Sentenza del 03/05/2016 n. 3843 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Sentenza di condanna al pagamento di penale - Imposta proporzionale - Si applica - Principio di alternatività IVA registro - Non si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale di una sentenza di condanna al pagamento di una penale. Il ricorrente contestava l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale, sostenendo l’operatività del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. La penale, tuttavia, costituisce una somma fuori campo IVA ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633/1972 e, non essendo soggetta a IVA, non beneficia dell’esclusione o dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa prevista per gli atti soggetti a IVA.
La decisione
È stata ritenuta corretta l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3 per cento alla sentenza di condanna al pagamento della penale. In base al combinato disposto dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto, gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori sono soggetti all’imposta proporzionale. Il principio di alternatività IVA-registro non si applica perché la penale è fuori campo IVA.
Norme richiamate
Art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Gli atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura sono soggetti all'imposta di registro.
Le sentenze di condanna aventi contenuto patrimoniale sono soggette a imposta di registro secondo la misura prevista dalla Tariffa allegata al decreto.
Art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori: imposta proporzionale del 3 per cento.
La sentenza che condanna al pagamento di una penale sconta l'imposta di registro proporzionale nella misura del 3 per cento.
Art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le somme dovute a titolo di penalità in relazione a obbligazioni contrattuali sono escluse dalla base imponibile IVA.
La penale è fuori campo IVA; di conseguenza, non opera il principio di alternatività IVA-registro e resta applicabile l'imposta di registro proporzionale sulla sentenza di condanna.
Massime di principio
- Le sentenze di condanna al pagamento di somme sono normalmente soggette a imposta di registro proporzionale, salvo specifiche disposizioni di esenzione o di applicazione dell’imposta in misura fissa.
- Le somme qualificate come penali contrattuali, essendo fuori campo IVA, non impediscono l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale alla relativa sentenza di condanna.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro opera quando l’operazione è effettivamente soggetta a IVA; non si applica alle somme meramente escluse o fuori campo IVA.
- Per determinare il tributo occorre distinguere tra corrispettivo soggetto a IVA, somma esclusa dalla base imponibile IVA e somma completamente fuori campo IVA: solo nel primo caso può assumere rilievo l’alternatività IVA-registro.
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