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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-559/20

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 20 October 2021. — Yadex International GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark PINAR Süzme Peynir – Earlier international figurative mark Süzme Peynir – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-559/20

Giurisprudenza europea62020TJ0559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione del titolare del marchio anteriore Süzme Peynir. Conferma che, per i prodotti lattiero-caseari in causa, il pubblico rilevante poteva essere quello anglofono dell’Unione e che il marchio richiesto PINAR Süzme Peynir era complessivamente simile al marchio anteriore. La Corte esclude inoltre che l’elemento figurativo del marchio anteriore fosse sufficiente a creare una differenza concettuale capace di escludere il rischio di confusione.

Rischio di confusione tra due marchi figurativi per prodotti lattiero-caseari, con valutazione del pubblico rilevante, della distintività e della somiglianza dei segni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto PINAR Süzme Peynir e il marchio figurativo anteriore Süzme Peynir, in particolare quanto a: definizione del pubblico rilevante, grado di attenzione, somiglianza visiva/fonetica/concettuale, distintività del marchio anteriore e valutazione globale del rischio di confusione.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, per rifiutare la registrazione di un marchio oggetto di registrazione internazionale designante l’Unione, basta che il motivo relativo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sussista in una parte dell’Unione; nel caso di specie, il pubblico rilevante poteva essere correttamente delimitato al pubblico anglofono di Irlanda, Malta e Regno Unito per ragioni di economia processuale. Il segno richiesto e il marchio anteriore risultano visivamente e foneticamente simili in misura media per la presenza comune e co-dominante dell’elemento "süzme peynir", mentre la differenza concettuale derivante dal solo elemento figurativo del marchio anteriore non è idonea a neutralizzare tali somiglianze. Poiché i prodotti sono identici o simili e il marchio anteriore ha distintività intrinseca media, la Commissione di ricorso ha correttamente concluso per l’esistenza di un rischio di confusione.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 196 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Rischio di confusione tra PINAR Süzme Peynir e Süzme Peynir

La pronuncia riguarda un ricorso diretto avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione fondata su un marchio anteriore. La controversia concerne prodotti della classe 29, in particolare latticini e preparazioni a base di latte, e verte sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente, Yadex International GmbH, aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l’Unione per il segno figurativo PINAR Süzme Peynir. Sütas Süt Ürünleri AS ha proposto opposizione basata su una precedente registrazione internazionale designante l’Unione del segno figurativo Süzme Peynir, anch’essa per prodotti della classe 29.

L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione per tutti i prodotti, ritenendo sussistente un rischio di confusione. La Commissione di ricorso ha confermato tale conclusione con decisione del 2 luglio 2020, affermando che i prodotti erano identici, altamente simili o simili e che i segni presentavano una somiglianza visiva e fonetica media, senza sufficiente differenza concettuale compensativa.

Domande giuridiche affrontate

La ricorrente contestava soprattutto:

  • la definizione del pubblico rilevante, sostenendo che si dovesse considerare solo il pubblico turcofono nell’Unione;
  • il livello di attenzione attribuito al pubblico;
  • la valutazione della somiglianza tra i segni;
  • la distintività del marchio anteriore;
  • la conclusione finale sul rischio di confusione.

Normativa e principi richiamati

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
  • l’articolo 46 del medesimo regolamento, sull’opposizione;
  • l’articolo 196, paragrafo 1, che equipara, ai fini dell’opposizione, la registrazione internazionale designante l’Unione alla domanda di marchio UE.

Sono richiamati anche i principi consolidati sulla valutazione globale del rischio di confusione, sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti e sulla percezione del consumatore medio.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

Il Tribunale conferma che il territorio rilevante è l’intera Unione, ma ribadisce che, ai fini dell’analisi, è sufficiente che il motivo relativo esista in una parte dell’Unione. Per ragioni di economia processuale, la Commissione di ricorso poteva dunque limitare l’esame al pubblico anglofono di Irlanda, Malta e Regno Unito.

Viene inoltre confermato che il pubblico interessato è il pubblico generale, con un livello di attenzione inferiore alla media, trattandosi di beni alimentari di consumo quotidiano, a basso prezzo e acquistati frequentemente. L’argomento secondo cui i prodotti sarebbero destinati esclusivamente a consumatori turcofoni è respinto perché non emerge dalla domanda di registrazione e, in ogni caso, la strategia commerciale del titolare non può determinare l’analisi prospettica del rischio di confusione.

Somiglianza dei prodotti

La ricorrente non contestava in modo specifico la valutazione secondo cui i prodotti coperti dai segni erano identici, altamente simili o simili. Il Tribunale osserva che tale apprezzamento non è messo in discussione dagli atti e lo conferma.

Somiglianza visiva e fonetica dei segni

Il Tribunale approva la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui i segni condividono l’elemento verbale "süzme peynir", che è anche l’elemento più distintivo del marchio anteriore e compare integralmente nel marchio richiesto.

Sul piano visivo, le differenze di impaginazione, l’aggiunta dell’elemento "pinar" e la presenza di elementi figurativi non bastano a eliminare la somiglianza creata dall’elemento comune, che rimane co-dominante nel marchio richiesto.

Sul piano fonetico, il Tribunale rileva che gli elementi figurativi non incidono sulla pronuncia e che la coincidenza della parte verbale comune giustifica una somiglianza media. La diversa pronuncia dell’elemento "pinar" non è sufficiente a far scendere la somiglianza a un livello inferiore alla media.

Assenza di somiglianza concettuale compensativa

Il Tribunale conferma che, per una parte sostanziale del pubblico anglofono, gli elementi verbali dei due segni non hanno significato. L’elemento figurativo del marchio anteriore richiama un ambiente rurale/agricolo, ma tale richiamo è descrittivo e privo di distintività per i prodotti in questione; pertanto, non è idoneo a creare una differenza concettuale in grado di neutralizzare le somiglianze visiva e fonetica.

Distintività del marchio anteriore

La ricorrente sosteneva che il marchio anteriore fosse privo di distintività perché l’espressione "süzme peynir" sarebbe descrittiva per un pubblico turcofono. Il Tribunale respinge l’argomento: il pubblico rilevante è quello anglofono, per il quale tale espressione non ha significato e quindi conserva carattere distintivo.

Il Tribunale aggiunge che la validità del marchio anteriore non può essere rimessa in discussione in un giudizio di opposizione contro una domanda di marchio UE, ma soltanto in un’azione di nullità/cancellazione appropriata.

Valutazione globale del rischio di confusione

Tenuto conto:

  • dell’identità o somiglianza dei prodotti,
  • della somiglianza visiva e fonetica media dei segni,
  • dell’assenza di una differenza concettuale idonea a compensare tali somiglianze,
  • della distintività intrinseca media del marchio anteriore,

il Tribunale conclude che la Commissione di ricorso ha correttamente ravvisato un rischio di confusione per una parte sostanziale del pubblico rilevante.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Yadex International GmbH alle spese.

Principio affermato

In presenza di prodotti identici o simili, la presenza comune di un elemento verbale co-dominante, non descrittivo per il pubblico rilevante, può bastare a fondare un rischio di confusione anche quando il marchio richiesto contiene ulteriori elementi verbali o figurativi; un richiamo concettuale generico e non distintivo del marchio anteriore non è sufficiente a neutralizzare somiglianze visive e fonetiche medie.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionedistintività del marchiocomparazione dei segni

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