Cassazione Civile, Ordinanza n. 16267/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, laureati in medicina e iscritti a scuole di specializzazione post lauream con conseguimento del diploma prima del 2007, avevano convenuto in giudizio diverse amministrazioni statali e università assumendo di avere percepito, durante la specializzazione, una borsa di studio fissata dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 in lire 21.500.000, mai rivalutata né adeguata ogni tre anni. Sostenevano che tale importo non assicurasse l'"adeguata remunerazione" richiesta dal diritto unionale e chiedevano il risarcimento del danno per tardiva attuazione della direttiva comunitaria. In cassazione articolavano sei motivi: 1) errata negazione del diritto all'adeguamento triennale della borsa; 2) erroneo rigetto della domanda risarcitoria per inadeguatezza della remunerazione rispetto alla direttiva; 3) omessa statuizione sulla domanda di indicizzazione annuale; 4) carenza di legittimazione passiva delle amministrazioni e delle università convenute; 5) omessa pronuncia e violazione dell'art. 2948 c.c. sulla prescrizione decennale e sul dies a quo; 6) censura, in realtà argomentativa, sulla condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui per i medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 la borsa di studio non è soggetta né a incremento annuale né ad adeguamento triennale, per effetto del blocco normativo susseguitosi nel tempo e come da recente intervento delle Sezioni Unite. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, oltre che per confusione espositiva, in applicazione dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché la giurisprudenza consolidata esclude che la direttiva 93/16/CEE imponga una misura ulteriore della borsa per gli iscritti ai corsi regolati dal d.lgs. n. 257/1991. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata chiarezza sulla domanda proposta in primo grado e comunque manifestamente infondato. Il quarto è stato reputato incomprensibile quanto alla legittimazione delle amministrazioni e assorbito per le università. Il quinto è rimasto assorbito dal rigetto dei motivi precedenti, osservandosi che un diritto inesistente non può prescriversi. Il sesto non è stato esaminato perché non conteneva una vera censura. È stata inoltre rigettata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per manifesta irrilevanza. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
prevede la borsa di studio per i medici specializzandi, ma non opera nel senso invocato dai ricorrenti perché l'adeguamento annuale e triennale è stato bloccato dalla legislazione successiva per i corsi degli anni considerati
art. 7, comma 5, d.l. n. 384/1992 conv. in l. n. 438/1992
ha disposto il blocco degli aggiornamenti economici, con effetti ritenuti convergenti e senza soluzione di continuità
art. 1, comma 33, l. n. 549/1995
interviene nel quadro del blocco degli aggiornamenti della borsa di studio
art. 3, comma 36, l. n. 537/1993
concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio
art. 1, comma 66, l. n. 662/1996
concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio
art. 32, comma 12, l. n. 449/1997
concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio
art. 22 l. n. 488/1999
concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio
art. 36 l. n. 289/2002
concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio
art. 39 d.lgs. n. 368/1999
la disciplina del trattamento economico ivi prevista si applica, per effetto dei differimenti, solo dagli iscritti all'anno accademico 2006-2007
art. 366 n. 4 c.p.c.
il motivo di ricorso può essere inammissibile se formulato in modo confuso, eterogeneo e non intellegibile
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
consente la declaratoria di inammissibilità quando la censura si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato
art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.
consente il rinvio alla motivazione dei precedenti conformi
art. 2948 c.c.
è evocato dal ricorrente per la prescrizione, ma la Corte osserva che la questione resta assorbita poiché un diritto inesistente non può prescriversi
art. 385, comma 1, c.p.c.
regola la soccombenza e la condanna alle spese del giudizio di legittimità
art. 97 c.p.c.
richiamato per la regolazione della condanna solidale alle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
art. 51, terzo comma, lett. d), l. n. 247/2012
richiamato per la segnalazione relativa al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori
Massime di principio
- Per i medici specializzandi iscritti ai corsi negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006, la borsa di studio resta disciplinata dal d.lgs. n. 257/1991 ma senza diritto né all'incremento annuale né all'adeguamento triennale, in ragione del blocco normativo successivamente introdotto.
- La direttiva comunitaria in materia di formazione medica specialistica non impone, per i corsi regolati dal d.lgs. n. 257/1991, un autonomo obbligo di elevare la misura della borsa oltre quanto previsto dalla disciplina nazionale applicabile.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se è esposto in modo confuso, eterogeneo e non consente di individuare con precisione la censura, la sua corrispondenza con la decisione impugnata e i soggetti cui si riferisce.
- Quando la censura si pone contro un orientamento giurisprudenziale consolidato e non offre argomenti nuovi idonei a superarlo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- Se la pretesa sostanziale è infondata perché il diritto azionato non sussiste, la questione della sua eventuale prescrizione resta assorbita, poiché un diritto inesistente non può estinguersi per prescrizione.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante quando la soluzione della controversia è già imposta da principi consolidati che escludono l'incidenza della questione proposta.
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