Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22766/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce in un procedimento di equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile in materia condominiale, riassunto davanti alla Corte di appello di Perugia dopo un precedente intervento della Cassazione che aveva accolto il ricorso limitatamente alla liquidazione delle spese del grado di merito. La Corte territoriale, all'esito del rinvio, aveva liquidato le spese di lite complessivamente in euro 1.599, ripartite tra grado di merito, giudizio di legittimità e giudizio di rinvio. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c., e dei d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, perché la liquidazione sarebbe stata effettuata in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dalle tabelle applicabili. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo solo nei limiti relativi alla liquidazione delle spese del grado di merito e del giudizio di legittimità, osservando che nei processi di equa riparazione le spese vanno liquidate secondo i parametri dei processi contenziosi e che non può essere liquidato un compenso inferiore ai minimi tabellari. Ha invece escluso la censura con riferimento al giudizio di rinvio, ritenendo che per tale fase l'importo liquidato non fosse inferiore ai minimi. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato limitatamente ai profili accolti e la causa è stata decisa nel merito, rideterminando le spese del grado di merito in euro 1.198,50 oltre euro 8 per esborsi e quelle del giudizio di legittimità in euro 645 oltre euro 27 per esborsi, con maggiorazione per spese generali e accessori di legge, e con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il solo parziale accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale base per la regolazione delle spese di lite a carico della parte soccombente

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato per sostenere che il compenso professionale deve essere determinato secondo i criteri e i parametri applicabili

  • d.m. n. 55/2014

    indicato come fonte dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte ribadisce che non si può scendere sotto i minimi tabellari

  • d.m. n. 37/2018

    richiamato insieme al d.m. n. 55/2014 quale fonte regolativa dei parametri di liquidazione

  • Cass. n. 11918/2022

    richiamata a sostegno del principio secondo cui nei processi di equa riparazione le spese si liquidano secondo i parametri dei processi contenziosi

  • Cass. n. 38506/2021

    richiamata per il principio del divieto di liquidazione sotto i minimi tabellari

  • Cass. n. 1421/2021

    richiamata per il principio del divieto di liquidazione sotto i minimi tabellari

  • Cass. n. 10932/2022

    richiamata come precedente conforme sul divieto di scendere sotto i minimi tabellari

  • Cass. n. 35825/2021

    richiamata come precedente conforme sul divieto di scendere sotto i minimi tabellari

  • Cass. n. 25177/2021

    richiamata come precedente conforme sul divieto di scendere sotto i minimi tabellari

  • Cass. n. 6345/2020

    richiamata per il criterio di determinazione del valore della fase di rinvio sulla base del c.d. disputandum

Massime di principio

  • Nei procedimenti di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese di lite deve avvenire secondo i parametri previsti per i processi contenziosi e non può discostarsene in modo da scendere sotto i minimi tabellari.
  • La violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese integra vizio denunciabile in cassazione e comporta la cassazione della statuizione limitatamente alla parte illegittima.
  • Quando il ricorso è accolto solo in relazione ad alcune voci di spese, la cassazione può essere parziale e la Corte può decidere nel merito rideterminando direttamente gli importi dovuti.
  • Per la fase di rinvio, il valore della controversia va determinato secondo il criterio del disputandum, cioè con riferimento al differenziale oggetto della specifica fase processuale.
  • La soccombenza parziale può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.