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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10225/2020 del 29/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il fermo amministrativo iscritto sulla propria autovettura per il mancato pagamento di 17 cartelle esattoriali. Aveva dedotto, tra l’altro, l’inesistenza della notificazione del fermo, la nullità per mancata indicazione dell’autorità cui proporre opposizione, l’inesistenza delle notifiche delle cartelle presupposte, l’omessa notificazione dell’avviso previsto dall’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 e la prescrizione dei crediti. L’agente della riscossione aveva eccepito il difetto di giurisdizione tributaria per sette cartelle relative a contravvenzioni al codice della strada e sostenuto la regolarità delle notifiche. La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con sentenza n. 143/02/11, aveva accolto il ricorso per irregolarità delle notifiche delle cartelle; la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 137/2013 depositata il 15 novembre 2013, aveva respinto l’appello dell’agente, ritenendo sussistente la giurisdizione tributaria e invalide le notifiche eseguite direttamente dall’agente della riscossione a mezzo posta. In cassazione l’agente ha proposto quattro motivi: con il primo ha contestato la giurisdizione tributaria sulle cartelle relative a sanzioni stradali, sostenendo che il giudice tributario è competente soltanto quando il fermo riguarda crediti tributari; con il secondo ha censurato la declaratoria di invalidità della notificazione diretta delle cartelle a mezzo posta; con il terzo ha contestato l’affermazione secondo cui gravava sull’agente dimostrare l’abilitazione del notificatore e ha invocato la fede privilegiata delle relate redatte dall’ufficiale della riscossione; con il quarto ha dedotto la legittimità della notificazione delle cartelle da parte dell’ufficiale della riscossione. Il contribuente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alle cartelle relative a crediti non tributari, tra cui le contravvenzioni al codice della strada, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario e fissando in 90 giorni dalla comunicazione della sentenza il termine per la riassunzione. Ha accolto anche gli altri motivi nei termini precisati in motivazione: l’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 consente al concessionario di notificare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, modalità alternativa a quelle eseguite dai soggetti indicati nella prima parte della disposizione; la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall’avviso, senza necessità di relata. Quanto alla notificazione tramite licenziatario privato, il vizio è di nullità e non di inesistenza ed è sanato dal raggiungimento dello scopo, avvenuto mediante la rituale impugnazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi, in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza sulle questioni trattate.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 19 D.Lgs. n. 546/1992

    la giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, n. 86, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione dei tributi.

    La giurisdizione tributaria sulle controversie relative al fermo amministrativo di beni mobili registrati sussiste soltanto quando il provvedimento è fondato su crediti tributari. Se il fermo riguarda crediti non tributari, la controversia appartiene al giudice ordinario; quando le pretese sono miste, la giurisdizione va distinta in base alla natura dei singoli crediti.

  • art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973

    Con riferimento a questo aspetto le doglianze sono fondate, a mente della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

    Il concessionario può notificare direttamente la cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Tale modalità è alternativa a quella affidata ai soggetti indicati nella prima parte dell’art. 26 e non richiede che la consegna sia effettuata da un messo notificatore abilitato.

  • art. 26, penultimo comma, D.P.R. n. 602/1973

    In tale caso, la notifica si perfeziona con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincendenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dall’art. 26 cit., penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

    Nella notificazione diretta a mezzo posta la prova della consegna è fornita dall’avviso di ricevimento e la notificazione si perfeziona alla data in esso indicata, senza necessità di una separata relata. Il concessionario deve conservare per cinque anni la documentazione prevista in relazione alla modalità di notificazione utilizzata.

  • art. 156 c.p.c.

    Con riferimento alla modalità di notifica delle cartelle che il giudice del merito asserisce essere stata eseguita a mezzo di posta privata, questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato, con sentenza n. 299 del 2020, il principio, riferito alla notifica degli atti giudiziari ma estensibile anche alla notifica degli atti amministrativi, secondo cui: la notifica eseguita da licenziatario privato è nulla e non inesistente, quindi, sanabile per il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), come nella specie è avvenuto in ragione della rituale impugnazione degli atti impositivi.

    La notificazione eseguita da un licenziatario privato è affetta da nullità, non da inesistenza, e può essere sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia ritual­mente impugnato l’atto, dimostrando di averne avuto conoscenza.

Massime di principio

  • La giurisdizione sulle controversie relative al fermo amministrativo di beni mobili registrati dipende dalla natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento: spetta al giudice tributario per i crediti tributari e al giudice ordinario per quelli non tributari. Se il fermo cumula pretese di natura diversa, il giudice deve individuare la natura dei singoli crediti e trattenere o rimettere la controversia, in tutto o in parte, secondo la giurisdizione competente.
  • Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; si tratta di una modalità alternativa rispetto alla notificazione affidata ai soggetti indicati nella prima parte della disposizione.
  • Quando la cartella è notificata direttamente a mezzo posta, la notificazione si perfeziona con la ricezione risultante dall’avviso di ricevimento e non occorre una distinta relata, poiché l’avviso documenta l’esecuzione e la consegna al destinatario.
  • La notificazione di un atto amministrativo effettuata da un licenziatario privato è nulla, ma non inesistente; la nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo quando il destinatario impugna ritualmente l’atto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiRinvio pregiudiziale

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