Cassazione Civile, Ordinanza n. 22766/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce in un procedimento di equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile in materia condominiale, riassunto davanti alla Corte di appello di Perugia dopo un precedente intervento della Cassazione che aveva accolto il ricorso limitatamente alla liquidazione delle spese del grado di merito. La Corte territoriale, all'esito del rinvio, aveva liquidato le spese di lite complessivamente in euro 1.599, ripartite tra grado di merito, giudizio di legittimità e giudizio di rinvio. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c., e dei d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, perché la liquidazione sarebbe stata effettuata in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dalle tabelle applicabili. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo solo nei limiti relativi alla liquidazione delle spese del grado di merito e del giudizio di legittimità, osservando che nei processi di equa riparazione le spese vanno liquidate secondo i parametri dei processi contenziosi e che non può essere liquidato un compenso inferiore ai minimi tabellari. Ha invece escluso la censura con riferimento al giudizio di rinvio, ritenendo che per tale fase l'importo liquidato non fosse inferiore ai minimi. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato limitatamente ai profili accolti e la causa è stata decisa nel merito, rideterminando le spese del grado di merito in euro 1.198,50 oltre euro 8 per esborsi e quelle del giudizio di legittimità in euro 645 oltre euro 27 per esborsi, con maggiorazione per spese generali e accessori di legge, e con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il solo parziale accoglimento.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato quale base per la regolazione delle spese di lite a carico della parte soccombente
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato per sostenere che il compenso professionale deve essere determinato secondo i criteri e i parametri applicabili
d.m. n. 55/2014
indicato come fonte dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte ribadisce che non si può scendere sotto i minimi tabellari
d.m. n. 37/2018
richiamato insieme al d.m. n. 55/2014 quale fonte regolativa dei parametri di liquidazione
Cass. n. 11918/2022
richiamata a sostegno del principio secondo cui nei processi di equa riparazione le spese si liquidano secondo i parametri dei processi contenziosi
Cass. n. 38506/2021
richiamata per il principio del divieto di liquidazione sotto i minimi tabellari
Cass. n. 1421/2021
richiamata per il principio del divieto di liquidazione sotto i minimi tabellari
Cass. n. 10932/2022
richiamata come precedente conforme sul divieto di scendere sotto i minimi tabellari
Cass. n. 35825/2021
richiamata come precedente conforme sul divieto di scendere sotto i minimi tabellari
Cass. n. 25177/2021
richiamata come precedente conforme sul divieto di scendere sotto i minimi tabellari
Cass. n. 6345/2020
richiamata per il criterio di determinazione del valore della fase di rinvio sulla base del c.d. disputandum
Massime di principio
- Nei procedimenti di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese di lite deve avvenire secondo i parametri previsti per i processi contenziosi e non può discostarsene in modo da scendere sotto i minimi tabellari.
- La violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese integra vizio denunciabile in cassazione e comporta la cassazione della statuizione limitatamente alla parte illegittima.
- Quando il ricorso è accolto solo in relazione ad alcune voci di spese, la cassazione può essere parziale e la Corte può decidere nel merito rideterminando direttamente gli importi dovuti.
- Per la fase di rinvio, il valore della controversia va determinato secondo il criterio del disputandum, cioè con riferimento al differenziale oggetto della specifica fase processuale.
- La soccombenza parziale può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
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