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Sentenza

Sentenza del 23/05/2018 n. 2370 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Controllo delle dichiarazioni - Recupero di spese per ristrutturazione edilizia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità della cartella emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, avente a oggetto il recupero di spese di ristrutturazione edilizia indicate in due dichiarazioni dei redditi relative ad anni consecutivi. Nel primo anno era stata recuperata l'intera rata dichiarata, poiché non documentata. Nel secondo anno il recupero riguardava la differenza tra l'importo inizialmente ritenuto dovuto e quello successivamente rettificato dopo le giustificazioni e la documentazione prodotte dal contribuente a seguito dell'avviso bonario.

La decisione

La cartella è stata ritenuta legittima. Il controllo automatizzato può rilevare e recuperare detrazioni non spettanti quando la documentazione richiesta non viene prodotta o non dimostra integralmente il diritto alla detrazione. È inoltre legittimo iscrivere a ruolo, per l'anno successivo, la differenza residua risultante dopo la rettifica effettuata dall'Amministrazione sulla base delle allegazioni presentate nella fase precontenziosa. Il recupero non costituisce una duplicazione, ma riflette distintamente le somme non riconosciute nei due periodi d'imposta.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973

    Controllo formale delle dichiarazioni

    La norma consente all'Amministrazione di verificare la conformità dei dati dichiarati alla documentazione prodotta e di escludere, in tutto o in parte, detrazioni e deduzioni non spettanti o non adeguatamente documentate, procedendo alla conseguente iscrizione a ruolo.

  • d.P.R. n. 600/1973

    Il sistema dei controlli sulle dichiarazioni permette di correggere gli importi dichiarati sulla base dei documenti forniti dal contribuente e di recuperare soltanto la parte della detrazione che resta non dimostrata o non spettante.

Massime di principio

  • In presenza di detrazioni edilizie, il contribuente deve conservare e produrre la documentazione idonea a dimostrare sia l'esistenza della spesa sia il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge.
  • Il controllo ex art. 36-ter può comportare il recupero totale della rata detratta se il diritto alla detrazione non è documentato.
  • Se il contribuente produce documenti dopo l'avviso bonario e l'Amministrazione riconosce solo una parte della detrazione, la cartella può legittimamente riguardare la differenza residua.
  • Il recupero effettuato su dichiarazioni di anni consecutivi deve essere valutato separatamente per ciascun periodo d'imposta: il disconoscimento di una rata in un anno non impedisce il recupero della quota non spettante nell'anno successivo.
  • La rettifica intervenuta nella fase precontenziosa non elimina necessariamente la pretesa tributaria, ma ne ridetermina l'importo sulla base della documentazione successivamente esaminata.

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