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Sentenza

Sentenza n. 4346/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento n. 1142 del 22 settembre 2023 di diniego della domanda di visto per reingresso su territorio nazionale emesso dall’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese, nonché di ogni altro atto ad esso direttamente od indirettamente connesso, conseguente e/o presupposto.

Giustizia amministrativa202316327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di reingresso in Italia emesso dall’Ambasciata d’Italia in Cina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva lavorato in Italia dal 2008 ed era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Dopo avere chiesto il rinnovo del permesso nel 2019, aveva ottenuto il rinvio dell’appuntamento presso la Questura di Milano, poiché si trovava in Cina per assistere il figlio malato. Avendo smarrito la ricevuta della domanda di rinnovo, aveva ottenuto un visto temporaneo, era rientrata in Italia, aveva denunciato lo smarrimento e, l’11 dicembre 2019, aveva ottenuto dalla Questura un titolo di soggiorno provvisorio valido fino al 15 febbraio 2020. A causa delle restrizioni connesse alla pandemia era poi rimasta in Cina e aveva presentato domanda di visto di reingresso soltanto nel maggio 2023. L’Ambasciata aveva negato il visto perché la Questura di Milano non aveva rilasciato il necessario nulla osta, ritenendo insussistenti i presupposti dell’art. 8, commi 3 e 4, d.P.R. 394/1999. Il parere negativo della Questura richiamava l’archiviazione della domanda di rinnovo per mancata presentazione dell’interessata al foto-segnalamento e all’identificazione. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per sviamento, incompleta istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità, sostenendo di essersi presentata presso la Questura l’11 dicembre 2019 e che la prolungata permanenza in Cina dipendeva dalle restrizioni pandemiche, non da disinteresse al reingresso. L’Amministrazione ha eccepito anche la nullità della procura alle liti.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di nullità della procura, rilevando che la procura era stata sottoscritta in Cina davanti a un pubblico ufficiale locale e munita di apostille, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia dalla legge n. 1253/1966. Nel merito ha accolto il primo motivo e annullato il diniego. Dagli atti risultava, e l’Amministrazione non lo contestava, l’omessa preventiva comunicazione del preavviso di rigetto. L’art. 10-bis l. 241/1990 era applicabile ratione temporis al procedimento, conclusosi prima dell’entrata in vigore del d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024. Non era applicabile la sanatoria processuale prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il potere esercitato aveva natura discrezionale. L’Amministrazione avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio e verificare se le circostanze dedotte dalla richiedente, relative agli inconvenienti nella procedura di rinnovo e alla tempistica della domanda di reingresso, potessero giustificare la situazione maturata. L’accoglimento della censura procedimentale ha comportato l’annullamento del provvedimento, senza necessità di ulteriore esame decisivo delle altre doglianze. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto era applicabile al procedimento di rilascio del visto, secondo la disciplina ratione temporis vigente, e la sua omissione ha viziato il diniego.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La non annullabilità per vizi formali non opera quando l’Amministrazione esercita un potere discrezionale e il contraddittorio omesso avrebbe potuto incidere sulla valutazione delle circostanze rilevanti.

  • art. 8, commi 3 e 4, d.P.R. 394/1999

    La disposizione è stata richiamata quale base normativa del procedimento di visto di reingresso e del necessario nulla osta della Questura.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    L’apostille apposta sulla procura sottoscritta all’estero ne ha consentito il riconoscimento ai fini processuali.

  • legge 1253/1966

    Ha reso esecutiva nell’ordinamento italiano la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

  • d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024

    La disciplina successiva non era applicabile, poiché il procedimento si era concluso anteriormente alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto di reingresso, quando trova applicazione ratione temporis l’art. 10-bis l. 241/1990, l’Amministrazione deve comunicare preventivamente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
  • L’omissione del preavviso di rigetto non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 quando il potere esercitato ha natura discrezionale e il contraddittorio avrebbe potuto consentire la valutazione di circostanze giustificative potenzialmente rilevanti.
  • In presenza di un potere discrezionale, l’Amministrazione deve esaminare, anche attraverso il contraddittorio procedimentale, le circostanze dedotte dall’interessato che possano spiegare le irregolarità del procedimento di rinnovo del titolo di soggiorno e la tempistica della richiesta di reingresso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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