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Sentenza

Sentenza n. 2390/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell’istanza di condono edilizio ex legge n. 326/2003, fondato sul diniego di nulla-osta paesaggistico della Soprintendenza, nonché silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico avverso il parere soprintendentizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di condono edilizio presentata nel 2004 per una veranda coperta a forma di “L”, abusivamente realizzata nel 1994 in area sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché il diniego di nulla-osta della Soprintendenza e il successivo silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico. Con il primo motivo è stata dedotta l’illegittimità derivata del diniego comunale, sostenendo che il parere soprintendentizio non fosse definitivo perché impugnato in via gerarchica. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 10-bis l. 241/1990, per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi sia da parte della Soprintendenza sia del Comune. Con il terzo motivo sono stati dedotti il difetto di motivazione e di istruttoria, poiché la Soprintendenza avrebbe richiamato la circolare assessoriale n. 2/2022 senza esaminare concretamente il manufatto, la sua incidenza paesaggistica e la sua compatibilità con i vincoli. Con il quarto motivo è stata contestata l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 e della circolare n. 2/2022, sostenendo che il divieto di condono avrebbe riguardato soltanto i vincoli di inedificabilità assoluta e che, trattandosi di vincolo relativo, l’opera sarebbe stata condonabile; è stato inoltre invocato il perfezionamento del silenzio-assenso per il decorso del termine di 180 giorni. Con il quinto motivo è stato dedotto il difetto di motivazione del diniego comunale, in ragione della conoscenza dell’abuso da parte dell’amministrazione sin dal 2004 e della necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e affidamento privato. Con il sesto motivo è stata prospettata la violazione dell’art. 136 Cost. e della legge n. 87/1953, sostenendo che la declaratoria di incostituzionalità della disciplina regionale non avrebbe travolto automaticamente gli atti amministrativi adottati sulla sua base. Con il settimo motivo è stata chiesta la restituzione dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione già versati.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese. Il primo motivo è stato respinto perché la pendenza del ricorso gerarchico non incideva sulla legittimità e sull’efficacia del diniego soprintendentizio; inoltre, il ricorso gerarchico era stato definito mediante silenzio-rigetto, ritualmente impugnato con motivi aggiunti. Il secondo motivo è stato respinto in quanto il rigetto del condono e il diniego paesaggistico avevano natura vincolata: l’interessato non avrebbe potuto fornire elementi idonei a modificare l’esito, sicché l’omissione del preavviso di rigetto non determinava l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990. Il Collegio ha precisato che il terzo periodo della stessa disposizione, relativo alla violazione dell’art. 10-bis, riguarda i provvedimenti discrezionali e non impedisce l’applicazione del primo periodo agli atti vincolati. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto sono stati respinti congiuntamente. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 e della circolare assessoriale n. 2/2022, il TAR ha ritenuto inammissibile, nell’ambito del terzo condono, la sanatoria di abusi realizzati in aree soggette anche a vincolo di inedificabilità relativa, salvo interventi di minore rilevanza, quali restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, privi di nuovi volumi o superfici. La veranda, comportando nuovi volumi e nuove superfici e riconducendosi alla tipologia di illecito esclusa dal condono, non era sanabile; il parere paesaggistico e il conseguente diniego comunale erano pertanto vincolati. È stata esclusa anche la formazione del silenzio-assenso, poiché l’opera non rientrava tra quelle condonabili. Il richiamo alla circolare n. 2/2022 è stato ritenuto sufficiente quale motivazione per relationem, purché l’atto richiamato sia reso disponibile all’interessato. Non era inoltre necessaria una specifica valutazione dell’interesse pubblico, né una comparazione con l’interesse privato o una tutela dell’affidamento, poiché il decorso del tempo non può legittimare un abuso edilizio. Il settimo motivo è stato respinto: la restituzione dell’oblazione avrebbe dovuto essere richiesta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, priva di legittimazione passiva nel giudizio; quanto agli altri oneri, la domanda non era provata quanto all’effettivo versamento.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Nel terzo condono edilizio, la sanatoria degli abusi realizzati in aree vincolate è subordinata a condizioni concorrenti e non è ammessa per opere di maggiore consistenza, come quelle che comportano nuovi volumi o superfici; il vincolo ostativo può essere anche relativo.

  • art. 21-octies, comma 2, primo e terzo periodo, l. 241/1990

    “Il provvedimento amministrativo non è annullabile [...] qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”; “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”.

    Il primo periodo si applica agli atti vincolati anche quando il vizio riguarda il preavviso di rigetto; il terzo periodo, che esclude la non annullabilità per violazione dell’art. 10-bis, opera con riferimento ai provvedimenti discrezionali disciplinati dal secondo periodo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non comporta l’annullamento di un provvedimento vincolato quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione può essere resa per relationem mediante richiamo a un altro atto, purché quest’ultimo sia reso disponibile all’interessato; non è necessario che sia materialmente allegato al provvedimento.

  • art. 24 l. reg. Sicilia n. 15/2004

    Il rinvio regionale all’art. 32 d.l. n. 269/2003 riguarda integralmente anche i limiti sostanziali alla condonabilità previsti dalla disciplina statale del terzo condono.

  • art. 1 l. reg. Sicilia n. 19/2021

    La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 252/2022, insieme alle disposizioni regionali consequenziali.

  • art. 136 Cost.

    La censura fondata sulla permanenza della disciplina regionale dichiarata incostituzionale non supera l’effetto della declaratoria, che esclude la possibilità di fondare il condono sulla disciplina regionale caducata.

  • art. 32 e art. 33 d.l. n. 269/2003

    La disciplina del terzo condono individua i limiti oggettivi e le esclusioni della sanatoria edilizia e paesaggistica.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio, la sanatoria di opere realizzate in area sottoposta a vincolo è ammessa solo quando ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003: anteriorità del vincolo rispetto all’opera, conformità urbanistica, riconducibilità dell’intervento alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
  • Le opere che comportano nuovi volumi o nuove superfici, come una veranda coperta di consistenza non meramente manutentiva, sono escluse dal perimetro del terzo condono in area vincolata anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta.
  • Il diniego di condono edilizio fondato su presupposti normativi vincolanti non richiede il preavviso di rigetto quando sia palese che l’apporto partecipativo dell’interessato non avrebbe potuto modificare il contenuto dell’atto; in tal caso opera l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990.
  • Il terzo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, relativo alla violazione dell’art. 10-bis, deve essere riferito ai provvedimenti discrezionali disciplinati dal secondo periodo della disposizione e non impedisce la non annullabilità del provvedimento vincolato ai sensi del primo periodo.
  • In materia di repressione degli abusi edilizi e paesaggistici, la natura vincolata dell’azione amministrativa esclude, di regola, la necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, nonché la tutela dell’affidamento del privato alla conservazione di una situazione abusiva, che il decorso del tempo non può legittimare.
  • La motivazione per relationem è sufficiente quando l’atto richiama un documento contenente le ragioni della decisione e tale documento è reso disponibile all’interessato; non è necessaria la sua allegazione materiale al provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

Testo integrale

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