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Sentenza

Sentenza del 20/01/2025 n. 201 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La cartella di pagamento notificata al CAF contestava il riconoscimento del credito d'imposta per imposte pagate in Iraq nel 2016; l'ufficio, a seguito di controllo formale (art. 36‑ter DPR 600/73), ha disconosciuto il credito ritenendo i documenti prodotti non idonei a provare la spettanza e la definitività delle imposte estere (assenza di certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera, mancata documentazione del distacco tramite lettera di incarico o contratto, mancanza di traduzione dei documenti in lingua straniera). Il contribuente ha prodotto la certificazione del sostituto d'imposta e un documento aziendale (del 15.05.2017) che attesta la dichiarazione dei redditi alle autorità fiscali irachene; il giudice di primo grado ha accolto il ricorso; l'ufficio ha impugnato in appello.

La decisione

L'appello dell'ufficio è stato respinto. Il giudice d'appello ha ritenuto che la documentazione prodotta (certificazione del sostituto d'imposta e documento aziendale che attesta la dichiarazione alle autorità fiscali irachene) fosse sufficiente a provare il pagamento definitivo delle imposte in Iraq e la sussistenza della doppia imposizione sui medesimi redditi; pertanto va riconosciuto il credito d'imposta. Confermata la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in favore dell'appellato in € 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 36‑ter DPR 600/73

    norma richiamata quale base del controllo formale automatizzato che ha portato alla rettifica della dichiarazione; tuttavia l'esito del controllo non esclude che la prova del pagamento all'estero possa essere fornita con documenti alternativi

  • art. 2 TUIR

    richiamato per il criterio della residenza fiscale in Italia del contribuente nonostante l'attività svolta all'estero

  • art. 51, comma 8‑bis TUIR

    applicato per la tassazione in Italia sulla base della retribuzione convenzionale per lavoro svolto all'estero oltre 183 giorni

  • art. 39 comma 1 lett. a D.Lgs. 471/97

    richiamato in relazione alla chiamata in solido del CAF al pagamento per le somme richieste in cartella nella formulazione vigente ratione temporis

  • art. 6 D.Lgs. 175/2014

    menzionato quale norma che ha modificato la disciplina citata dell'art. 39 D.Lgs. 471/97 nella versione applicabile

  • Circolare 9E del 05.03.2015 (prassi)

    la prassi elenca i documenti utili a fini probatori, ma la Corte precisa che non sono esaustivi né obbligatori: la prova può emergere anche da altri documenti idonei

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e principi costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.)

    richiamati per giustificare la motivazione 'concisa' della decisione e il principio che il giudice non deve esaminare analiticamente tutte le questioni se ritenute assorbite o non pertinenti alla decisione

Massime di principio

  • Il credito d'imposta per imposte pagate all'estero può essere riconosciuto anche se manca una certificazione formale rilasciata dall'autorità fiscale estera, quando risultano prodotti documenti alternativi e attendibili (es. certificazione del sostituto d'imposta e dichiarazioni aziendali) che dimostrino la dichiarazione e l'effettivo addebito dell'imposta all'estero.
  • La documentazione indicata dalla prassi amministrativa è utile ma non esauriente: l'amministrazione non può rifiutare automaticamente il riconoscimento del credito se la prova della tassazione estera emerge da altri documenti idonei.
  • La mancata traduzione di documenti in lingua straniera non è automaticamente decisiva se il contenuto probatorio è comunque chiaro e verificabile dagli atti prodotti.
  • Quando è provata la duplice imposizione sugli stessi redditi (tassazione nello Stato estero e tassazione in Italia per residenza), deve essere riconosciuto il credito d'imposta per evitare la doppia imposizione, salvo prova contraria dell'amministrazione sulla non definitività o inesistenza dell'imposta estera.
  • Il giudice può motivare in termini concisi concentrandosi sulle questioni decisive: questioni non espressamente trattate possono ritenersi assorbite se incompatibili con le risultanze ritenute probatorie e con la decisione adottata.
  • Se l'azione è promossa contro la cartella notificata al CAF, l'amministrazione può chiedere il pagamento al CAF ai sensi delle norme di responsabilità solidale, ma ciò non incide sul diritto del contribuente a ottenere il riconoscimento del credito quando la prova è fornita.

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