Cassazione Penale, Sentenza n. 44828/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione resa in appello, chiedendo l'annullamento limitatamente agli effetti civili per violazione di legge e vizio della motivazione. Il fatto rilevante è che Brigandì, in qualità di legale del partito, avrebbe ottenuto nel 2004 un decreto ingiuntivo per parcelle professionali, omettendo di denunciare un conflitto di interessi e causando un danno al Movimento per la mancata opposizione; nel 2012 avrebbe ottenuto l'apposizione della formula esecutiva e l'assegnazione di €1.873.073, poi reinvestiti. La Corte d'appello ha ritenuto insussistente il fatto e ha assolto; il ricorrente contestava la valutazione delle prove, la mancata considerazione del possibile accordo transattivo che avrebbe comportato rinuncia al credito, e l'assenza di motivazione puntuale della sentenza di appello rispetto alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente agli effetti civili: ha ritenuto viziata la motivazione della Corte di appello, soprattutto nella valutazione dell'accordo transattivo e nella gestione delle prove testimoniali e documentali, e ha annullato la sentenza ai fini dell'accertamento della responsabilità civile, disponendo il rinvio al giudice civile competente in grado d'appello. Gli effetti penali restano invariati (l'assoluzione pronunciata in appello non viene qui riformata sul piano penale).
Norme richiamate
art. 380 cod. pen.
Norma relativa al reato di patrocinio infedele, contestato all'imputato ma ritenuto insussistente dalla Corte d'appello; la Cassazione ha esaminato la motivazione della sentenza di appello con riguardo agli effetti civili collegati alla vicenda.
art. 648-ter, comma 1 cod. pen.
Norma sull'autoriciclaggio, richiamata nell'impianto accusatorio originario; la decisione della Cassazione riguarda però esclusivamente la correttezza motivazionale dell'accertamento degli effetti civili.
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
[Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile]
La Corte ha precisato che la disposizione non è applicabile al caso di specie perché la costituzione di parte civile è intervenuta prima della data di entrata in vigore della norma (30/12/2022); quindi non si è potuto utilizzare il procedimento semplificato previsto e si è proceduto ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
art. 622 cod. proc. pen.
Norma utilizzata come fondamento per l'annullamento della sentenza impugnata ai fini dell'accertamento della responsabilità civile e per il rinvio al giudice civile competente.
art. 2043 cod. civ.
Principio di illecito civile: la Corte richiede che, nel giudizio sull'effetto civile, si accerti se la condotta abbia determinato un 'danno ingiusto' risarcibile, indipendentemente dalla valutazione penale sulla tipicità del reato.
art. 2059 cod. civ.
Riguarda la quantificazione del risarcimento: il giudice civile dovrà valutare l'eventuale danno liquidabile a favore della parte civile.
art. 578 cod. proc. pen.
Richiamata nella giurisprudenza citata: quando il reato è estinto per prescrizione il giudice dell'impugnazione deve valutare l'illecito civile secondo le norme del diritto civile, senza riaccertare la tipicità penale; principio esteso nella discussione anche ai casi di assoluzione in appello.
art. 603 cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione della prova dichiarativa: la Corte di appello, se ritiene decisive dichiarazioni testimoniali, deve eventualmente disporne la rinnovazione e motivare adeguatamente le ragioni della diversa valutazione rispetto al primo grado.
art. 576 cod. proc. pen.
Richiamata come cornice procedurale: la parte civile può proporre impugnazione limitata agli interessi civili; la Corte di Cassazione ha esaminato tale impugnazione e disposto l'annullamento ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello assolve in contrasto con una precedente valutazione di primo grado, deve fornire una motivazione puntuale e adeguata che giustifichi la divergenza; la mancanza di questa motivazione può determinare l'annullamento in cassazione limitatamente agli effetti civili.
- Quando la parte civile impugna la sentenza per i soli interessi civili occorre distinguere se sia applicabile l'art. 573, comma 1-bis c.p.p.; se non applicabile, la Cassazione può annullare ai sensi dell'art. 622 c.p.p. e rinviare la questione al giudice civile competente.
- Nel giudizio sugli effetti civili derivanti da un procedimento penale il giudice deve valutare il 'danno ingiusto' ai sensi dell'art. 2043 c.c.: non è necessario che ricorra la stessa tipicità criminosa accertata penalmente, ma che la condotta abbia prodotto una lesione civilmente rilevante.
- La presenza di accordi transattivi, l'assenza di annotazioni contabili e la gestione delle comunicazioni interne sono elementi rilevanti per valutare la sussistenza di una rinuncia al credito e dunque l'esistenza del danno: il giudice deve analizzare e motivare specificamente tali elementi.
- Se la Corte territoriale valorizza o svaluta testimonianze e documenti in modo apodittico senza confrontarsi con la motivazione di primo grado, la decisione è esposta a censura per travisamento della prova e vizio motivazionale.
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