Tribunale, Sentenza T-442/17
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020. — RN contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Coniuge superstite – Pensione di reversibilità – Articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto – Presupposti di ammissibilità – Durata del matrimonio – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione in base all’età – Proporzionalità – Nozione di “coniuge”. — Causa T-442/17 RENV
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale, dopo il rinvio conseguente all’impugnazione della Commissione, annulla il diniego della pensione di reversibilità chiesta da RN. Pur respingendo il primo e il terzo motivo, accoglie l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, ritenendolo contrario ai principi di parità di trattamento e non discriminazione in base all’età. Il Tribunale esclude tuttavia che la ricorrente possa far valere il primo matrimonio o una convivenza di fatto ai fini del diritto alla prestazione.
Pensione di reversibilità del coniuge superstite di un ex funzionario: illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto per discriminazione indiretta in base all’età e violazione della parità di trattamento, nonché interpretazione della nozione di "coniuge".
La questione giuridica
Se, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità prevista dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto, debba essere cumulata la durata di due matrimoni successivi tra le stesse persone; se l’articolo 20 dell’allegato VIII sia legittimo alla luce dei principi di parità di trattamento, non discriminazione in base all’età e proporzionalità; e se la nozione di "coniuge" possa ricomprendere una convivenza more uxorio o un’unione non registrata.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, nella parte in cui subordina la pensione di reversibilità del coniuge superstite di un ex funzionario a un matrimonio durato almeno cinque anni senza prevedere eccezioni, introduce una disparità di trattamento tra situazioni comparabili non giustificata né dall’obiettivo di prevenire le frodi né da quello di preservare l’equilibrio finanziario del regime pensionistico, e realizza una discriminazione indiretta fondata sull’età; tale disposizione è quindi illegittima e la decisione di rigetto fondata su di essa va annullata. Resta invece escluso che il termine "coniuge" possa estendersi a una mera convivenza more uxorio non registrata.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 79 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articoli 20, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio
Pensione di reversibilità del coniuge superstite di un ex funzionario: art. 20 dell’allegato VIII dello Statuto
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da RN contro la Commissione europea, relativo al diniego di una pensione di reversibilità dopo il decesso del suo ex coniuge, già funzionario dell’Unione. Il Tribunale decide dopo un rinvio conseguente all’annullamento, in sede di impugnazione, della precedente sentenza del Tribunale della funzione pubblica.
Fatti e iter procedurale
RN e il funzionario avevano convissuto more uxorio dal 1985, avevano un figlio nel 1987, si erano sposati nel 1988, divorziando nel 1996. Nel 2012 si erano risposati tra loro; nel frattempo l’ex coniuge era stato sposato con una terza persona tra il 1998 e il 2011. Dopo il decesso dell’ex funzionario nel 2014, la Commissione aveva respinto la domanda di pensione di reversibilità perché il secondo matrimonio era stato contratto dopo la cessazione dal servizio e non era durato cinque anni.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama:
- l’articolo 79 dello Statuto;
- gli articoli 18, 20 e 27 dell’allegato VIII dello Statuto;
- l’articolo 1 quinquies dello Statuto;
- gli articoli 20, 21 e 52 della Carta. L’articolo 18 prevede una durata minima di un anno se il matrimonio è stato contratto prima della cessazione dal servizio; l’articolo 20 estende il diritto ai matrimoni successivi alla cessazione, ma solo se durati almeno cinque anni; l’articolo 27 disciplina il coniuge divorziato titolare di alimenti.
Oggetto del contenzioso dopo il rinvio
Dopo la sentenza sull’impugnazione, il Tribunale chiarisce che deve riesaminare i motivi non definitivamente decisi. Conferma che la domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo non ha contenuto autonomo e che conta, ai fini del giudizio, la decisione iniziale della Commissione.
Primo motivo: interpretazione degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII
Il Tribunale respinge la tesi di RN secondo cui si dovrebbero sommare i due periodi matrimoniali con lo stesso funzionario per raggiungere la soglia quinquennale dell’articolo 20. Richiama la sentenza sull’impugnazione, secondo cui l’articolo 20 non consente di considerare il primo matrimonio sciolto con divorzio né impone all’amministrazione di cumulare periodi distinti di matrimonio. La Commissione aveva quindi correttamente verificato solo la durata del secondo matrimonio.
Secondo motivo: eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII
Il Tribunale dichiara ricevibile l’eccezione di illegittimità, perché proposta in un ricorso principale ammissibile, contro un atto individuale lesivo, e con nesso sufficiente con la norma generale che ne costituisce il fondamento.
Sul merito, osserva che gli articoli 18 e 20 trattano in modo diverso situazioni comparabili, poiché il criterio distintivo è soltanto la data del matrimonio rispetto alla cessazione dal servizio. La natura giuridica del vincolo matrimoniale è identica; il diverso trattamento incide sui coniugi superstiti di ex funzionari sposati dopo la cessazione dal servizio, che devono rispettare una soglia di cinque anni invece di un anno.
Quanto alla giustificazione, il Tribunale esclude che la differenza sia ragionevole e proporzionata:
- la prevenzione delle frodi può legittimare una durata minima, ma non una presunzione generale e assoluta di frode per i matrimoni inferiori a cinque anni, senza eccezioni;
- la Commissione e il Parlamento non hanno dimostrato che il rischio di frode aumenti davvero dopo la cessazione dal servizio;
- la disciplina non consente di valorizzare elementi oggettivi che provino la buona fede del matrimonio, a differenza di quanto avviene in altre ipotesi dello Statuto;
- l’obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario del regime pensionistico non può, da solo, giustificare la disparità e comunque non è stato provato alcun rischio concreto.
Il Tribunale conclude che l’articolo 20 viola il principio generale di parità di trattamento e il principio di non discriminazione in base all’età, perché il requisito quinquennale penalizza soprattutto i coniugi di ex funzionari, generalmente più anziani al momento del matrimonio. La disposizione è dunque illegittima e priva di base la decisione impugnata.
Terzo motivo: nozione di "coniuge"
Il Tribunale respinge anche la tesi secondo cui la nozione di coniuge dovrebbe estendersi alla convivenza more uxorio. Ricorda che il diritto alla pensione di reversibilità spetta al "coniuge" nel senso di rapporto giuridico civile fondato sul matrimonio; le unioni di fatto non sono assimilabili, salvo i casi espressamente previsti per le unioni registrate ai sensi dell’articolo 1 quinquies dello Statuto. Nel caso concreto, RN non aveva invocato un’unione registrata e, peraltro, il funzionario era stato sposato con terzi fino al 2011. Il Tribunale riafferma che non gli compete estendere per via interpretativa il concetto di coniuge oltre il testo dello Statuto.
Decisione e spese
Accolto il secondo motivo, il Tribunale annulla la decisione della Commissione del 24 settembre 2014. La Commissione è condannata alle spese della procedura iniziale e di quella su rinvio; per il procedimento di impugnazione, ciascuna parte sopporta le proprie spese; il Parlamento sopporta le proprie spese nei procedimenti in cui è intervenuto.
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