Cassazione Penale, Sentenza n. 33122/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguardava l'interpretazione e l'applicazione delle regole sulla fruizione del tempo di socialità e della permanenza all'aperto per i detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art.41-bis ord.pen. In particolare il Ministero contestava la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che aveva ritenuto non riducibili le due ore di permanenza all'aperto e non sostituibile l'ora di socialità interna con una delle due ore all'aperto. Il Ministero sosteneva che, a seguito della riforma del 2018 (d.lgs. n.123/2018) che ha riformulato l'art.10 ord.pen., si sarebbe determinata una incongruenza testuale tale da consentire all'Amministrazione discrezionalità nel complessivo contemperamento della 'socialità' (facendola rientrare in un limite complessivo di due ore), con conseguente possibilità di limitare la fruizione della saletta in aggiunta alle ore all'aperto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la distinzione giuridica e funzionale fra 'permanenza all'aperto' e 'socialità' (ora in saletta): la prima è finalizzata alla tutela della salute e al benessere psicofisico e si intende come effettiva 'permanenza all'aria aperta', la seconda è finalizzata a esigenze relazionali, culturali e di trattamento. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza (sent. n.17580/2019) e il dato normativo e sistematico, affermando che la riforma del 2018, pur avendo innalzato il limite minimo di permanenza all'aperto da un'ora a due ore, non determina un'abrogazione implicita del richiamo contenuto nell'art.41-bis comma 2-quater lett. f). Pertanto il limite minimo di due ore all'aperto rimane inderogabile per i soggetti 41-bis salvo diversa esplicita previsione normativa o motivato intervento regolamentare compatibile, e l'ora di socialità interna resta ulteriore e non sostituibile con le ore di permanenza all'aperto. Il ricorso è stato quindi rigettato e non è stata disposta condanna alle spese del ricorrente.
Norme richiamate
art.41-bis comma 2-quater lett. f) Ordinamento penitenziario
la permanenza all'aperto non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone e con durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10
La norma limita la permanenza all'aperto a due ore e rinvia al 'limite minimo' dell'art.10; la Corte interpreta tale richiamo come vincolante e non implicitamente abrogato dalla riforma del 2018, perciò il riferimento al minimo di art.10 continua a operare per i soggetti 41-bis.
art.10 Ordinamento penitenziario
prima del d.lgs. 123/2018 il limite minimo era di un'ora; dopo la riforma il periodo di permanenza all'aperto per detenuti comuni è pari a quattro ore, riducibile a due ore per giustificati motivi
Definisce la permanenza all'aperto come 'all'aria aperta' e stabilisce i limiti temporali (limite massimo per comuni e limite minimo); la riforma del 2018 ha elevato il limite minimo a due ore, valorizzando la funzione trattamentale della permanenza all'aperto.
d.lgs. n.123 del 2 ottobre 2018
Intervento riformatore che ha modificato l'art.10 Ord. pen., innalzando il limite minimo di permanenza all'aperto e sottolineando la funzione trattamentale dell'istituto; non ha però modificato espressamente il richiamo contenuto nell'art.41-bis.
d.P.R. n.230 del 2000, art.16
Regolamenta l'attuazione della permanenza all'aperto, parlando di 'spazi all'aperto' e contribuendo all'interpretazione letterale secondo cui la permanenza all'aperto corrisponde a presenza effettiva in aree all'aria aperta e non genericamente fuori dalla cella.
Giurisprudenza: sentenza della Cassazione n.17580 del 28.2.2019
La Corte ha già affermato che la 'permanenza all'aperto' è distinta dalla 'socialità' e che i due istituti hanno finalità diverse; tale orientamento è stato riaffermato nel caso in esame per confermare l'impossibilità di sovrapporre o sostituire le due forme di fruizione.
Giurisprudenza: Sez. U, n.3775 del 21/12/2017
Riferimento utilizzato in ordine al criterio sulla condanna alle spese processuali, richiamato per escludere la condanna del Ministero al pagamento delle spese nel rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La 'permanenza all'aperto' e la 'socialità' sono istituti distinti: la prima tutela salute e benessere fisico, la seconda soddisfa esigenze culturali, relazionali e trattamentali; non sono sovrapponibili né sostituibili.
- Il richiamo dell'art.41-bis all'art.10 non è stato implicitamente abrogato dalla riforma del 2018: il limite minimo stabilito dall'art.10 continua a operare anche per i detenuti 41-bis, salvo intervento legislativo espresso.
- La riforma del 2018, pur avendo innalzato il minimo di permanenza all'aperto, non può essere interpretata in modo da peggiorare la posizione dei detenuti sottoposti al regime differenziato; eventuali incongruenze testuali richiedono intervento legislativo chiarificatore e non possono essere risolte a danno del detenuto con interpretazioni restrittive.
- Se l'Amministrazione intende ridurre la permanenza all'aperto per motivi organizzativi o di sicurezza, deve adottare provvedimenti motivati e compatibili con i limiti normativi; non è consentita la semplice sostituzione dell'ora di socialità interna con ore di permanenza all'aperto.
- In casi analoghi, difensori e giudici devono privilegiare un'interpretazione sistematica e teleologica delle norme (funzione degli istituti) oltre che letterale, e richiamare la giurisprudenza consolidata sulla distinzione dei due istituti.
- Per risolvere conflitti normativi apparenti tra disposizioni, la soluzione corretta è la ricognizione legislativa e, se necessario, la proposta di modifica normativa; fino ad allora prevale l'interpretazione che non peggiori la posizione del soggetto sottoposto a misure detentive.
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