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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16267/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, laureati in medicina e iscritti a scuole di specializzazione post lauream con conseguimento del diploma prima del 2007, avevano convenuto in giudizio diverse amministrazioni statali e università assumendo di avere percepito, durante la specializzazione, una borsa di studio fissata dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 in lire 21.500.000, mai rivalutata né adeguata ogni tre anni. Sostenevano che tale importo non assicurasse l'"adeguata remunerazione" richiesta dal diritto unionale e chiedevano il risarcimento del danno per tardiva attuazione della direttiva comunitaria. In cassazione articolavano sei motivi: 1) errata negazione del diritto all'adeguamento triennale della borsa; 2) erroneo rigetto della domanda risarcitoria per inadeguatezza della remunerazione rispetto alla direttiva; 3) omessa statuizione sulla domanda di indicizzazione annuale; 4) carenza di legittimazione passiva delle amministrazioni e delle università convenute; 5) omessa pronuncia e violazione dell'art. 2948 c.c. sulla prescrizione decennale e sul dies a quo; 6) censura, in realtà argomentativa, sulla condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui per i medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 la borsa di studio non è soggetta né a incremento annuale né ad adeguamento triennale, per effetto del blocco normativo susseguitosi nel tempo e come da recente intervento delle Sezioni Unite. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, oltre che per confusione espositiva, in applicazione dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché la giurisprudenza consolidata esclude che la direttiva 93/16/CEE imponga una misura ulteriore della borsa per gli iscritti ai corsi regolati dal d.lgs. n. 257/1991. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata chiarezza sulla domanda proposta in primo grado e comunque manifestamente infondato. Il quarto è stato reputato incomprensibile quanto alla legittimazione delle amministrazioni e assorbito per le università. Il quinto è rimasto assorbito dal rigetto dei motivi precedenti, osservandosi che un diritto inesistente non può prescriversi. Il sesto non è stato esaminato perché non conteneva una vera censura. È stata inoltre rigettata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per manifesta irrilevanza. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    prevede la borsa di studio per i medici specializzandi, ma non opera nel senso invocato dai ricorrenti perché l'adeguamento annuale e triennale è stato bloccato dalla legislazione successiva per i corsi degli anni considerati

  • art. 7, comma 5, d.l. n. 384/1992 conv. in l. n. 438/1992

    ha disposto il blocco degli aggiornamenti economici, con effetti ritenuti convergenti e senza soluzione di continuità

  • art. 1, comma 33, l. n. 549/1995

    interviene nel quadro del blocco degli aggiornamenti della borsa di studio

  • art. 3, comma 36, l. n. 537/1993

    concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio

  • art. 1, comma 66, l. n. 662/1996

    concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio

  • art. 32, comma 12, l. n. 449/1997

    concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio

  • art. 22 l. n. 488/1999

    concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio

  • art. 36 l. n. 289/2002

    concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio

  • art. 39 d.lgs. n. 368/1999

    la disciplina del trattamento economico ivi prevista si applica, per effetto dei differimenti, solo dagli iscritti all'anno accademico 2006-2007

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    il motivo di ricorso può essere inammissibile se formulato in modo confuso, eterogeneo e non intellegibile

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando la censura si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato

  • art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio alla motivazione dei precedenti conformi

  • art. 2948 c.c.

    è evocato dal ricorrente per la prescrizione, ma la Corte osserva che la questione resta assorbita poiché un diritto inesistente non può prescriversi

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    regola la soccombenza e la condanna alle spese del giudizio di legittimità

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato per la regolazione della condanna solidale alle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 51, terzo comma, lett. d), l. n. 247/2012

    richiamato per la segnalazione relativa al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori

Massime di principio

  • Per i medici specializzandi iscritti ai corsi negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006, la borsa di studio resta disciplinata dal d.lgs. n. 257/1991 ma senza diritto né all'incremento annuale né all'adeguamento triennale, in ragione del blocco normativo successivamente introdotto.
  • La direttiva comunitaria in materia di formazione medica specialistica non impone, per i corsi regolati dal d.lgs. n. 257/1991, un autonomo obbligo di elevare la misura della borsa oltre quanto previsto dalla disciplina nazionale applicabile.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se è esposto in modo confuso, eterogeneo e non consente di individuare con precisione la censura, la sua corrispondenza con la decisione impugnata e i soggetti cui si riferisce.
  • Quando la censura si pone contro un orientamento giurisprudenziale consolidato e non offre argomenti nuovi idonei a superarlo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • Se la pretesa sostanziale è infondata perché il diritto azionato non sussiste, la questione della sua eventuale prescrizione resta assorbita, poiché un diritto inesistente non può estinguersi per prescrizione.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante quando la soluzione della controversia è già imposta da principi consolidati che escludono l'incidenza della questione proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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