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Sentenza

Sentenza n. 4860/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1490 del 2024.

Giustizia amministrativa202500334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 1490 del 2024, nonché il permesso di costruire con prescrizione di divieto di accesso carraio su via Fontanelle e il diniego comunale di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

La controversia

Aldi ha contestato la prescrizione del permesso di costruire che vietava l'accesso carraio su via Fontanelle, sostenendo che il Piano degli Interventi n. 9 non imponesse in modo esclusivo l'ingresso e l'uscita da via Fossabassa. Ha dedotto, in appello, l'erroneità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR per mancata impugnazione della deliberazione consiliare di approvazione del piano, sostenendo che tale atto non fosse immediatamente lesivo e che la preclusione fosse stata esplicitata solo dal permesso di costruire. Ha inoltre contestato la legittimazione di Maxi di S.r.l. all'intervento ad opponendum e ha riproposto le censure di violazione delle garanzie partecipative, eccesso di potere, difetto di motivazione e illegittimità del diniego di autotutela. È stata altresì dedotta l'inammissibilità della proposta di rilascio del permesso di costruire.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha ritenuto legittimo l'intervento ad opponendum di Maxi di S.r.l., poiché la società è proprietaria dell'area sulla quale insiste la servitù di passaggio e di accesso carraio che Aldi intende utilizzare per convogliare il traffico del proprio esercizio commerciale; essa è quindi controinteressata. La legittimazione all'intervento, quale condizione dell'azione, non è esclusa da condotte extraprocessuali asseritamente incompatibili con la posizione assunta in giudizio. Nel merito, il Collegio ha interpretato la prescrizione del Piano degli Interventi n. 9 relativa all'entrata e all'uscita dal lotto su via Fossabassa come previsione esclusiva, non meramente esemplificativa o facoltativa. La prescrizione è stata ritenuta coerente con la relazione tecnica, la dichiarazione VAS e lo studio del traffico, dai quali emergeva che la concentrazione dei flussi su via Fossabassa era stata individuata come soluzione necessaria per evitare la congestione di via Fontanelle. Il permesso di costruire si è quindi limitato ad attuare una prescrizione urbanistica già contenuta nel piano. Il Collegio ha ritenuto superflua la questione processuale relativa alla necessità di impugnare autonomamente la deliberazione di approvazione del piano, poiché il ricorso era comunque infondato nel merito. La censura relativa alla violazione dell'art. 10 della l. 241/1990 e alla partecipazione procedimentale è stata respinta anche ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, essendo il contenuto del permesso vincolato dalla prescrizione del piano e non potendo il provvedimento avere contenuto diverso. È stata dichiarata inammissibile la censura relativa alla proposta di rilascio del permesso, non trattandosi di un provvedimento autonomamente impugnabile. È stato infine ritenuto adeguatamente motivato il diniego di autotutela. Aldi è stata condannata al pagamento di € 5.000,00 di spese in favore del Comune e di ulteriori € 5.000,00 in favore di Maxi di S.r.l., oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 50 c.p.a.

    La legittimazione di Maxi di S.r.l. all'intervento ad opponendum è stata riconosciuta in ragione della sua posizione di controinteressata rispetto alla servitù di passaggio e all'utilizzo dell'area.

  • art. 10 l. 241/1990

    La censura di violazione della partecipazione procedimentale è stata respinta, poiché il contenuto del permesso di costruire era imposto dalla prescrizione urbanistica.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il vizio partecipativo non determina l'annullamento quando, per la natura vincolata dell'atto e per l'obbligatorietà del suo contenuto, risulta dimostrato che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 18, comma 2, l.r. Veneto 23 aprile 2004

    La disposizione è richiamata nella deliberazione comunale di approvazione del Piano degli Interventi n. 9.

Massime di principio

  • La legittimazione all'intervento ad opponendum spetta al soggetto che, in base alla propria posizione sostanziale, risulti direttamente inciso dall'eventuale accoglimento del ricorso e qualificabile come controinteressato; tale legittimazione non è esclusa da condotte extraprocessuali asseritamente incompatibili con la posizione processuale assunta.
  • Quando una prescrizione urbanistica stabilisce che l'entrata e l'uscita da un lotto devono avvenire attraverso una determinata viabilità, e gli elaborati tecnici approvati collegano tale previsione a esigenze di gestione e assorbimento del traffico, la prescrizione può essere interpretata come esclusiva, con conseguente legittimità del titolo edilizio che vieti accessi alternativi.
  • Il giudice può ritenere superflua la questione relativa all'eventuale mancata impugnazione dell'atto presupposto autonomamente lesivo quando accerti che la domanda è comunque infondata nel merito.
  • La violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullamento di un provvedimento il cui contenuto sia vincolato da una precedente prescrizione pianificatoria e non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • Una proposta di rilascio di un permesso di costruire, in quanto atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, non è autonomamente impugnabile.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

Testo integrale

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