Sentenza n. 460/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento: - della determinazione del responsabile del servizio edilizia privata - Suape - edilizia pubblica del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 7 luglio 2020 avente ad oggetto “Annullamento in regime di autotutela ex art. 21-nonies Legge n° 241/1990 del titolo abilitativo formatosi a seguito del procedimento in autocertificazione ex L.R. n° 24/2016-per la realizzazione di un’area di sosta temporanea attrezzata a fini turistici, custodita all'aperto ai sensi dell'art. 21 comma 2 della L.R. n° 16/2017 – Pratica n° -OMISSIS---OMISSIS-- -OMISSIS-”; - della nota del responsabile del servizio edilizia privata - Suape - edilizia pubblica del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- dell’8 luglio 2020 di riscontro alle osservazioni presentate alla comunicazione di avvio del procedimento da parte del ricorrente; - dell’ordinanza di demolizione del responsabile del servizio edilizia privata - Suape - edilizia pubblica del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-del 24 luglio 2020 con la quale è stata ordinata la rimozione di “una area di sosta temporanea attrezzata a fini turistici, custodita all'aperto, ai sensi dell'art.21 comma 2 della L.R. n° 16/2017 in loc. -OMISSIS-”; - “per quanto occorrer possa”, del verbale (non conosciuto) di sopralluogo e accertamento tecnico eseguito dal responsabile del servizio tecnico del Comune di -OMISSIS- e dal responsabile della Polizia locale in data 21 luglio 2020 (prot. -OMISSIS-/2020); - nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, collegati e consequenziali anche non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte resistente all'udienza pubblica del 28 gennaio 2026. Non sono stati esaminati i motivi di ricorso né la legittimità degli atti comunali impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della complessità della vicenda e della richiesta della parte resistente.
Atto impugnato: annullamento in autotutela del titolo abilitativo formatosi mediante procedimento in autocertificazione per la realizzazione di un'area di sosta temporanea attrezzata a fini turistici, successiva ordinanza di demolizione e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare dell'impresa individuale ha impugnato la determinazione comunale del 7 luglio 2020, adottata ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, con cui era stato annullato in autotutela il titolo abilitativo formatosi a seguito di un procedimento in autocertificazione per la realizzazione di un'area di sosta temporanea attrezzata a fini turistici. Sono stati inoltre impugnati la nota comunale di riscontro alle osservazioni presentate in sede procedimentale, l'ordinanza di demolizione del 24 luglio 2020, il verbale di sopralluogo e accertamento tecnico e gli ulteriori atti presupposti, collegati e consequenziali. Il testo della sentenza non riporta i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse senza esame del merito.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La determinazione impugnata era formalmente qualificata dall'amministrazione come annullamento in autotutela ai sensi di tale disposizione; la sentenza non ne esamina i presupposti applicativi.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando siano stati impugnati provvedimenti amministrativi potenzialmente lesivi, purché tale carenza di interesse risulti acquisita al giudizio.
- La dichiarazione processuale della parte resistente circa la sopravvenuta carenza di interesse può essere posta a fondamento della definizione del giudizio per improcedibilità quando il giudice ne ritenga sussistenti i presupposti.
- La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame dei motivi di ricorso e della legittimità sostanziale degli atti impugnati.
- Le spese possono essere compensate in presenza di una vicenda processuale complessa, anche a fronte della definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
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