Tribunale, Sentenza T-430/18
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 16 dicembre 2020. — American Airlines, Inc. contro Commissione europea. — Concorrenza – Concentrazioni – Mercato del trasporto aereo – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e l’accordo SEE – Impegni – Decisione che concede diritti acquisiti – Errore di diritto – Nozione di uso adeguato. — Causa T-430/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di American Airlines contro la decisione della Commissione che ha concesso diritti acquisiti a Delta Air Lines nel quadro della concentrazione US Airways/American Airlines. Il punto centrale è l’interpretazione della clausola sugli "usi adeguati" delle bande orarie: il Tribunale conferma che, nel contesto degli impegni in questione, essa va letta come assenza di "uso improprio" e non come piena conformità all’offerta. Di conseguenza, la Commissione ha correttamente approvato i diritti acquisiti. La pronuncia è rilevante per la redazione e lettura degli impegni in materia di fusioni nel settore aereo.
Concorrenza – controllo delle concentrazioni: interpretazione della nozione di "uso adeguato" delle bande orarie ai fini della concessione di diritti acquisiti negli impegni allegati a una decisione di autorizzazione di una concentrazione nel trasporto aereo.
La questione giuridica
Se, nell’interpretazione degli impegni allegati alla decisione di autorizzazione di una concentrazione, la nozione di "uso adeguato" delle bande orarie debba essere intesa come semplice assenza di "uso improprio" ai sensi della clausola specifica sugli abusi, oppure come utilizzo conforme all’offerta presentata dal nuovo entrante; e, in conseguenza, se la Commissione abbia correttamente approvato la concessione dei diritti acquisiti a Delta Air Lines.
Principio di diritto
Nel contesto di un’autorizzazione di concentrazione subordinata a impegni, la nozione di "uso adeguato" delle bande orarie può essere interpretata come assenza di "uso improprio" quando il testo degli impegni, il formulario MC, la struttura sistematica delle clausole e la finalità di rendere attrattiva la misura correttiva lo consentono; la Commissione non commette errore di diritto nel concedere diritti acquisiti al nuovo entrante se il suo utilizzo delle bande orarie non integra un uso improprio ai sensi della clausola pertinente, anche se non coincide integralmente con l’offerta iniziale.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Regolamento (CE) n. 802/2004
- Articolo 20, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 802/2004
- Allegato IV del regolamento (CE) n. 802/2004 (formulario MC)
- Regolamento (CEE) n. 95/93
- Articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 95/93
- Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento sulle concentrazioni e del regolamento di esecuzione
Concorrenza – controllo delle concentrazioni: nozione di "uso adeguato" delle bande orarie e diritti acquisiti
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da American Airlines contro una decisione della Commissione adottata nel quadro della concentrazione US Airways/American Airlines. La controversia concerne l’interpretazione degli impegni relativi alla cessione di bande orarie aeroportuali sulla rotta Londra Heathrow–Filadelfia e, in particolare, la condizione per l’attribuzione dei cosiddetti diritti acquisiti al nuovo entrante Delta Air Lines.
Fatti e procedimento amministrativo
La concentrazione notificata nel 2013 aveva suscitato seri dubbi di compatibilità con il mercato interno quanto alla rotta a lungo raggio Londra–Filadelfia. Per dissipare tali dubbi, le parti della fusione presentarono più versioni di impegni, progressivamente modificate nel corso di luglio 2013.
La Commissione insistette affinché gli impegni includessero diritti acquisiti sulle bande orarie, ritenendo tale elemento necessario per rendere la misura correttiva sufficientemente attraente per un nuovo entrante. Gli impegni finali, allegati alla decisione di autorizzazione del 5 agosto 2013, prevedevano che, dopo un periodo di utilizzo di sei stagioni IATA consecutive, il potenziale entrante potesse ottenere diritti acquisiti, subordinatamente ad approvazione della Commissione e del mandatario indipendente.
Delta Air Lines presentò un’offerta formale nel 2014, fu valutata idonea e ottenne l’assegnazione delle bande orarie. Nel 2018, a seguito di contestazioni di American Airlines sull’asserito mancato utilizzo conforme all’offerta, la Commissione adottò la decisione C(2018) 2788 final, accertando che Delta aveva fatto un uso adeguato delle bande orarie e approvando la concessione dei diritti acquisiti.
Normativa e documenti rilevanti
La pronuncia si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 139/2004 sul controllo delle concentrazioni e del regolamento di esecuzione (CE) n. 802/2004, in particolare quanto al formulario MC che le parti devono depositare al momento della proposta di impegni. Il Tribunale richiama anche il regolamento (CEE) n. 95/93 sulle bande orarie negli aeroporti, soprattutto l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, sul principio "use it or lose it".
Rilevanti, inoltre, la decisione di autorizzazione del 2013 e gli impegni finali allegati, nei quali la clausola 1.9 disciplinava l’uso delle bande orarie durante il periodo di utilizzo, la clausola 1.10 definiva i diritti acquisiti in caso di "uso adeguato", e la clausola 1.13 definiva l’"uso improprio".
