Sentenza del 20/01/2025 n. 374 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Rimborsi - Attività di natura finanziaria costituite all'estero - Voluntary disclosure - Dichiarazione confessoria - Euroritenuta precedentemente versata - Doppia imposizione - Rimborso - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente impugna il diniego al rimborso relativo all'indebito versamento complessivo di euro 21.311,96 (imposte, sanzioni e interessi) effettuato tramite ravvedimento operoso in relazione a maggiori imponibili per redditi di capitale provenienti da una società estera autodichiarati con procedura di voluntary disclosure. L'ufficio aveva ritenuto la questione definita in sede di adesione e quindi non più rimettibile in discussione, negando il rimborso ritenuto incompatibile con la definitività degli accordi di adesione.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio ha accolto l'appello. Ha richiamato la Cassazione, sez. tributaria, n. 738/2023 secondo cui l'irretrattabilità nella voluntary disclosure concerne il contenuto della dichiarazione confessoria (l'indicazione delle attività e degli investimenti esteri e i documenti necessari alla ricostruzione dei redditi) ma non preclude al dichiarante di richiedere il rimborso di somme già versate che comporterebbero una doppia imposizione. Nel caso di specie ciò ha giustificato il diritto del contribuente al rimborso dell'euroritenuta precedentemente versata ai sensi della normativa comunitaria e dell'art.10 d.lgs. 18 aprile 2005, n.84. La Corte ha quindi accolto l'appello e ha compensato le spese.
Norme richiamate
art.10 d.lgs. 18 aprile 2005, n.84
Norma nazionale che attua principi comunitari relativi alla tassazione e alle ritenute transfrontaliere (euroritenuta). La Corte l'ha richiamata nel senso che la normativa comunitaria/attuativa consente il riconoscimento del rimborso quando sussiste il rischio di doppia imposizione.
Cass. Sez. Tributaria, sent. n.738/2023
Principio giurisprudenziale secondo cui l'irretrattabilità nella voluntary disclosure è limitata al contenuto della dichiarazione confessoria (elenco investimenti/attività estere e documenti correlati) e non impedisce al dichiarante di chiedere il rimborso di imposte già versate che comporterebbero doppia imposizione (es. euroritenuta).
Massime di principio
- Nella voluntary disclosure l'irretrattabilità riguarda solo il contenuto della dichiarazione confessoria (la descrizione delle attività e degli investimenti esteri) e non costituisce rinuncia automatica ai diritti del contribuente a ottenere rimborsi per doppia imposizione.
- Il contribuente che abbia versato imposte all'estero o ritenute estere prima o durante la procedura di emersione può chiedere il rimborso di quanto versato se si realizza una forma di doppia imposizione, invocando la normativa comunitaria e le relative norme di attuazione (es. art.10 d.lgs. n.84/2005).
- Gli accordi di adesione o la definitività degli atti connessi alla voluntary disclosure non bloccano di per sé la procedura di rimborso quando il diritto al rimborso discende da norme comunitarie o da situazioni di doppia imposizione dimostrabili.
- Per ottenere il rimborso è importante documentare con precisione l'avvenuto versamento estero/euroritenuta e l'eventuale coincidenza dell'imponibile nella dichiarazione italiana, nonché richiamare la giurisprudenza favorevole (Cass. n.738/2023) in sede amministrativa o giurisdizionale.
- In caso di dubbi procedurali, è opportuno impugnare il diniego con tempestivo ricorso e richiedere l'applicazione del principio che tutela contro la doppia imposizione, fornendo la prova dei versamenti esteri e delle deduzioni/crediti eventualmente riconosciuti dall'ufficio.
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