sentenza impugnata.

  • art. 589-bis, comma 1 cod. pen.

    Articolo relativo al reato per il quale è stato patteggiato; la condanna principale è stata comminata ai sensi di questa disposizione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso come base normativa ritenuta erroneamente applicata; la Corte ha ritenuto che i criteri di valutazione usati dal giudice (grado della colpa, conseguenze del sinistro) non risultano in contrasto con i criteri dell'art. 218 C.d.S., per cui l'eventuale riferimento ai criteri di cui all'art. 133 non ha prodotto un vizio idoneo a determinare l'annullamento.

  • art. 218 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    "all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare"

    La Corte ha interpretato i termini dell'art. 218 come sostanzialmente sovrapponibili ai criteri invocati dal giudice ("grado della colpa" e "conseguenze del sinistro"), giustificando così la durata della sospensione della patente disposta.

Massime di principio

  • In sede di patteggiamento la motivazione può essere meno dettagliata sulle "concrete modalità del fatto" rispetto a un giudizio pieno; ciò non rende automaticamente viziata la determinazione delle sanzioni accessorie.
  • La quantificazione di una sanzione accessoria (es. sospensione della patente) può seguire criteri diversi da quelli adottati per la pena principale; la differenza non è di per sé illogica se adeguatamente motivata con riferimento a parametri diversi (grado di colpa, entità del danno, pericolo per la circolazione).
  • Per impugnare con successo la durata di una sanzione amministrativa accessoria è necessario dimostrare l'arbitrarietà, l'illogicità o la manifesta sproporzione della valutazione del giudice, non il mero dissenso rispetto all'entità scelta.
  • La corretta applicazione dell'art. 218 C.d.S. richiede di considerare entità del danno, gravità della violazione e rischio per la circolazione; espressioni equivalenti (es. "grado della colpa" o "conseguenze del sinistro") possono essere interpretate come conformi se il giudice le collega a questi parametri.
  • Un'applicazione apparente di una norma diversa (es. art. 133 c.p.) rispetto a quella richiamata dal ricorrente non costituisce automaticamente vizio se la motivazione dimostra che i criteri effettivamente utilizzati sono coerenti con quelli richiesti dalla norma pertinente.

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