Sentenza n. 813/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento - per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S. - filiale di -OMISSIS-, (Atto Rif. Prot. n. -OMISSIS-) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente -OMISSIS- i 6 scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S. - filiale di -OMISSIS-, (Atto Rif. -OMISSIS-) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente -OMISSIS- i 6 scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S. - filiale di -OMISSIS-, (Atto Rif. Prot. n. -OMISSIS-) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente -OMISSIS- i 6 scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S. - filiale di -OMISSIS-, (Atto Rif. Prot. n. -OMISSIS-) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente -OMISSIS- i 6 scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includevano i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (ex appartenenti alle Forze di polizia)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo dell'indennità di buonuscita con inclusione di sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento dell'ultimo stipendio, ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge 232/1990. Essi avevano cessato il servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. A seguito del mancato riconoscimento del beneficio e dell'assenza di riscontro alle istanze di ricalcolo presentate all'INPS, hanno dedotto violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti, nonché violazione dell'art. 36 Cost. L'INPS ha eccepito la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la decadenza dal beneficio per il mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987, l'inapplicabilità del beneficio a chi sia stato collocato a riposo a domanda e l'impossibilità di estenderlo agli appartenenti a Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, prospettando anche questioni di compatibilità con gli artt. 81 e 3 Cost. In via subordinata, l'INPS ha contestato il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione relativa alla mancata integrazione del contraddittorio, ritenendo che l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di buonuscita sia l'ente previdenziale competente, mentre le amministrazioni di appartenenza sono prive di legittimazione passiva rispetto all'erogazione del TFS. Ha escluso inoltre la natura decadenziale del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987: il termine costituisce un onere funzionale a determinare la decorrenza del collocamento a riposo, ma non comporta la perdita del beneficio. Nel merito, ha riconosciuto il diritto ai sei scatti stipendiali anche agli appartenenti alle Forze di polizia collocati a riposo a domanda, purché abbiano maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La nozione di Forze di polizia prevista dalla disposizione comprende anche le forze di polizia a ordinamento militare, tra cui l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, senza distinzione rispetto alla Polizia di Stato. Il TAR ha respinto le questioni di costituzionalità prospettate dall'INPS, ritenendo che il beneficio abbia una specifica base normativa e che non sussista una manifesta irragionevole disparità di trattamento. Ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti, condannato l'INPS a rideterminare il TFS includendo i sei scatti e a corrispondere le somme dovute. Sull'importo riconosciuto spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate complessivamente in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987
Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti [...] e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.
La disposizione attribuisce il beneficio anche al personale delle Forze di polizia collocato a riposo a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non è decadenziale, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo. La nozione di Forze di polizia comprende anche l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.
art. 21 legge 232/1990
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo della pretesa al riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio.
art. 16, comma 6, legge 412/1991
Concorre, insieme all'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 22, comma 36, legge 724/1994
Concorre, insieme all'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, a stabilire che sulle somme riconosciute spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 16 legge 121/1981
È utilizzato per individuare in senso ampio la categoria delle Forze di polizia, comprendente anche i corpi di polizia a ordinamento militare.
art. 81 Cost.
Il richiamo dell'INPS è ritenuto inconferente: la specifica disciplina dei benefici economici non viola i principi costituzionali in materia di bilancio.
art. 3 Cost.
Non è ravvisata una manifesta irragionevole disparità di trattamento, poiché la disciplina accomuna le diverse categorie soltanto ai fini del beneficio considerato.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987 spetta, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, anche al personale delle Forze di polizia collocato a riposo a domanda, quando siano stati compiuti 55 anni di età e maturati 35 anni di servizio utile.
- La nozione di Forze di polizia contenuta nell'art. 6-bis del d.l. 387/1987 comprende, oltre alla Polizia di Stato, anche le forze di polizia a ordinamento militare, incluse l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, in presenza di qualifiche equiparate.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 non ha natura decadenziale: il suo mancato rispetto incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, ma non determina la perdita del diritto ai sei scatti stipendiali.
- Nelle controversie relative alla liquidazione e al pagamento del trattamento di fine servizio, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente previdenziale obbligato all'erogazione, non all'amministrazione presso cui l'interessato prestava servizio.
- Sulle maggiori somme dovute a titolo di riliquidazione del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994.
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