Questioni sottoposte al Tribunale
American Airlines deduceva due motivi principali:
- la Commissione avrebbe errato nell’interpretare la nozione di "uso adeguato", che secondo la ricorrente avrebbe dovuto significare uso conforme all’offerta del potenziale entrante;
- la Commissione non avrebbe considerato tutti gli elementi pertinenti per decidere sulla concessione dei diritti acquisiti.
La questione centrale era quindi stabilire quale fosse il corretto criterio interpretativo dell’espressione "uso adeguato" nella clausola 1.10 degli impegni finali.
Ragionamento del Tribunale: interpretazione letterale, sistematica e teleologica
Il Tribunale osserva innanzitutto che i termini "uso adeguato" non sono definiti negli impegni finali. Né il solo dato letterale né la sola struttura testuale sono decisivi: l’espressione può, in astratto, essere letta sia come equivalenza con l’assenza di "uso improprio" sia come riferimento a un uso conforme all’offerta.
Il Tribunale valorizza poi il terzo comma degli impegni finali, secondo cui essi devono essere interpretati:
- alla luce della decisione di autorizzazione;
- nel quadro generale del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento sulle concentrazioni;
- con riferimento alla comunicazione della Commissione sulle misure correttive;
- e tenendo conto del formulario MC, la cui funzione è garantire chiarezza e trasparenza degli impegni proposti.
Sul piano sistematico, il Tribunale rileva che negli impegni finali:
- la clausola 1.9 riguarda l’uso delle bande orarie durante il periodo di utilizzo;
- la clausola 1.10 disciplina invece le condizioni per ottenere i diritti acquisiti;
- la clausola 1.13 definisce l’"uso improprio", includendo anche il sottoutilizzo in determinate circostanze.
Inoltre, gli impegni finali riprendono in larga parte il modello del caso IAG/bmi, che la Commissione aveva chiesto di utilizzare come riferimento per i diritti acquisiti. Poiché nel formulario MC le parti avevano dichiarato che gli impegni si basavano essenzialmente su quelli del caso IAG/bmi e non avevano segnalato alcuna deviazione specifica in materia di diritti acquisiti, l’inciso "conforme all’offerta" inserito nella clausola 1.9 viene qualificato dal Tribunale come semplice "variante linguistica secondaria", non idonea a modificare la logica della clausola 1.10.
Finalità della disciplina e certezza del diritto
Sul piano teleologico, il Tribunale conferma che l’obiettivo dell’inserimento dei diritti acquisiti era rendere più attraente la misura correttiva, così da incentivare un ingresso effettivo, tempestivo e stabile sulla rotta Londra–Filadelfia. Tale finalità sarebbe compromessa da una lettura troppo rigida, che renderebbe i diritti acquisiti difficilmente accessibili e meno prevedibili.
Il Tribunale respinge anche l’argomento della ricorrente secondo cui un’interpretazione conforme all’offerta garantirebbe maggiore certezza del diritto: al contrario, la soluzione accolta dalla Commissione offre un criterio più chiaro e verificabile, perché ancorato alla nozione già definita di "uso improprio". La Corte sottolinea inoltre che la certezza del diritto interessa non solo le parti della concentrazione, ma anche il terzo entrante che deve poter fare affidamento sulla disciplina degli impegni.
Rapporto con il regolamento sulle bande orarie
Il Tribunale considera pertinente il riferimento al regolamento (CEE) n. 95/93. Tuttavia, il fatto che Delta abbia rispettato il tasso minimo di utilizzazione previsto dall’articolo 10, paragrafi 2 e 3, non è decisivo di per sé per la clausola 1.10: il rispetto del meccanismo delle bande orarie non equivale automaticamente a "uso adeguato" ai fini degli impegni.
Ciò nonostante, la ricorrente non è riuscita a dimostrare che l’utilizzo concreto delle bande orarie da parte di Delta integrasse un "uso improprio" ai sensi della clausola 1.13. Pertanto, il Tribunale ritiene corretta la conclusione della Commissione secondo cui Delta aveva fatto un uso adeguato delle bande orarie e poteva ottenere i diritti acquisiti.
Secondo motivo e irrilevanza degli ulteriori elementi invocati
Il secondo motivo è respinto senza un esame nel merito delle singole critiche, perché diventa inconferente una volta accolta l’interpretazione della Commissione sulla nozione di "uso adeguato". In particolare, il Tribunale ritiene irrilevanti, ai fini della clausola 1.13, i rilievi relativi:
- alla redditività dei servizi operati da Delta;
- alla mancata richiesta di un accordo speciale sulla quota;
- al livello di sottoutilizzo rispetto ad altri casi;
- agli asseriti incrementi di efficienza della ricorrente.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna American Airlines a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione; Delta Air Lines sopporta le proprie spese.
Principi utili per la pratica
La sentenza è particolarmente importante per la redazione e l’interpretazione degli impegni in materia di concentrazioni, specie nel settore aereo. Ne deriva che:
- le indicazioni contenute nel formulario MC possono essere decisive per interpretare gli impegni;
- una deviazione testuale non segnalata come sostanziale non può poi essere valorizzata in giudizio;
- quando la clausola definitoria dei diritti acquisiti è collegata a una clausola sull’"uso improprio", la nozione di "uso adeguato" può essere letta come assenza di uso improprio, se ciò è coerente con struttura, contesto e finalità della misura correttiva.
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