Sentenza del 11/11/2016 n. 23043 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo che la sentenza di divisione immobiliare dovesse essere assoggettata a imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale. Secondo l'Amministrazione, il pagamento del conguaglio di Lire 360.000.000, posto a carico degli altri condividenti e previsto prima del trasferimento dell'immobile, costituiva una condizione meramente potestativa, irrilevante ai fini fiscali ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986. La Corte ha tuttavia precisato che la fattispecie riguardava una sentenza di divisione, non una sentenza sostitutiva del contratto definitivo ex art. 2932 c.c.: il conguaglio serve a riequilibrare il valore delle quote e il suo mancato pagamento non incide sull'efficacia della divisione, ma dà luogo soltanto a un credito azionabile con i normali strumenti di tutela.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha quindi ritenuto legittima l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale alla sentenza di divisione, nonostante il mancato pagamento immediato del conguaglio. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre C.G. è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 3
Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.
La Corte ha ritenuto che tale disposizione non fosse decisiva nel caso concreto, perché il pagamento del conguaglio non costituiva una condizione di efficacia della sentenza di divisione. La divisione restava ferma anche in caso di mancato pagamento, mentre il conguaglio poteva essere fatto valere come credito.
Art. 2932 del codice civile
La norma riguarda la sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso. La Corte ha distinto questa fattispecie dalla sentenza di divisione, evidenziando che nel giudizio ex art. 2932 c.c. il pagamento del prezzo può incidere sull'effetto traslativo, mentre nella divisione il conguaglio ha funzione meramente perequativa.
Art. 384, comma 2, del codice di procedura civile
La Corte ha deciso direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, disciplina dell'imposta di registro
La sentenza di divisione con attribuzione di un immobile e previsione di un conguaglio è stata ritenuta soggetta a imposta proporzionale, perché il contenuto economico dell'operazione rileva fiscalmente anche se il conguaglio non è stato ancora pagato.
Massime di principio
- Quando una sentenza scioglie una comunione e assegna un bene a uno o più condividenti prevedendo un conguaglio, il conguaglio normalmente ha funzione di riequilibrio economico delle quote e non costituisce una condizione sospensiva dell'efficacia della divisione.
- Il mancato pagamento del conguaglio, in una divisione giudiziale, non elimina necessariamente l'effetto divisorio né impedisce l'imposizione proporzionale; gli altri condividenti possono agire per ottenere il pagamento del credito.
- Ai fini fiscali occorre distinguere tra una sentenza di divisione e una sentenza ex art. 2932 c.c. che sostituisce il contratto definitivo: nel secondo caso il pagamento del prezzo può avere un'incidenza diversa sull'effetto traslativo.
- La qualificazione della clausola come condizione meramente potestativa non dipende soltanto dal fatto che il pagamento sia rimesso alla volontà di una parte, ma anche dalla natura e dagli effetti giuridici dell'atto principale.
- In situazioni analoghe, l'imposta deve essere valutata considerando il contenuto economico della sentenza e la sua funzione concreta, non esclusivamente l'avvenuto o mancato pagamento del conguaglio.
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