Tribunale, Sentenza T-3/20
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 dicembre 2020. — Forbo Financial Services AG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Canoleum – Marchio internazionale denominativo anteriore MARMOLEUM – Impedimento alla registrazione relativo – Deposito tardivo della memoria contenente i motivi del ricorso – Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Richiesta di restitutio in integrum – Malattia improvvisa dell’avvocato che rappresenta il ricorrente – Dovere di diligenza – Valore probatorio di una dichiarazione resa in forma solenne dall’avvocato. — Causa T-3/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto una richiesta di restitutio in integrum e dichiarato irricevibile il ricorso per il deposito tardivo della memoria dei motivi. La Corte del merito censura l’approccio eccessivamente restrittivo seguito nella valutazione delle dichiarazioni solenni rese dall’avvocato e dalla coniuge, ritenendo che nel caso concreto esse non potessero essere scartate in blocco. Viene così riconosciuto che un’improvvisa malattia, adeguatamente dimostrata, può giustificare il mancato rispetto del termine. L’EUIPO è condannato alle spese.
Marchio UE – restitutio in integrum per deposito tardivo della memoria dei motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, a causa di improvvisa malattia dell’avvocato rappresentante, e valore probatorio delle dichiarazioni rese in forma solenne
La questione giuridica
Se, ai fini della restitutio in integrum ex articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001, l’improvvisa malattia dell’avvocato che rappresenta la parte possa costituire un evento imprevedibile idoneo a giustificare il mancato rispetto del termine per il deposito della memoria contenente i motivi del ricorso; se la commissione di ricorso abbia applicato criteri troppo rigorosi nel valutare la prova di tale malattia e delle circostanze connesse; e quale valore probatorio debba essere attribuito alle dichiarazioni rese in forma solenne dall’avvocato interessato e dalla sua coniuge.
Principio di diritto
In materia di restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001, una malattia improvvisa dell’avvocato rappresentante può costituire un evento eccezionale e imprevedibile idoneo a giustificare il mancato rispetto di un termine, purché la parte e il suo rappresentante abbiano agito con tutta la diligenza dovuta nelle circostanze. La commissione di ricorso non può, tuttavia, svalutare automaticamente le dichiarazioni rese in forma solenne dall’avvocato interessato e dalla sua coniuge, né esigere prove supplementari irragionevoli quando i fatti attengono a un evento singolo, accidentale e sfera privata dell’interessato; tali dichiarazioni, se coerenti, univoche e credibili, possono essere sufficienti. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse applicato criteri troppo rigorosi e ha annullato la decisione che aveva respinto la restitutio in integrum e dichiarato irricevibile il ricorso.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio dell’Unione europea – restitutio in integrum per deposito tardivo della memoria dei motivi del ricorso
La causa riguarda un ricorso proposto da Forbo Financial Services AG avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a una domanda di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale è chiamato a valutare se il mancato deposito tempestivo della memoria contenente i motivi del ricorso potesse essere rimediato mediante restitutio in integrum, alla luce dell’improvvisa malattia dell’avvocato incaricato e del valore probatorio delle dichiarazioni rese in forma solenne.
Fatti e procedimento amministrativo
Windmöller aveva chiesto la registrazione del segno denominativo "Canoleum" per prodotti delle classi 19 e 27. Forbo aveva proposto opposizione fondandola sul marchio internazionale anteriore "MARMOLEUM", invocando il rischio di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poi corrispondente al regolamento n. 2017/1001.
La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione con decisione del 12 febbraio 2019. Forbo aveva proposto ricorso dinanzi all’EUIPO il 9 aprile 2019, ma aveva depositato la memoria dei motivi soltanto il 26 giugno 2019, oltre il termine quadrimestrale previsto dall’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001. Aveva quindi chiesto la restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 104 del medesimo regolamento, sostenendo che il proprio avvocato non aveva potuto provvedere in tempo a causa di una malattia grave e improvvisa.
Decisione della commissione di ricorso
La seconda commissione di ricorso aveva dichiarato ammissibile la richiesta ma l’aveva respinta nel merito. Essa aveva ritenuto non dimostrato che l’avvocato avesse esercitato tutta la diligenza dovuta, osservando in particolare che:
- le dichiarazioni solenni dell’avvocato e della coniuge avevano valore probatorio limitato;
- mancava un certificato medico;
- non era provato che l’avvocato non potesse chiedere assistenza a un collega dello studio;
- non era provato che non vi fossero colleghi disponibili;
- non era dimostrato che la memoria fosse già stata finalizzata e approvata al momento della malattia.
Sulla base dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato 2018/625, la commissione aveva dunque dichiarato irricevibile il ricorso.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, che impone il deposito della memoria dei motivi entro quattro mesi;
- l’articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001 sulla restitutio in integrum, che richiede la prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze e disciplina termini, motivazione e pagamento della tassa;
- l’articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001, che ammette la dichiarazione resa in forma solenne come mezzo di prova;
- l’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/625, che impone l’irricevibilità del ricorso se la memoria dei motivi non è stata presentata tempestivamente.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ricorda che l’espressione "tutta la diligenza dovuta nelle circostanze" impone l’adozione di un sistema interno di controllo delle scadenze, ma che eventi eccezionali e imprevedibili possono giustificare la restitutio in integrum. Ribadisce inoltre che le condizioni di cui all’articolo 104 devono essere interpretate restrittivamente, perché i termini sono di ordine pubblico e la loro rimessione in termini incide sulla certezza del diritto.
Tuttavia, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso non aveva realmente messo in discussione il sistema di monitoraggio dei termini adottato dallo studio legale, né aveva fondato la propria decisione su una carenza organizzativa generale. Il punto decisivo era invece la valutazione della prova dell’evento improvviso e delle sue conseguenze pratiche.
Su questo profilo, il Tribunale censura la commissione per avere, in sostanza, negato a priori ogni credibilità alle dichiarazioni solenni prodotte, solo perché provenivano dall’avvocato interessato e dalla sua coniuge. Secondo il Tribunale:
- una dichiarazione solenne resa da un avvocato, se coerente, univoca e priva di contraddizioni, può costituire una prova solida;
- l’interesse personale dell’avvocato al buon esito della richiesta non basta, da solo, a privare la sua dichiarazione di credibilità;
- la coniuge, pur non essendo una testimone neutrale, può ragionevolmente riferire fatti relativi a un incidente avvenuto nella sfera privata dell’interessato;
- in un caso come quello di specie, non era ragionevole esigere necessariamente un certificato medico o altri elementi di prova supplementari difficilmente disponibili.
Il Tribunale accoglie anche l’argomento secondo cui, date le circostanze descritte, l’avvocato non poteva realisticamente delegare immediatamente un collega né si poteva pretendere che la coniuge organizzasse tempestivamente una sostituzione. Parimenti, la commissione non poteva rimproverare alla ricorrente di non avere prodotto in sede amministrativa ulteriori prove circa la finalizzazione e approvazione della memoria, tenuto conto della credibilità intrinseca della dichiarazione dell’avvocato e del successivo riscontro documentale emerso nel giudizio.
Decisione e effetti
Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nel negare il beneficio della restitutio in integrum. La decisione impugnata viene quindi annullata e l’EUIPO è condannato alle spese.
Principi utili in pratica
La pronuncia è rilevante perché precisa che, in un procedimento dinanzi all’EUIPO, una malattia improvvisa dell’avvocato può integrare una causa eccezionale ai fini della rimessione in termini, purché l’evento e la diligenza siano plausibilmente dimostrati. Per la pratica professionale, la decisione segnala che le dichiarazioni solenni non possono essere escluse in modo automatico: il loro valore va apprezzato caso per caso, soprattutto quando descrivono fatti personali e accidentali difficilmente documentabili con prove “esterne".
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